Le nuove tabelle uniche nazionali tra generalità e retroattività
24 Aprile 2026
Le tabelle uniche nazionali e la questione pregiudiziale All’indomani dall’entrata in vigore, il 5 marzo 2025, delle Tabelle legislative per il risarcimento dei danni non patrimoniali di non lieve entità, l’interprete si è trovato di fronte alla questione della loro convivenza con le Tabelle giudiziali, segnatamente quelle milanesi. Il problema della scelta dei criteri applicabili per la liquidazione del danno non patrimoniale (e, in particolare, biologico) si è posto, fin da subito, in relazione ai fatti dannosi verificatisi prima del 5 marzo, da un lato, nonché in relazione a fatti diversi da sinistri legati alla circolazione stradale o alla colpa medica, dall’altro. Alcune corti, invero, si sono attenute scrupolosamente alle indicazioni del provvedimento legislativo appena entrato in vigore, escludendo dall’ambito di applicazione delle nuove Tabelle la liquidazione di quei danni frutto di fatti accaduti anteriormente alla loro entrata in vigore (così ad es., Trib. Napoli 7 marzo 2025, n. 2345; Trib. Firenze 18 marzo 2025, n. 981; Trib. Savona 8 maggio 2025, n. 137; Trib. Salerno 9 maggio 2025, n. 2047; Trib. Foggia 10 maggio 2025, n. 939), come pure di quei danni (dinamico-relazionali) proiezione di fatti non coperti da r.c.a. o assicurazione sanitaria (Trib. Palermo 8 maggio 2025, n. 1967). Altre, invece, mosse da istanze di uniformità di trattamento o da più viva solidarietà verso il danneggiato, si sono orientate comunque verso l’applicazione delle nuove Tabelle Uniche Nazionali (da ora anche TUN), rispettivamente auspicando l’eliminazione di diseguaglianze date dall’utilizzo di criteri diversi o puntando a importi risarcitori maggiori, quando garantiti dalle Tabelle legislative (rispetto a quelle meneghine, con cui il confronto segnatamente si svolge) per determinate fasce di invalidità (in particolare, per le fasce basse, fino a 36°, o molto alte, da 81°, dove le TUN superano i risarcimenti concessi dalle Tabelle milanesi), o risultanti dall’aggiunta prevista per il danno morale-soggettivo, ad esempio se applicato nell’importo massimo, e/o degli importi previsti per la personalizzazione del danno (per un’applicazione generalizzata delle TUN si sono schierati, ad es., Trib. Perugia 31 marzo 2025, n. 424; Trib. Termini Imerese 9 maggio 2025, n. 639; Trib. Venezia 15 settembre 2025, n. 4260; per l’estensione oltre i casi indicati, anche se non per la retroattività, Trib. Napoli, 7 marzo 2025, n. 2345). Al dibattito ha preso parte anche la Corte di Cassazione che, con alcune sporadiche pronunce, ha avuto modo tanto di spendersi per un’applicazione generalizzata delle TUN oltre i limiti oggettivi e temporali stabiliti dal d.p.r. 12/2025 (così ad esempio Cass. 29 aprile 2025, n. 11319 o Cass., 14 gennaio 2026, n. 759), sia, per contro, per la prevalenza delle Tabelle milanesi (anche se Cass. 6 ottobre 2025, n. 26826, per la verità, si è pronunciata non già in merito ad un danno alla salute, bensì ad un danno da perdita del rapporto parentale). È nel disordine di questo scenario che il Tribunale di Milano, investito di un caso di responsabilità per danni non patrimoniali di non lieve entità conseguenti al verificarsi di un sinistro stradale, ha sentito la necessità di interrompere la decisione in corso per rivolgersi alla Suprema Corte di Cassazione nella sua funzione nomofilattica, chiedendo a quest’ultima una guida nella scelta dei criteri equitativi tabellari, legislativi o pretori, da seguire sulla scorta delle caratteristiche del singolo caso concreto. Invero, benché il fatto dannoso che ha dato origine alla causa di responsabilità davanti al Tribunale di Milano fosse accaduto nel 2021 e la domanda risarcitoria risalisse al 2024, e dunque fosse ragionevolmente fondata dall’attore sui criteri previsti dalle Tabelle meneghine, nelle more dei rinvii disposti dal Giudice ai sensi dell’art. 183 c.p.c. è entrato in vigore il d.p.r. 12/2025 contenente le TUN, sicché nel precisare le loro posizioni parte convenuta si è espressa per l’applicazione di queste ultime, risultanti evidentemente, a tutto concedere delle varie sfaccettature del caso concreto, più contenute nella determinazione degli importi risarcibili, mentre parte attrice ha perseverato nella richiesta di applicazione delle Tabelle milanesi. Con l’intento di fare chiarezza una volta per tutte – nell’ottica di scoraggiare speculazioni «di mera opportunità risarcitoria» (Ponzanelli, Sì a generalità, no a retroattività, in Nuova giur. civ. comm., 2025, 985) e a tutto vantaggio di quella certezza del diritto su cui la ratio stessa del sistema risarcitorio tabellare si informa, traducendosi in termini di deflazione del contenzioso – il Tribunale di Milano, con ordinanza n. 4915 del 18 luglio 2025, ha perciò disposto il rinvio alla decisione della Corte di Cassazione, poi dal suo Primo presidente assegnata alla Terza sezione (Cass. 16 settembre 2025, RG 15611/2025, Pres. P. D’Ascola), ponendo il quesito su di una triplice alternativa:
L’equità come chiave di lettura nella risposta di cass. 8630/2026 La decisione della Corte di cassazione non ha tardato (poi molto) ad arrivare. In data 7 aprile 2026 è stata depositata la pronuncia della S.C. n. 8630 in risposta all’ordinanza di rinvio del Tribunale di Milano. Come forse alcune altre pronunce della stessa Cassazione avevano lasciato presagire (v. supra, par. 1), quest’ultima si è espressa nel senso di un’applicazione generalizzata, ratione materiae, e retroattiva, ratione temporis, delle Tabelle legislative per il risarcimento dei macro-danni: la S.C. ha aderito, cioè, alla tesi estensiva, secondo cui le TUN si applicherebbero oltre i settori della circolazione stradale e sanitario, da un lato, ed oltre l’orizzonte temporale del 5 marzo 2025, dall’altro, per abbracciare tutte le ipotesi di illecito civile foriere di danni dinamico-relazionali e i relativi fatti dannosi, anche anteriori all’entrata in vigore del provvedimento legislativo attuativo dell’art. 138 c.ass. Come Cass. 8630/2026 si è premurata di precisare, il cuore della decisione risiede nel principio di equità, che assurge a chiave di lettura della questione ad essa sottoposta, nel senso che, quando si discorre di criteri tabellari di risarcimento dei danni non patrimoniali, si discorre di parametri di riferimento che sono espressione del principio di equità consentito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 c.c. e, nella specie, di un’equità integrativa per la determinazione di quei danni certi nell’an, ma di incerta quantificazione per via della loro peculiarità di essere avulsi da logiche economiche. In questo senso, perciò, l’equità del giudice garantisce una certa proporzionalità, rispetto al pregiudizio subìto, al risarcimento liquidato alla vittima, consentendo, come afferma la stessa Cass. 8630/2026, «di valorizzare la molteplicità dei risvolti pregiudizievoli derivanti dall’illecito… e assicurando al danneggiato una tutela effettiva in risposta alle istanze di giustizia rivolte all’ordinamento» (Cass. 8630/2026, p.to 6, p. 18). Ora, come la S.C. osserva proseguendo nella sua argomentazione, l’equità del giudice nella liquidazione del danno assolve ad una duplice funzione: il compimento della giustizia del caso concreto, da un lato, e la garanzia di parità di trattamento tra le vittime di pregiudizi analoghi, dall’altro. In particolare, se alla prima funzione il giudice assolve grazie alla flessibilità che l’equità “pura” gli consente, aprendo il giudizio a considerazioni modulate sul suo sentimento di giustizia in ragione della valorizzazione delle peculiarità del caso sottopostogli, alla seconda egli accede per il tramite delle Tabelle risarcitorie che, in qualità di strumenti di equità “collettiva”, consentono un’uniformità di trattamento nel risarcimento dei danni simili, consustanziando quelle «istanze di proporzionalità ed adeguatezza» (Cass. 8630/2026, p.to 6, p. 18) che la stessa nozione di equità, propriamente intesa, inevitabilmente porta con sé. È dalla valorizzazione dell’uniformità di trattamento, che rappresenta e completa il concetto stesso di equità, che la Corte di cassazione fa discendere la predilezione per le Tabelle legislative, nel confronto con quelle pretorie, sostenendo l’utilizzo delle prime in soccorso alla determinazione di danni non patrimoniali alla salute, anche fuori dal perimetro segnato dagli artt. 1 e 5 del provvedimento legislativo istitutivo di esse (e cioè, rispettivamente, dalle ipotesi di illeciti civili e dai tempi in esso indicati). La fonte legislativa di dette Tabelle, afferma infatti la S.C., già su di un piano formale conferisce «un crisma di equità» (Cass. 8630/2026, p.to 13.1, p. 32), anche per via della uniformità di trattamento garantita da parametri a base nazionale e connotati dai caratteri di generalità ed astrattezza, che la legge stessa conferisce loro, e ciò anche in forza della più debole matrice empirica delle Tabelle legislative nel confronto con quelle pretorie. Muovendo da tali premesse, la Corte di cassazione ha ritenuto che i limiti posti dal d.p.r. 12/2025 non impediscano un’applicazione estesa dei criteri contenuti nelle Tabelle legislative, e la predilezione per queste ultime essa fa discendere dallo stesso filtro dell’equità, di cui abbiamo detto, attraverso cui tutta la questione della determinazione dei danni non patrimoniali risarcibili deve essere letta. La S.C. afferma, in altri termini, che poiché le tabelle risarcitorie altro non sono che un parametro sulla scorta del quale il giudice possa rispondere a quelle istanze di equità che il legislatore gli richiede, è dunque sul risultato di tale equità che egli deve concentrarsi, valorizzando i caratteri della relatività e non immutabilità che i criteri equitativi racchiusi nelle tabelle risarcitorie, per loro natura, contengono. Ciò consente all’interprete di tenere conto dei cambiamenti cui la realtà va incontro nel tempo, tra i quali lo stesso mutamento del quadro normativo, in quanto capaci di condizionare la bontà di detti criteri e, con essi, l’effettività del ristoro liquidato. È così la forza stessa dell’equità che fa dire alla Cassazione che l’interprete deve prediligere le nuove Tabelle legislative rispetto alle pre-esistenti Tabelle giudiziali, in quanto la valutazione equitativa del danno deve attingere necessariamente ad un sistema di parametri «vigente e attuale al tempo della liquidazione». Liquidazione che, se fondata su tabelle non più attuali, rivelerebbe invero «una non corretta applicazione del criterio equitativo di cui all’art. 1226 c.c.» (Cass. 8630/2026, p.to 13.3, p. 37 s.). Segue. L’applicazione “indiretta” delle TUN La soluzione ideata dalla S.C., consistente nel fondare l’applicazione generalizzata delle Tabelle Uniche Nazionali sul criterio dell’equità, consente di superare la rigidità dei limiti legislativi, legittimando l’utilizzo dei criteri contenuti nelle Tabelle legislative anche per fatti dannosi verificatisi prima del 5 marzo 2025, ed anche per danni alla salute non derivanti da circolazione stradale o colpa medica; l’utilizzo generalizzato delle TUN, in tal modo, passa attraverso una modalità “indiretta”, vale a dire non in forza del provvedimento che le ha istituite, neppure per analogia (iuris) ma, per l’appunto, in virtù dell’esercizio stesso del potere equitativo del giudice. In tal modo la Cassazione, da un lato, afferma la prevalenza delle Tabelle legislative su quelle pretorie, d’altro lato ne sostiene però un uso non automaticamente conforme, raccomandando invece all’interprete di adottare i criteri propri delle TUN come “parametro puramente orientativo”, sulla scia di un principio già affermato in un obiter dictum di Cass. 29 aprile 2025, n. 11319 (v. supra, par. 1) che vi leggeva un «parametro di riferimento nella ricerca di valori il più possibile idonei ad assicurare … uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi». Tutto ciò implica, perciò, una certa flessibilità nel giudizio: tant’è che Cass. 8630/2026, pur nella preferenza manifestata per i criteri contenuti nelle Tabelle legislative, si premura di precisare che, «in assenza di limiti cogenti» – e, cioè, fuori dai casi di una loro attuazione diretta– «non è possibile affermare in termini assoluti l’adeguatezza di una mera applicazione pedissequa degli importi liquidabili secondo la T.U.N.», ma che detta applicazione deve essere accompagnata da una «motivazione congrua» (Cass. 8630/2026, p.to 14.1, p. 41). La motivazione del giudice, cioè, deve contenere (sempre) le ragioni a sostegno della scelta dei criteri liquidatori applicati, in tali ragioni essendo ricompresi tanto gli elementi di fatto che ne descrivono le peculiarità, quanto la valutazione critica di detti elementi, che ha fatto propendere l’interprete per la scelta in ordine ai criteri liquidatori. Ma se, in questo scenario di applicazione generalizzata e non cogente delle TUN, la motivazione è sempre necessaria, anche per conformarvisi – e la motivazione, come la S.C. si premura di precisare, è misura stessa del principio di equità, perché permette al giudice di valorizzare quella flessibilità che è il cuore dell’equità stessa – tanto più la motivazione è resa necessaria dalla decisione del giudice di discostarsi dalle Tabelle legislative: in questo caso, infatti, la Cassazione richiede l’indicazione di fatti straordinari o particolarmente rilevanti, tali da giustificare l’allontanamento del giudice dal «parametro di riferimento privilegiato» (Cass. 8630/2026, p.to 11, p. 31) a vantaggio delle Tabelle giudiziali. E ciò, Cass. 8630/2026 precisa, «in ragione non della forza conformativa espressa che la T.U.N. esercita sul giudizio equitativo, che opera solo per i fatti successivi, bensì della forza che comunque le si deve riconoscere indirettamente quale parametro per riempire di contenuto la valutazione equitativa di cui all’art. 1226 c.c., per essere frutto di una aestimatio legislativa» (Cass. 8630/2026, p.to 14.2, p. 42). La risposta che la Cassazione dà al Tribunale di Milano, in apparenza, è chiara: i criteri liquidatori del danno biologico contenuti nelle Tabelle legislative devono prevalere su quelli elaborati dalle Tabelle pretorie, anche se ciò, lungi dall’accadere in via automatica, necessita sempre di un’adeguata motivazione a sostegno della scelta operata; motivazione che si deve fare più articolata e precisa quando il giudice, andando controcorrente rispetto all’ordine di priorità impresso dalla S.C., voglia continuare ad applicare i criteri propri delle Tabelle giudiziali. Di talché le TUN, in virtù della loro natura legale, sarebbero la regola; le Tabelle giudiziali, segnatamente quelle di Milano, l’eccezione. Ma se univoco è l’intento perseguito, non altrettanto si può dire dell’apparato argomentativo a tal fine approntato; né, ad onor del vero, del risultato esegetico effettivamente conseguito, come andiamo a chiarire nelle conclusioni che seguono. In conclusione Quando, invero, Cass. 8630/2026 afferma che i criteri offerti dalle TUN debbano essere presi in considerazione dal giudice come parametro di riferimento orientativo (benché privilegiato) nella ricerca di valori il più possibile idonei ad assicurare alla vittima un ristoro effettivo, oltre che uniforme rispetto a casi analoghi, essa sta autorizzando l’interprete a non “assorbire acriticamente” gli importi indicati in dette Tabelle; e l’intenzione in tal senso è chiara, in quanto la Cassazione afferma che l’applicazione delle TUN non deve essere automatica o pedissequa fuori dai casi in cui essa avviene in modo diretto. Ma cosa voglia dire, a conti fatti, utilizzare gli importi delle TUN come mero parametro orientativo di riferimento, o quanta flessibilità dia al giudice la raccomandazione di ricercare valori il più possibile idonei ad assicurare alla vittima un equo ristoro del pregiudizio patito, la pronuncia non lo precisa. Certamente la Cassazione intende suggerire al giudice, in prima istanza, di rifarsi agli importi contenuti nelle TUN, liquidando il danno conformemente ad essi, sebbene tale scelta debba avvenire non in modo meccanico, ma sulla scorta di una decisione adeguatamente motivata. Altrettanto chiaramente, Cass. 8630/2026 autorizza il giudice a discostarsi dalle TUN e optare per gli importi contenuti nelle Tabelle giudiziali, in primis di Milano, in casi straordinari, spiegando dettagliatamente la ragione per cui le Tabelle legislative non offrirebbero alla vittima un risarcimento appropriato. Ma tra gli estremi rappresentati da queste due soluzioni – Tabelle legislative, da una parte, Tabelle di Milano, dall’altra – un ventaglio di altre opzioni si presenta all’interprete; e, nelle sfumature che l’applicazione indiretta consente, si aprono, a quest’ultimo, varchi difficili da colmare. Invero, come si è detto, applicazione indiretta significa, come sembra di potersi senz’altro inferire dalla pronuncia della Cassazione 8630/2026, che il giudice possa fare un “utilizzo critico” delle Tabelle legislative, e ciò non soltanto nel senso che gli sia concesso di discostarsene all’occorrenza prediligendone altre (benché ciò debba accadere in casi eccezionali e con cautele particolari), ma, anche, che i parametri contenuti nelle Tabelle legislative siano soltanto indicativi e, perciò, che i relativi importi siano in qualche misura “arrotondabili” – per eccesso o per difetto – sulla scorta di documentate peculiarità del caso di specie (la pronuncia parla di necessità di motivare adeguatamente il caso di discostamento dalle TUN, anche eventualmente – quindi non necessariamente – in favore delle Tabelle pretorie); il che, peraltro, ben collimerebbe con l’essenza stessa dell’equità, ovverosia il suo spirito di adattabilità alle caratteristiche del caso concreto, in nome del quale, come la stessa Cassazione suggerisce, il giudice può diversamente, ed entro certi limiti liberamente, modulare le proprie scelte risarcitorie. Rispondendo perciò ai quesiti posti dall’ordinanza del Tribunale di Milano, non c’è violazione di legge nel divergere dalle Tabelle legislative, ma neppure nell’applicarle fuori dai casi per esse previsti dal provvedimento attuativo dell’art. 138 c.ass.; di talché, verrebbe da concludere, nemmeno così peregrina (come forse la provocazione contenuta nell’ordinanza voleva suggerire) appare finanche la terza via ivi prospettata, ovverosia quella che lascerebbe al giudice una certa libertà di scelta nell’applicazione tra le Tabelle esistenti, sulla base delle peculiarità della fattispecie concreta. Ma allora, anche all’indomani della risposta della Cassazione, la domanda rimane: quale futuro per le TUN, quale per le Tabelle milanesi? |