La certificazione delle prestazioni eseguite in caso di subappalto
24 Aprile 2026
L’oggetto di causa. Nell'ambito di una procedura aperta telematica per l'affidamento dell'appalto integrato relativo alla progettazione esecutiva e l'esecuzione di lavori pubblici, bandita dalla Società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A., emergeva un contenzioso in merito all'aggiudicazione del contratto, dal valore complessivo di oltre 38 milioni di euro. La procedura prevedeva l'aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa: tra i sub-criteri di valutazione tecnica, il parametro A.3 («Realizzazione di interventi analoghi») richiedeva ai concorrenti di illustrare tre lavori svolti, relativi a interventi già positivamente conclusi, per un massimo di 10 punti. L'aggiudicataria aveva partecipato alla gara avvalendosi dell'impresa ausiliaria, presentando quali referenze tecniche lavori eseguiti in subappalto nell'ambito di grandi opere. Proprio a questo ultimo riguardo, il secondo classificato impugnava l'aggiudicazione davanti al T.A.R. Lazio, contestando principalmente che le referenze presentate tramite avvalimento non potessero essere valorizzate in quanto eseguite in subappalto e non riferibili integralmente all'ausiliaria. Premesse normative. Alla luce delle doglianze espresse dal ricorrente, il T.A.R. ha richiamato espressamente il principio sancito dall'art. 119, comma 20, del d.lgs. n. 36/2023, secondo cui «le stazioni appaltanti rilasciano i certificati necessari per la partecipazione e la qualificazione all'appaltatore, scomputando dall'intero valore dell'appalto il valore e la categoria di quanto eseguito attraverso il subappalto. Infatti, i subappaltatori possono richiedere alle stazioni appaltanti i certificati relativi alle prestazioni oggetto di appalto eseguite». In altre parole, ai sensi di tale disposizione (in continuità con l'art. 105, comma 22, del previgente d.lgs. n. 50/2016), in caso di subappalto la certificazione delle prestazioni eseguite viene rilasciata direttamente al subappaltatore per la quota parte da esso realizzata, scomputandola dal valore dell'appalto principale. L’infondatezza del ricorso. Alla luce di queste premesse il T.A.R. ha rigettato il ricorso poiché il certificato prodotto in gara, attestante lavori eseguiti per oltre 9,2 milioni di euro, riferiva la prestazione direttamente alla capacità tecnica dell'ausiliaria, rendendo irrilevanti le contestazioni sulla composizione del raggruppamento dell'appalto principale, attesa la chiara imputabilità delle lavorazioni certificate. Sicché, la valutazione operata dalla Commissione di ritenere l’esperienza dell’ausiliaria idonea e sufficientemente documentata per l’attribuzione del punteggio, non appariva affetta da difetto di istruttoria né da illogicità manifesta. |