Danno endoparentale e limiti del giudizio di legittimità: inammissibile il ricorso che mira a rivalutare le prove

La Redazione
24 Aprile 2026

In materia di responsabilità per lesione del rapporto endoparentale, è inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto la veste della violazione degli artt. 115e 116 c.p.c. e 2729 c.c., miri a ottenere una nuova valutazione delle prove, specie in presenza di doppia conforme. La decadenza dalla responsabilità genitoriale non ha valore sanzionatorio né efficacia automatica ai fini risarcitori. In assenza di prova di dolo o colpa, l’accertamento del giudice di merito resta insindacabile.

Con ordinanza n. 10792 del 23 aprile 2026, la Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da una figlia adottiva volto al risarcimento del danno da lesione del rapporto endoparentale nei confronti dei genitori adottivi.

La vicenda trae origine dall’azione giudiziaria fondata sull’allegazione di maltrattamenti fisici e morali, mancata accoglienza delle origini personali e complessiva inadeguatezza genitoriale, nonché sulla successiva decadenza dalla responsabilità genitoriale pronunciata dal giudice minorile. Il Tribunale aveva rigettato la domanda, decisione confermata dalla Corte d’Appello di Cagliari, che ha escluso la prova di condotte sistematicamente violente e la sussistenza dell’elemento soggettivo dell’illecito.

In particolare, i giudici di merito hanno rilevato che la decadenza dalla responsabilità genitoriale non ha natura sanzionatoria, ma funzione di tutela, e che l’episodio del 27 aprile 2009, pur sfociato in applicazione della pena su richiesta per abuso dei mezzi di correzione, non era stato dedotto quale autonomo fatto illecito, bensì inserito in una più ampia prospettazione di maltrattamenti sistematici, rimasta indimostrata. È stata inoltre valorizzata la circostanza che i genitori avessero agito in un contesto familiare altamente conflittuale, avvalendosi del supporto di professionisti e nella convinzione di adottare condotte educative adeguate.

La Suprema Corte ha ritenuto che le censure, formalmente prospettate come violazione degli artt. 115e 116 c.p.c. e 2729 c.c., si risolvessero in una richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio e delle inferenze presuntive, attività preclusa in sede di legittimità, tanto più in presenza di “doppia conforme”. Parimenti, la dedotta violazione degli artt. 2043 e 2059 c.c. e 185 c.p. è stata ritenuta inammissibile, poiché diretta a sollecitare una rivisitazione del fatto già scrutinato dal giudice di merito.

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