La liquidazione del danno non patrimoniale e la centralità dell’equità
La questione è, pur l’adozione della TUN, l’individuazione del criterio di liquidazione del danno biologico da invalidità macropermanente.
In questa sede vogliamo concentrarci su una questione generale, lasciando ad altri approfondimenti l’esame di diversi profili di criticità (estensione temporale e di materia della TUN, uniformità e difformità rispetto alle Tabelle con esiti liquidativi divergenti, etc.), ossia la possibilità che la T.U.N. sia destinata o meno ad assurgere a parametro generale per la liquidazione del danno non patrimoniale per lesione del diritto alla salute nel rapporto tra legge ed equità in questa materia.
Astrattamente, la T.U.N. si fonda sugli stessi o analoghi criteri di quantificazione del danno non patrimoniale, che caratterizzano il meccanismo di liquidazione del danno in base alle Tabelle di Milano che sono stati ritenuti congrui dalla consolidata giurisprudenza della Suprema Corte. Detto diversamente, persegue le medesime finalità delle Tabelle milanesi, delle quali è stata riconosciuta la validità ed utilità, con un sistema di punti variabili. Certamente, poi, in concreto gli esiti liquidativi in determinati casi possono portare a risultati diversi. Se così non fosse, non si porrebbe il problema: la TUN non è la Tabella milanese.
Il problema ineludibile di fondo rimane la personalizzazione del danno e di effettività del risarcimento, evitando disparità di trattamento.
Al di là delle disposizioni normative, occorre sempre ricordare che il fondamento (normativo) della liquidazione del danno non patrimoniale è rimesso all’equità; in forza degli artt. 1226 e 2056 c.c. il principio di equità governa la liquidazione del danno non patrimoniale.
È la legge che attribuisce al giudice il potere di adattare la fattispecie astratta alla concreta situazione di fatto, al fine di giungere a una decisione conforme a giustizia. L’equità è essa stessa regola giuridica, destinata a operare come tale in forza di legge. L’equità è l’essenza stessa del giudizio di liquidazione del danno non patrimoniale.
Proprio in ragione del particolare danno che si va a liquidare, l’equità mira a garantire che l’esito liquidatorio, relativo a un danno inferto a un bene giuridico di valore ontologicamente non patrimoniale e di difficile liquidazione (che sia stato provato nell’an), risulti di giustizia. La valutazione equitativa, attraverso la motivazione, consente di valorizzare quella molteplicità e indeterminabilità dei risvolti pregiudizievoli derivanti dall’illecito, assicurando al danneggiato una tutela effettiva e perseguendo la parità di trattamento.
In concreto, poi, la valutazione discrezionale del giudice necessita di parametri quanto più possibile oggettivi e condivisi, pena portare a esiti liquidatori disomogenei.
In questo senso, la motivazione e gli stessi strumenti (TUN o Tabelle milanesi) devono rispondere all’esigenza espressa dalla legge in tema di liquidazione del danno non patrimoniale. Le tabelle sono strumenti, non regole esse stesse che vanno a sostituirsi all’equità. In effetti, così è stato con le Tabelle milanesi, che sono assurte ad ausilio riconosciuto e condiviso.
Ma cosa succede quando il Legislatore interviene sul giudizio equitativo?
Il potere di procedere alla quantificazione equitativa del danno non patrimoniale è, come detto, attribuito al giudice direttamente dalla legge (art. 1226 c.c., richiamato dall’art. 2056 c.c.). Consegue che può subire limitazioni solo per espressa previsione normativa, come è accaduto con riferimento alla TUN, ove trova applicazione in via diretta l’art. 138 c.a.p.
Tuttavia, proprio in considerazione del fatto che le varie tabelle sono manifestazioni del potere equitativo e non esse stesse “equità”, per cui nel caso concreto il giudice se ne può discostare attraverso adeguata motivazione anche con un’applicazione indiretta.
Pertanto, secondo la Suprema. Corte in esame, l’asse fondamentale attorno al quale deve gravitare la soluzione della questione di diritto è rappresentato dall’equità, che informa la liquidazione del risarcimento del danno non patrimoniale. È sempre dalla natura ontologicamente equitativa del giudizio di liquidazione del danno non patrimoniale che discende la facoltà del giudice di avvalersi, in sede di liquidazione del danno biologico derivante da lesioni macropermanenti, della criteriologia di fonte legale prevista dalla Tabella Unica Nazionale anche con riferimento a fatti generatori verificatisi anteriormente all’entrata in vigore del decreto che l’ha introdotta.
In sostanza per la Suprema Corte la TUN costituisce espressione degli artt. 1226 e 2056 c.c., quindi può trovare subito applicazione generalizzata (così fugando i dubbi di legittimità costituzionale). La TUN rappresenta un parametro di equità della liquidazione del danno non patrimoniale, con adeguate garanzie di equità.
La stessa Cassazione riconosce che la tabellazione su base nazionale è particolarmente idonea a garantire uniformità e parità di trattamento tra i danneggiati in forza dei caratteri di generalità e astrattezza che le sono garantiti dalla sua matrice legale, anche confrontando le caratteristiche che hanno fondato il prestigio delle tabelle milanesi, come riconosciuto dalla consolidata giurisprudenza di questa Corte.
Così la sentenza in esame non intende negare il valore espresso dalla criteriologia offerta dalle Tabelle elaborate dal Tribunale di Milano in assenza di un parametro legale di riferimento, né la loro idoneità a costituire «regole integratrici del concetto di equità, volte a circoscrivere la valutazione discrezionale del giudice entro un ambito di condivisa oggettività». Tuttavia, alla luce del mutato strumentario a disposizione del giudice con l’emanazione della Tabella Unica Nazionale, si deve ritenere che anche tale parametro fornisca, almeno tendenzialmente, garanzie analoghe e addirittura almeno più pregnanti per essere state espresse da un atto normativo e, dunque, dalla valutazione del legislatore rispetto a quelle offerte dalle tabelle di elaborazione ‘pretoria’, a prescindere dal formale scarto dell’importo monetario riconoscibile al danneggiato, sulla base dell’una o dell’altra tabella.
Alla luce della centralità del principio di equità, che fonda il giudizio di liquidazione del danno non patrimoniale in assenza di limiti cogenti, non è possibile affermare in termini assoluti l’adeguatezza di una mera applicazione pedissequa degli importi liquidabili secondo la T.U.N. nelle fattispecie in cui essa trovi applicazione indiretta, né sostenerne l’idoneità automatica a garantire la funzione compensativa del risarcimento secondo il principio di integralità, senza che tale applicazione sia corredata da una motivazione congrua.
La correttezza della liquidazione non può, infatti, prescindere dal dare conto degli elementi di fatto disponibili al momento della decisione.
La misura dell’equità, in definitiva, in assenza di limiti cogenti, non si esaurisce nell’adesione a un parametro convenzionale piuttosto che ad un altro, indipendentemente dalla fonte da cui tali standard promanino, ma si realizza attraverso la motivazione, che deve esplicitare le ragioni per le quali determinati aspetti del caso concreto sono stati valorizzati nel conferire un valore economico al pregiudizio risarcibile.
Un eventuale superamento della TUN deve avvenire nel rispetto delle coordinate interpretative elaborate dalla giurisprudenza di questa Corte in tema di scostamento dai parametri tabellari di origine ‘pretoria’, ossia tramite una motivazione congrua e adeguata che dia conto delle specifiche ragioni di quel superamento.
Lo scostamento dai parametri della T.U.N. è, quindi, consentito a queste condizioni. La criteriologia della T.U.N. è idonea a inverare la valutazione equitativa ex art. 1226 c.c. nella liquidazione del danno non patrimoniale anche oltre il suo perimetro applicativo diretto, potendo essere assunta quale parametro generale e privilegiato di riferimento nella liquidazione equitativa del danno biologico da lesioni macropermanenti, a prescindere dal contesto ratione temporis o ratione materiae in cui si collochi il relativo fatto generatore.
Tuttavia, in ragione del ruolo di parametro elettivo che la T.U.N. riveste nella liquidazione equitativa del danno biologico, qualora il giudice intenda discostarsi dai relativi parametri è necessario che adotti una motivazione puntuale sulle circostanze del tutto peculiari del caso concreto che possano fondare ragionevolmente quello scostamento.