Vendita a distanza: sul diritto di recesso in materia assicurativa a seguito delle modifiche introdotte dal d.lgs. 209/2025

29 Aprile 2026

Il d.lgs. 209/2025, che recepisce la direttiva UE 2023/2673, abrogando la direttiva 2002/65/CE e modificando la direttiva 2011/83/UE, apporta modifiche di rilievo al Codice del Consumo: in particolare viene riscritta la disciplina dedicata alla “Commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori” (ora sez. II-bis artt. da 59-bis a 59-terdecies) con lo scopo di rafforzare, il contenuto degli obblighi informativi precontrattuali gravanti sul professionista, tra cui vi è anche quello relativo al diritto di recesso. Le novità introdotte riguardano anche il Testo unico bancario e il Codice delle Assicurazioni Private.

Il presente contributo si concentra sull’esercizio del diritto di recesso dal contratto assicurativo, analizzando l’art. 59-novies del Codice del Consumo e l’art. 167-bis del Codice delle Assicurazioni Private.

Premessa

Sono oramai trascorsi alcuni mesi dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, avvenuta l’8 gennaio 2026, del d.lgs. 209/2025, volto a dare attuazione alla direttiva europea UE 2023/2673, in materia di contratti di servizi finanziari conclusi a distanza (online o mediante telefonia).

La direttiva citata, mira ad eliminare il disallineamento che si era creato nella previgente normativa europea, in relazione ai doveri di informativa precontrattuale e al diritto di recesso che risultavano disomogenei a seconda della tipologia contrattuale considerata. E, infatti, la direttiva del 2002/65/CE, ora abrogata, con una funzione di “rete di sicurezza”, garantiva la protezione del consumatore in particolari settori (quelli finanziari), senza però considerare la peculiarità della vendita a distanza; la direttiva del 2011/83/UE, al contrario, si occupava di disciplinare il diritto all’informativa precontrattuale e il diritto di recesso per i contratti conclusi a distanza diversi dai servizi finanziari.

La necessità di un coordinamento, abbinata alla presa d’atto della progressiva digitalizzazione delle transazioni commerciali tra imprese e consumatori, hanno spinto il legislatore europeo a introdurre norme aggiornate volte a garantire una più elevata e tendenzialmente omogenea protezione del consumatore finale.

Così, il decreto legislativo n. 209, attuando la legge delega volta al recepimento della direttiva 2023, ha introdotto modifiche di rilievo nel Codice del Consumo (d.lgs. 206/2005), nel Testo Unico bancario (d.lgs. 385/1993) e nel Codice delle Assicurazioni Private (d.lgs. 209/2005).

Le modifiche più rilevanti, all’interno del Codice del Consumo, riguardano l’intera riscrittura della sezione dedicata alla commercializzazione a distanza dei servizi finanziari: la sezione IV-bis (artt. da 67-bis a 67-viciesbis), dal 19 giugno 2026, sarà sostituita dalla sezione II-bis artt. da 59-bis a 59-terdecies.

In particolare, le innovazioni contenute in tale nuova sezione riguardano le modalità (chiare, comprensibili e stratificate) e le tempistiche (“in tempo utile”) con cui il professionista sarà tenuto, in fase precontrattuale, a fornire le informazioni al consumatore anche con riferimento alla possibilità di esercitare il diritto di recesso. Diritto che dovrà poter essere esercitato agilmente, a pena di severe sanzioni (civili e amministrative). Particolare attenzione dovrà, poi, essere prestata anche nell’approntare un ambiente interattivo che assicuri al consumatore di scegliere se e cosa acquistare in maniera consapevole, senza che la sua capacità di prendere decisioni sia compromessa (divieto dei cd. dark patterns).

Vi sono, poi, interventi riguardanti alcune regole da seguire in caso di conclusione di contratti a distanza che non riguardino servizi finanziari, ma qualsiasi tipo di bene/servizio.

Come detto, le modifiche avranno effetto a partire dal 19 giugno 2026 e ai contratti conclusi successivamente a tale data (art. 4 d.lgs. 209/2025).

Ciò premesso, la nostra attenzione si focalizzerà sulle novità riguardanti l’esercizio del diritto di recesso dal contratto di assicurazione. Tuttavia, prima di entrare nel vivo dell’analisi, è utile ricordare la cornice entro cui tale normativa risulta applicabile.

Il concetto di vendita a distanza e la posizione di “consumatore”

Secondo quanto previsto dalla normativa vigente, il contratto a distanza è il contratto «concluso tra il professionista e il consumatore nel quadro di un regime organizzato di vendita o di prestazione di servizi a distanza senza la presenza fisica e simultanea del professionista e del consumatore, mediante l'uso esclusivo di uno o più mezzi di comunicazione a distanza fino alla conclusione del contratto, compresa la conclusione del contratto stesso» (art. 45, comma 1, lett. g, Codice del Consumo).

Tale definizione si applicherà, in forza di quanto previsto dalla novella (art. 59-ter Codice del Consumo), anche alla commercializzazione a distanza dei servizi finanziari, tra cui rientrano anche quelli di natura assicurativa (art. 45, comma 1, lett. g, Codice del Consumo).

Il Codice delle Assicurazioni Private e la regolamentazione secondaria replicano la definizione di vendita a distanza contenuta nel Codice del Consumo, stabilendo che si realizza tale tipo di vendita ogniqualvolta non vi sia la “presenza fisica e simultanea” del distributore e del contraente […]  (art.1, comma 1 ,lett. iii, Codice delle Assicurazioni Private e art. 2, comma 1, lett. vv reg. 40 Ivass).

A ciò si aggiunga che IVASS, nell’ambito delle FAQ pubblicate nel sito istituzionale, (che, ricordiamo, pur non avendo valore normativo, ne hanno pur sempre uno orientativo del comportamento dei soggetti cui la norma oggetto di interpretazione è diretta) ha precisato che: «la disciplina relativa alla vendita a distanza di prodotti assicurativi non si applica alla distribuzione di contratti di assicurazione stipulati vis a vis tramite un intermediario assicurativo, anche se quest’ultimo si avvale di tecniche di comunicazione a distanza soltanto per uno o più segmenti dell’attività distributiva. Se il contraente o un suo delegato provvede all’adesione in presenza dell’intermediario, infatti, viene meno la connotazione tipica del contratto a distanza, che richiede l’impiego esclusivo di una o più tecniche di comunicazione a distanza fino alla conclusione del contratto». (FAQ intermediari 1.4).

È pertanto possibile affermare, come il collocamento di una soluzione assicurativa possa essere considerato “a distanza”, solo se le parti (compagnia di assicurazione/intermediario assicurativo - contraente) non si incontrino mai “fisicamente” nel corso della trattativa e sino alla conclusione del contratto.

Alla vendita a distanza si applicano cautele e presidi ulteriori rispetto a quelli richiesti per una vendita tramite canale tradizionale, tra cui, appunto la possibilità di esercitare il diritto di recesso.

A tal proposito si è discusso, e si discute tutt’ora, sulla possibilità di considerare non a distanza la vendita effettuata alla presenza simultanea, ma virtuale (e non fisica) di distributore e contraente. Il riferimento è all’utilizzo di piattaforme digitali (es. teams, skype, googlemeet) utilizzate dagli intermediari assicurativi per collocare soluzioni assicurative.

Tali contesti si caratterizzano per la presenza simultanea delle parti e per l’assenza di fisicità: tuttavia tale “assenza” è temperata da un sistema di interazione virtuale ove le parti possono dialogare e interagire. In un contesto del genere, connotato, da una sorta di “fisicità virtuale”, il contraente non sarebbe privo di un adeguato supporto informativo, dal momento che potrebbe ottenere informazioni con lo stesso grado di approfondimento che si avrebbe nella sede fisica dell’intermediario, e potrebbe porre domande e chiedere chiarimenti con la stessa efficacia.

Quanto al soggetto destinatario delle tutele relative alla vendita a distanza, tra cui spicca il diritto di recesso, il Codice del Consumo richiede che egli sia un consumatore, ossia la persona fisica che «agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta» (art. 3, comma 1 Codice del Consumo). Le novità apportate dal d.lgs. 209/2025 non dovrebbero, dunque, applicarsi al contraente, persona giuridica o persona fisica che acquista per scopi inerenti alla propria attività imprenditoriale/professionale. La giurisprudenza, per verificare se un soggetto agisce in qualità di professionista o di consumatore, pone attenzione allo scopo che tale soggetto intende perseguire con la stipula del contratto (il consumatore è colui che persegue una finalità estranea alla propria sfera professionale ovvero conclude il contratto per soddisfare esigenze di consumatore privato).

Novità riguardanti il diritto di recesso dal contratto assicurativo concluso a distanza

Possiamo ora entrare nel merito della questione ed analizzare le novità riguardanti il diritto di recesso dal contratto assicurativo concluso a distanza: in particolare gli articoli 59-novies del Codice del Consumo e 167-bis del Codice delle Assicurazioni Private

Con riguardo al diritto di recesso, l’art. 59-octies, introdotto dal d.lgs. 209/2025, disciplina termini e modalità di esercizio. Il successivo art. 59novies, al comma 2, specifica che: «il consumatore non è tenuto a pagare alcun importo se recede da un contratto di assicurazione».

Si tratta di comprendere se, con tale espressione, il legislatore del 2025 abbia voluto intendere che il consumatore abbia diritto di non pagare (o “vedersi restituire”) la quota di premio relativa ai giorni in cui il contratto è stato efficace o se, più semplicemente, non possa essergli richiesto alcun importo (ulteriore rispetto al premio goduto) correlato all’esercizio di tale diritto.

Per tentare di fornire un’interpretazione della disposizione citata, e cercare di comprendere se quanto previsto per il servizio finanziario assicurativo costituisca una eccezione alla regola, è necessario esaminare l’articolo nella sua completezza, per quanto di interesse, e confrontarlo con la speculare previsione dell’art. 67-terdecies, attualmente presente nel Codice del Consumo, ma che dal 19 giugno 2026 non avrà più effetto.

A tal fine può essere utile una tabella riepilogativa:

Art. 67terdecies – Pagamento del servizio prestato prima del recesso

Art. 59novies – Pagamento del servizio prestato prima del recesso

1.  Il consumatore che esercita il diritto di recesso previsto dall'articolo 67-duodecies, comma 1, è tenuto a pagare solo l'importo del servizio finanziario effettivamente prestato dal fornitore conformemente al contratto a distanza. L'esecuzione del contratto può iniziare solo previa richiesta del consumatore. Nei contratti di assicurazione l'impresa trattiene la frazione di premio relativa al periodo in cui il contratto ha avuto effetto.

2.    L'importo di cui al comma 1 non può:

a)  eccedere un importo proporzionale all'importanza del servizio già fornito in rapporto a tutte le prestazioni previste dal contratto a distanza;

b)  essere di entità tale da poter costituire una penale.

3.    Il fornitore non può esigere dal consumatore il pagamento di un importo in base al comma 1 se non è in grado di provare che il consumatore è stato debitamente informato dell'importo dovuto, in conformità all'articolo 67-septies, comma l, lettera a). Egli non può tuttavia in alcun caso esigere tale pagamento se ha dato inizio all'esecuzione del contratto prima della scadenza del periodo di esercizio del diritto di recesso di cui all'articolo 67-duodecies, comma 1, senza che vi fosse una preventiva richiesta del consumatore.

4.    Il fornitore è tenuto a rimborsare al consumatore, entro e non oltre trenta giorni, tutti gli importi da questo versatigli in conformità del contratto a distanza, ad eccezione dell'importo di cui al comma 1. Il periodo decorre dal giorno in cui il fornitore riceve la comunicazione di recesso. L'impresa di assicurazione deve adempiere alle obbligazioni derivanti dal contratto, concernenti il periodo in cui il contratto medesimo ha avuto effetto.

5.    Il consumatore paga al fornitore il corrispettivo di cui al comma 1 e gli restituisce qualsiasi bene o importo che abbia ricevuto da quest'ultimo entro e non oltre trenta giorni dall'invio della comunicazione di recesso. Non sono ripetibili gli indennizzi e le somme eventualmente corrisposte dall'impresa agli assicurati e agli altri aventi diritto a prestazioni assicurative.

6.    Per i finanziamenti diretti principalmente a permettere di acquistare o mantenere diritti di proprietà su terreni o edifici esistenti o progettati, o di rinnovare o ristrutturare edifici, l'efficacia del recesso è subordinata alla restituzione di cui al comma 5.

1.    Il consumatore che esercita il diritto di recesso previsto dall'articolo 59-octies può essere tenuto a pagare solo l'importo del servizio finanziario effettivamente prestato dal professionista conformemente al contratto a distanza. Il consumatore paga senza indebito ritardo tale servizio. L'importo non può:

a)  eccedere un importo proporzionale all'importanza del servizio già prestato in rapporto a tutte le prestazioni previste dal contratto a distanza;

b)  essere tale da poter costituire una penale.

2.    Il consumatore non è tenuto a pagare alcun importo se recede da un contratto di assicurazione.

3.     Il professionista non può esigere dal consumatore il pagamento di un importo in base al comma 1 se non è in grado di provare che il consumatore è stato debitamente informato dell'importo dovuto, in conformità all'articolo 59-quater, comma l, lettera r). Egli non può, comunque, esigere tale pagamento se ha dato inizio all'esecuzione del contratto prima della scadenza del termine di esercizio del diritto di recesso di cui all'articolo 59-octies, comma 1, senza che vi fosse una preventiva richiesta del consumatore.

4.    Il professionista è tenuto a rimborsare al consumatore, quanto prima e non oltre trenta giorni di calendario dalla data in cui il professionista riceve la comunicazione di recesso, tutti gli importi da questo versatigli in conformità del contratto a distanza, ad eccezione dell'importo di cui al comma 1.

5.    Il consumatore restituisce al professionista, quanto prima e non oltre trenta giorni di calendario dalla data in cui recede dal contratto, qualsiasi importo abbia ricevuto dal professionista

Ora, confrontando le norme sopra riportate, è possibile affermare che:

  • l’art.67-terdercies (comma 1) prevede espressamente il diritto dell’impresa di assicurazione di trattenere la quota di premio corrispondente al periodo in cui il contratto di assicurazione ha avuto esecuzione (prima dell’esercizio del diritto di recesso). Contestualmente, il comma 4 del medesimo articolo impone all’impresa di assicurazione di adempiere le obbligazioni derivanti dal contratto concluso nel periodo in cui lo stesso ha avuto effetto.

Sembrerebbe, dunque, potersi affermare che le due disposizioni siano tra loro connesse: l’impresa trattiene il premio (comma 1), perché nel periodo di efficacia è tenuta a eseguire il contratto (comma 4);

  • Diversamente da quanto previsto dall’art. 67-terdecies, l’art. 59-novies, comma 2, dispone che il consumatore non sia tenuto a pagare alcun importo se recede dal contratto di assicurazione. Tanto più che se si legge tale disposizione (comma 2) coordinandola con il comma 1, essa sembra apparire come deroga eccezionale alla regola del pagamento dell’importo del servizio finanziario prestato. Ancora, nell’art. 59novies, scompare la previsione relativa al dovere per l’assicuratore di adempiere al contratto nel periodo in cui lo stesso ha avuto effetto. E, dunque, se l’assicuratore non può trattenere la quota di premio relativa al periodo in cui l’assicurazione ha avuto efficacia, non sarà d’altra parte tenuto ad alcuna prestazione.

Insomma, le due previsioni 67terdecies-59novies sono differenti, almeno per quanto riguarda il recesso dal contratto di assicurazione. L’art. 59novies sembrerebbe essere espressione di un nuovo principio: quello per cui il consumatore/contraente di polizza non è tenuto a pagare il rateo di premio relativo al periodo di efficacia della copertura, prima che la stessa abbia cessato di averne in forza dell’esercizio del diritto di recesso.

  • Una diversa interpretazione, volta a identificare “l’importo” del comma 2 dell’art. 59novies con una sorta di penale, da non richiedere al contraente come corrispettivo per poter esercitare il diritto di recesso, potrebbe essere sostenuta sulla base di quanto contenuto nei lavori preparatori allo Schema di decreto.
  • Nella “Relazione illustrativa allo Schema di decreto” , infatti, si legge che:  «l’ articolo 59-novies – che recepisce l’articolo 16-quater della direttiva 2011/83/UE, come introdotto dalla direttiva –  […] al  “comma 2 sancisce la gratuità del recesso d a un contratto di assicurazione, nel rispetto del criterio di delega contenuto nell’articolo 6, comma 1, lettera e), della legge di delegazione europea, che abilita il Governo a esercitare l'opzione di cui all'articolo 16-quater della direttiva. Tale scelta introduce un elemento di maggior tutela per il consumatore e scongiura il rischio che, anche in forma indiretta, si impongano di fatto delle penali al recesso, non parametrate agli effettivi costi sostenuti. Per altro, l’eventuale importo dovuto al professionista riguarderebbe principalmente i costi sostenuti in fase assuntiva, che, specie per la vendita online, verosimilmente sarebbero irrisori e comunque compensati dai benefici derivanti dall’ampliamento del business online ed all’esigenza di incentivare la concorrenza”. Ancora, Nella “Relazione AIR (ai sensi dell’Allegato 2 della direttiva del PCM del 16 febbraio 2018)” si legge che: “L’opzione contenuta all’art. 16-quater, par. 2, della direttiva 2011/83/UE come modificata dalla direttiva (UE) 2023/2673, consente di prevedere che i consumatori non siano tenuti a pagare alcun importo quando recedono da un contratto di assicurazione. Sulla base delle osservazioni offerte dall’IVASS, dato che l’eventuale importo dovuto dal consumatore al professionista in caso di recesso riguarderebbe principalmente i costi sostenuti in fase assuntiva (verosimilmente irrisori, soprattutto per la vendita online) si è ritenuto di delegare il Governo all’esercizio dell’opzione in esame, per evitare che vengano imposte delle surrettizie forme di penali al recesso. Tale costo sopportato dal professionista sarebbe ad ogni modo compensato dai benefici derivanti dall’ampliamento del business online e dall’esigenza di incentivare la concorrenza. Peraltro, la previsione di un corrispettivo apparirebbe difficile da conciliare con il caso di recesso esercitato direttamente tramite l’interfaccia online, che lo rende quasi immediato».

Una diversa lettura dell’art. 59-novies, potrebbe, dunque, condurre ad affermare che la previsione di cui al comma 2 miri a impedire all’assicuratore di introdurre penali (mascherate da costi) per l’esercizio di un diritto che dovrebbe essere libero e gratuito.

Il d.lgs. 209/2025 introduce, poi, un’altra importante norma, questa volta direttamente all’interno del CAP, rubricata “Diritto di recesso in caso di vendita a distanza”.

Così l’art. 167-bis dispone:

1. Il diritto di recesso dai contratti di assicurazione conclusi a distanza non può essere esercitato se:

a) il contraente richiede all'impresa di assicurazione o all'intermediario assicurativo, come definito dall'articolo 1, comma 1, lettere cc-quinquies) e cc-septies), la liquidazione dell'indennizzo o delle somme assicurate, entro il termine previsto dall'articolo 59-octies, comma 1, del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206;

b) il sinistro si verifica entro il termine previsto dall'articolo 59-octies, comma 1, del codice del consumo di cui al decreto legislativo n. 206 del 2005, in caso di polizza obbligatoria.

2. L'impresa di assicurazione informa il contraente che non può esercitare il diritto di recesso se richiede esplicitamente l'esecuzione del contratto, entro il termine di cui all'articolo 59-octies, comma 1, del codice del consumo, di cui al decreto legislativo n. 206 del 2005.».

La norma in esame prevede delle casistiche (due) in cui il diritto di recesso non può essere esercitato. Esse si verificano ogniqualvolta il contratto di assicurazione abbia avuto esecuzione (il contraente ne richiede l’esecuzione) entro il termine entro in cui esercitare il recesso e consistono ne:

  • l’avvenuta richiesta di liquidazione dell’indennizzo o delle somme assicurate nel termine previsto per esercitare il diritto di recesso. Così, l’avvenuta richiesta di corresponsione della prestazione assicurativa impedisce al contraente di sciogliersi dal vincolo contrattuale. Vi è da chiedersi se la mera denuncia di sinistro sia sufficiente per ritenere realizzata la fattispecie descritta, atteso che la denuncia di sinistro (ex art. 1913 c.c.) non coincide sempre e di necessità con una richiesta di liquidazione dell’indennizzo.
  • la verificazione del sinistro nel termine previsto per esercitare il diritto di recesso nell’ambito delle polizze obbligatorie. Il riferimento è alle coperture contratte per adempiere un obbligo di legge che, nella maggior parte dei casi, riguardano coperture di responsabilità civile: il caso principale sarà rappresentato dalle polizze per la RC Auto) (la RC sanitaria ex l. 24/2017 e la RC professionale prevista dall’art. 3, comma 5, lett. e d.l. 138/2011 dovrebbero considerarsi coperture contratte da professionisti, secondo l’interpretazione che la giurisprudenza fornisce della nozione di consumatore, circostanza questa che dovrebbe rendere inapplicabile la disposizione in esame).

Nella Relazione Illustrativa al d.lgs. 209/2025 si legge che la disposizione ha la finalità di “tutelare il terzo danneggiato”. Così, se si verifica il sinistro, e il terzo subisce un danno, il contratto non può essere sciolto, proprio per permettere alla compagnia di assicurazione di indennizzare il terzo. Interessante notare come, anche in questo caso, non si parli di denuncia di sinistro, ma di “verificazione del sinistro”. In tali casistiche l’assicuratore potrà ragionevolmente trattenere il premio (nella sua interezza), in quanto, diversamente dall’ipotesi dell’esercizio del diritto di recesso, il contratto ha avuto esecuzione.

A tutela del contraente, il comma 2 dell’art. 167-bis impone all’assicuratore di informare preventivamente il contraente della circostanza per cui se è richiesta l’esplicita esecuzione del contratto, il recesso non può essere esercitato.

L’articolo 167-bis, letto in combinato disposto con l’art. 59-novies del Codice del consumo, sembrerebbe confermare la tesi di chi sostiene che tale ultima disposizione impedisca all’assicuratore di chiedere un corrispettivo per il periodo in cui il contratto ha avuto efficacia, ma non è stato eseguito. E, infatti, se il contratto è eseguito il recesso non può più essere esercitato e il premio è incassato.

Conclusioni

L’analisi compiuta in relazione alle novità apportate dal d.lgs. 209/2025, con particolare riguardo al recesso dal contratto assicurativo concluso a distanza (art. 59-novies Codice del Consumo – art. 167-bis Codice delle Assicurazioni Private), impone delle riflessioni. Le norme introdotte che mirano a tutelare il contraente/consumatore non sono di univoca interpretazione e il diverso significato, alle stesse attribuito, ha conseguenze per gli operatori di settore.  Gli impatti delle modifiche non sono dunque trascurabili e si tratterà di verificare come tali norme, a decorrere dal 19 giugno 2026 verranno concreta

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