Il recepimento della Empowering Consumers Directive (EmpCo): nuove sfide e opportunità per le imprese

24 Aprile 2026

Il d.lgs. 30/2026 recepisce in Italia la Direttiva 2024/825/UE (c.d. Empowering Consumers for the Green Transition Directive – EmpCo) in tema di responsabilizzazione dei consumatori nella green transition contrastando le pratiche sleali e rafforzando i presidi informativi. L’intervento normativo, che introduce pratiche vietate, requisiti contrattuali, obblighi informativi e garanzie post-vendita per gli operatori economici, implica un radicale ripensamento dei processi operativi da parte delle imprese a tutela dei consumatori.

Premessa

Il d.lgs. n. 30/2026 – in vigore dal 24 marzo e operativo dal prossimo 27 settembre – adegua la normativa consumeristica nazionale alla Direttiva 2024/825/UE. Quest’ultima è finalizzata a raggiungere un maggiore livello di protezione sia dei consumatori che dell’ambiente e a contribuire a un’economia circolare, pulita e verde. Si inserisce – come precisa la Relazione illustrativa – nell’ambito del Green Deal che, come noto, costituisce la roadmap della Commissione Europea per affrontare i problemi legati al clima e all'ambiente. La Direttiva EmpCo rientra, altresì «tra le iniziative previste dall’Agenda dei consumatori 2020 e dal Piano d’azione per l’economia circolare dello stesso anno, valorizza la partecipazione dei consumatori alla transizione verde rafforzando gli strumenti posti a garanzia di un’informazione veritiera e trasparente, determinante al fine di compiere scelte di consumo consapevoli e sostenibili».

Nel contesto normativo appena delineato la Direttiva EmpCo modifica la previgente legislazione europea in materia di tutela dei consumatori. Si tratta delle Direttive 2005/29/CE e 2011/83/UE rispettivamente sulle pratiche commerciali sleali e sui diritti dei consumatori. La modifica delle richiamate direttive intrapresa dal legislatore euro-unitario risponde a due ordini di ragioni. C’è, da un lato, l’esigenza «di colpire attraverso strumenti mirati e specifici le pratiche commerciali scorrette che riguardino aspetti ambientali, sociali e di circolarità» e, dall’altro, la «necessità di informare adeguatamente i consumatori», che spesso risultano «esposti ai rischi di green claims ingannevoli, del greenwashing e delle pratiche di obsolescenza precoce, compromettendo la libertà di effettuare scelte di consumo consapevoli e responsabili quanto alla sostenibilità ambientale». Dunque, il legislatore europeo introduce nuove definizioni, ad integrazione di quelle contenute nelle Direttive del 2005 e del 2011, volte a contrastare le pratiche commerciali sleali ingannevoli che impediscano ai consumatori di compiere scelte di sostenibili, tra le quali vengono annoverate le pratiche associate all’obsolescenza precoce dei beni, le asserzioni ambientali ingannevoli (greenwashing), le informazioni ingannevoli sulle caratteristiche sociali dei prodotti, o, ancora, i marchi di sostenibilità non trasparenti e non credibili. 

Per raggiungere gli obiettivi generali dell’intervento la Direttiva del 2024 prevede specifici obblighi di informazione sia per i contratti a distanza o negoziati fuori dei locali commerciali che per quelli diversi da questi ultimi, introduce dei requisiti formali per i contratti a distanza e prevede nuovi strumenti informativi specifici in materia di garanzia postvendita, ovvero l’avviso armonizzato e l’etichetta armonizzata.

I principali contenuti del d.lgs. n. 30/2026

Il d.lgs. n. 30/2026 interviene sulla parte II del Codice del Consumo (d.lgs. n. 206/2005) al fine di rafforzare i diritti dei consumatori, contrastando le pratiche sleali e potenziando i presidi informativi posti a loro tutela. Le norme modificate sono tutte previsioni che, come precisato nella Relazione Illustrativa rientrano nell’ambito di azione dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) che, come è noto, è titolare di poteri inibitori, sospensivi e sanzionatori in relazione a pratiche commerciali scorrette e ipotesi di pubblicità ingannevole e comparativa illecita.

Risultano molteplici le disposizioni novellate e possono essere così sintetizzate: i) introduzione di nuove definizioni (art. 18); ii) ampliamento delle ipotesi di pratiche commerciali ingannevoli (art. 21); iii) previsione di ulteriori ipotesi di omissioni ingannevoli (art. 22); iv) implementazione della black list delle pratiche commerciali considerate in ogni caso ingannevoli (art. 23); v) incremento degli obblighi informativi precontrattuali (artt. 45, 48 e 49); vi) disciplina dell’avviso e dell’etichetta armonizzata (nuovo art. 65-ter).

Con riguardo al profilo definitorio si segnala che tali norme definitorie recepiscono pedissequamente il dettato del legislatore euro-unitario in ossequio al principio di armonizzazione massima, ad eccezione di alcuni limitati adattamenti di drafting.

Le nuove definizioni introdotte sono rilevanti per l’applicazione della disciplina sulle pratiche commerciali scorrette. A tal proposito, si segnalano le nozioni di asserzione ambientale (environmental claim), asserzione ambientale generica, etichetta di sostenibilità e sistema di certificazione.

In particolare, si definisce “asserzione ambientale” «(…) qualsiasi messaggio o rappresentazione avente carattere non obbligatorio a norma del diritto dell'Unione europea o nazionale, in qualsiasi forma (…) che asserisce o implica che un dato prodotto, categoria di prodotto, marca o operatore economico ha un impatto positivo o nullo sull'ambiente oppure è meno dannoso per l'ambiente rispetto ad altri prodotti, categorie di prodotto, marche o operatori economici oppure ha migliorato il proprio impatto nel corso del tempo».

Mentre, si parla di “asserzione ambientale generica” in presenza di un’«asserzione ambientale (…) la cui specificazione non è fornita in termini chiari ed evidenti tramite lo stesso mezzo di comunicazione» con cui è stata formulata. Il d.lgs. 30/2026 introduce, inoltre, il concetto di “etichetta di sostenibilità” che allude a «qualsiasi marchio di fiducia, marchio di qualità o equivalente (…) avente carattere volontario, che mira a distinguere e promuovere un prodotto, un processo o un'impresa con riferimento alle sue caratteristiche ambientali o sociali (…)».

Infine, è opportuno richiamare l’attenzione sulla nozione di “sistema di certificazione”. Si tratta di «un sistema di verifica da parte di terzi che certifica che un prodotto, un processo o un'impresa è conforme a determinati requisiti, che consente l'uso di una corrispondente etichetta di sostenibilità».

La definizione di “sistema di certificazione” richiama anche le condizioni e i requisiti dello stesso. In primo luogo «il sistema (…) è aperto a tutti gli operatori economici disposti e in grado di conformarsi ai suoi requisiti». In secondo luogo, «i requisiti del sistema sono elaborati dal titolare dello stesso in consultazione con gli esperti pertinenti e i portatori di interessi».

Ancora, è necessario che il sistema definisca «procedure per affrontare i casi di non conformità» e preveda «la revoca o la sospensione dell'uso dell'etichetta di sostenibilità da parte dell'operatore economico in caso di non conformità ai requisiti del sistema». Infine, – in linea con il Considerando n. 7 della Direttiva – «il monitoraggio della conformità dell'operatore economico ai requisiti del sistema» deve essere oggetto di una procedura obiettiva e svolto «da un terzo la cui competenza e la cui indipendenza, sia dal titolare del sistema, sia dall'operatore economico, si basano su norme e procedure internazionali, dell'Unione europea o nazionali».

Le nuove fattispecie di azioni e omissioni ingannevoli e la black list delle pratiche ingannevoli

Sono oggetto di modifica anche gli articoli 21 e 22 del Codice del Consumo dedicati rispettivamente alle azioni e alle omissioni ingannevoli. Rientrano nella prima categoria le azioni che forniscono informazioni false o che, pur essendo corrette, sono presentate in maniera tale da trarre in inganno rispetto a elementi essenziali del prodotto (come ad esempio prezzo, caratteristiche del prodotto, condizioni contrattuali o diritti riconosciuti al consumatore). Al contrario, si concretizza la fattispecie delle omissioni ingannevoli, quando il professionista omette informazioni rilevanti o le presenta in modo poco chiaro e incomprensibile.

Il richiamato art. 21 è novellato su due fronti: da un lato si interviene inserendo una nuova definizione di “caratteristiche principali del prodotto” e dall’altro viene ampliato l’elenco delle “pratiche commerciali ingannevoli”.

Quanto al primo profilo viene riconosciuta espressa rilevanza alle caratteristiche ambientali o sociali di un prodotto e agli aspetti relativi alla circolarità (come la durabilità, la riparabilità o la riciclabilità) a testimonianza dell’interesse verso le tematiche della sostenibilità. Tale scelta – chiarisce il Governo nella Relazione Illustrativa – nasce dalla Direttiva (Considerando n. 3) in quanto «affinché i consumatori possano assumere scelte di consumo informate e, per l’effetto, stimolare la domanda e l’offerta di beni più sostenibili occorre che gli stessi consumatori non vengano ingannati sugli anzidetti elementi».

Con riguardo all’elenco delle pratiche commerciali ingannevoli, da valutare caso per caso, si segnala l’inserimento di due ulteriori fattispecie: i) la formulazione di un'asserzione ambientale relativa a prestazioni ambientali future, senza includere impegni chiari, oggettivi, pubblicamente disponibili e verificabili, stabiliti in un piano di attuazione dettagliato e realistico che contenga obiettivi misurabili, con scadenze precise così come altri elementi pertinenti necessari per sostenerne l'attuazione, come l'assegnazione delle risorse e che sia verificato periodicamente da un terzo indipendente, le cui conclusioni siano messe a disposizione dei consumatori; ii) la pubblicizzazione, come vantaggi per i consumatori, di elementi irrilevanti che non derivano dalle caratteristiche del prodotto o dell'impresa.

Il legislatore del d.lgs. n. 30/2026 integra anche la disciplina delle omissioni ingannevoli, ritenendo tale l’ipotesi in cui un professionista offra un servizio di raffronto tra prodotti, omettendo informazioni sul metodo di raffronto, sui prodotti e fornitori raffrontati e sulle misure per tenere aggiornate le informazioni. A tal proposito, è opportuno richiamare il considerando 6 della Direttiva EmpCo che mette in luce il fatto che il raffronto dei prodotti in base alle caratteristiche ambientali o sociali o agli aspetti relativi alla circolarità risulta una tecnica di marketing molto diffusa che potrebbe trasformarsi in ingannevole, atteso che spesso i consumatori non riescono a valutare in maniera obiettiva l’affidabilità delle informazioni acquisite.

Ancora, la c.d. black list delle pratiche commerciali considerate in ogni caso ingannevoli (a prescindere dal loro impatto reale sul consumatore) contenuta nell’art. 23 del Codice del Consumo si arricchisce di nuove fattispecie – recepite pedissequamente dalla Direttiva - connesse con i temi della sostenibilità. Si tratta, in particolare, dei riferimenti a un marchio di sostenibilità, alla formulazione di asserzioni ambientali generiche, a comunicazioni o omissioni idonee a rendere le informazioni acquisite dal consumatore – che ruotano su tre assi tematici: aggiornamenti software, durabilità e  riparabilità dei beni e i materiali di consumo – false, incomplete ovvero tali da indurlo a porre in essere condotte che non avrebbe tenuto se avesse conosciuto le reali condizioni e caratteristiche dei prodotti.

Il rafforzamento degli obblighi informativi

Un ulteriore profilo toccato dal provvedimento in esame è quello del novero degli obblighi informativi precontrattuali applicabili rispettivamente ai contratti diversi dai contratti negoziati fuori dai locali commerciali e dai contratti a distanza (art. 48 Codice del Consumo) e a tali tipologie contrattuali (art. 49 Codice del Consumo).

Il d.lgs. dettaglia le informazioni che i professionisti sono chiamati a rendere «in modo chiaro e comprensibile» ai consumatori prima che questi siano vincolati da un contratto. Si allude, ad esempio, alle caratteristiche principali di beni e servizi, all’identità del professionista, al prezzo, alle modalità di pagamento del prezzo, al diritto di recesso ecc.

In particolare, sia per i contratti a distanza che per i contratti diversi da questi ultimi il venditore è tenuto a fornire un’informativa circa l’esistenza della garanzia legale di conformità per i beni e i suoi elementi principali (tra cui la durata minima di due anni) utilizzando il nuovo strumento dell’avviso armonizzato.

Vengono, altresì, inseriti altri obblighi informativi relativi alle garanzie commerciali e all’etichetta armonizzata (anche per i beni e servizi con contenuti digitali), nonché alla manutenzione e alla riparazione dei beni.

L’intervento normativo appena richiamato si è reso necessario in quanto gli studi e le analisi sulla completezza del set informativo a disposizione dei consumatori hanno dimostrato che molto spesso i professionisti non forniscono informazioni affidabili sulle caratteristiche ambientali dei prodotti, la durata di vita delle merci e la loro eventuale riparabilità.

Pertanto, l’obiettivo del d.lgs. 30/2026 è quello di aggiornare e implementare il quadro degli obblighi informativi al fine di favorire scelte di acquisto consapevoli, oggi anche con riguardo agli aspetti connessi alla sostenibilità. A ciò si aggiunga, altresì, che negli anni più recenti è emersa una sensibilità crescente dei consumatori rispetto al tema del green connessa all’esigenza di diffusione di informazioni attendibili e verificabili che diviene uno strumento per rafforzare la fiducia dei consumatori stessi.

Il consolidamento degli obblighi precontrattuali, come già accennato, si realizza attraverso all’introduzione – all’art. 65-ter del Codice del Consumo – dei due nuovi strumenti informativi in materia di garanzia postvendita sopra richiamati: l'avviso armonizzato sulla garanzia legale di conformità e l'etichetta armonizzata per la garanzia commerciale di durabilità. Più in dettaglio, l’avviso armonizzato è un avviso obbligatorio presso il punto di vendita per migliorare la consapevolezza dei consumatori sui diritti di garanzia legale; mentre, l’etichetta armonizzata rappresenta una garanzia commerciale volontaria di durabilità che viene offerta dai produttori che desiderano assicurare ai consumatori la durabilità dei loro beni. Il contenuto e il formato di questi strumenti informativi sono definiti dal nuovo Allegato II-octies al Codice del Consumo, che riproduce pedissequamente gli allegati I e II del regolamento di esecuzione (UE) 2025/1960 della Commissione del 25 settembre 2025.

In conclusione

Da quanto precede è innegabile che le innovazioni apportate dalla Direttiva EmpCo al Codice del Consumo – in vigore dal 24 marzo e operative a partire dal 27 settembre 2026 – siano idonee a riverberare effetti dirompenti sui processi e sulle attività degli operatori economici che entrano in contatto con i consumatori.

Le imprese hanno, dunque, la possibilità di utilizzare il “periodo transitorio” per rendere le comunicazioni commerciali, le etichette e i processi informativi connessi agli obblighi precontrattuali in linea con la nuova normativa. Tali interventi “sistematici” su diversi profili operativi rappresentano una grande opportunità per il tessuto imprenditoriale per raggiungere gli obiettivi della transizione verde e di un’economia circolare, senza porre in secondo piano la necessità di rafforzare le tutele accordate ai consumatori. Infatti, questi ultimi – come segnalato anche dalla Commissione Europea nell’Impact Assessment Report che ha accompagnato la proposta di Direttiva – sovente si trovano in una posizione subalterna rispetto alle imprese poiché non sono in possesso di informazioni affidabili sulle caratteristiche ambientali dei prodotti, la durata di vita delle merci e la riparabilità dei beni per compiere scelte di consumo affidabili e sostenibili.

In conclusione, le principali priorità su cui dovrebbero concentrarsi gli sforzi delle imprese sono legate a tre principali linee direttrici: i)  le politiche di garanzia, valorizzando quelle di durabilità in termini di strumento competitivo; ii) il contenuto dei contratti e dei documenti precontrattuali allineandoli alle nuove regole e, in particolare, agli avvisi e le etichette armonizzate, iii) le comunicazioni commerciali che dovranno essere depurate dalle asserzioni ambientali generiche e non documentabili.

Gli sforzi “richiesti” alle imprese, tuttavia, si inseriscono in un sistema più articolato che coinvolge a diverso titolo anche i consumatori e l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. Coloro che acquistano possono beneficiare di informazioni maggiormente chiare, al contempo l’AGCM è chiamata a garantire l’applicazione del nuovo quadro di obblighi informativi e divieti. Pertanto, all’intervento integrato di questi tre attori (imprese, consumatori e AGCM) è rimessa la fortuna del nuovo corpus normativo.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.