“L’ineffabile” danno non patrimoniale: la Cassazione tra T.U.N. e tabelle milanesi

04 Maggio 2026

L’Autore, analizzata la sentenza Cass. civ., sez. III, 07 aprile 2026, n. 830, si interroga sul rapporto tra legge, equità e giudice. Infatti, la sentenza della Suprema Corte analizza la questione della liquidazione del danno non patrimoniale, nella sua essenza sfuggente ai criteri patrimoniali, riportando la T.U.N. stessa nell’equità, nel confronto con le Tabelle milanesi. Queste, pur “superate” dall’intervento normativo, vengono a più riprese sostenute dalla Cassazione.

Alla fine, nell’”ineffabile” danno non patrimoniale ogni intervento normativo preteso a quantificarlo è destinato ad essere riportato sotto l’equità, faro guida ed ineludibile del nostro sistema, riportando al centro sempre il potere equitativo del giudice?

La liquidazione del danno non patrimoniale Tabelle milanesi e T.U.N. Le questioni

Come noto, per il danno alla salute superiore al 9% derivante da sinistro della circolazione stradale il d.P.R. n. 12/2025 in vigore dal 5 marzo 2025 ha approvato la T.U.N. (Tabella Unica Nazionale) ex art. 138 Codice delle Assicurazioni Private.

Un sinistro stradale verificatosi il 20 febbraio 2021 ha posto all’attenzione della Suprema Corte diverse questioni, derivanti dalla richiesta di risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, venendo detto un danno biologico permanente del 35%, prolungati periodi di inabilità temporanea, un rilevante danno morale.

Più precisamente, grazie al Tribunale di Milano (ord. 18.07.2025) è stata sollevata, ai sensi dell’art. 363-bis c.p.c., la questione pregiudiziale:

  • il Giudice deve continuare ad applicare le c.d. Tabelle milanesi Edizione 2024), che hanno acquistato una sorta di efficacia para-normativa, «quale parametro di conformità della valutazione equitativa del danno biologico alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056 cod. civ.»?
  • oppure se, per non incorrere nel vizio di violazione di legge, il Giudice deve applicare la T.U.N., che, dopo l’emanazione del d.P.R. n. 12/2025, ha assunto valenza di nuovo parametro di conformità della valutazione equitativa del danno non patrimoniale da lesione del bene salute?
  • oppure, con adeguata motivazione, il Giudice può applicare, in tutto o in parte, la T.U.N. o la Tabella milanese, in base alle peculiarità della fattispecie concreta?

Al di là che l’adozione dell’uno o dell’altro criterio valutativo può condurre di volta in volta ad esiti liquidatori sensibilmente divergenti (riproponendo il problema della uniformità di trattamento e dell’effettività del risarcimento), resta la questione di individuare i criteri risarcitori applicabili, alla luce del principio di liquidazione equitativa di cui all’art. 1226 c.c., nell’ipotesi di macrolesioni conseguenti a sinistro stradale, tra TUN, Tabelle milanesi e (potere-dovere del Giudice di) valutazione equitativa.

La liquidazione del danno non patrimoniale e la centralità dell’equità

La questione è, pur l’adozione della TUN, l’individuazione del criterio di liquidazione del danno biologico da invalidità macropermanente.

In questa sede vogliamo concentrarci su una questione generale, lasciando ad altri approfondimenti l’esame di diversi profili di criticità (estensione temporale e di materia della TUN, uniformità e difformità rispetto alle Tabelle con esiti liquidativi divergenti, etc.), ossia la possibilità che la T.U.N. sia destinata o meno ad assurgere a parametro generale per la liquidazione del danno non patrimoniale per lesione del diritto alla salute nel rapporto tra legge ed equità in questa materia.

Astrattamente, la T.U.N. si fonda sugli stessi o analoghi criteri di quantificazione del danno non patrimoniale, che caratterizzano il meccanismo di liquidazione del danno in base alle Tabelle di Milano che sono stati ritenuti congrui dalla consolidata giurisprudenza della Suprema Corte. Detto diversamente, persegue le medesime finalità delle Tabelle milanesi, delle quali è stata riconosciuta la validità ed utilità, con un sistema di punti variabili. Certamente, poi, in concreto gli esiti liquidativi in determinati casi possono portare a risultati diversi. Se così non fosse, non si porrebbe il problema: la TUN non è la Tabella milanese.

Il problema ineludibile di fondo rimane la personalizzazione del danno e di effettività del risarcimento, evitando disparità di trattamento.

Al di là delle disposizioni normative, occorre sempre ricordare che il fondamento (normativo) della liquidazione del danno non patrimoniale è rimesso all’equità; in forza degli artt. 1226 e 2056 c.c. il principio di equità governa la liquidazione del danno non patrimoniale.

È la legge che attribuisce al giudice il potere di adattare la fattispecie astratta alla concreta situazione di fatto, al fine di giungere a una decisione conforme a giustizia. L’equità è essa stessa regola giuridica, destinata a operare come tale in forza di legge. L’equità è l’essenza stessa del giudizio di liquidazione del danno non patrimoniale.

Proprio in ragione del particolare danno che si va a liquidare, l’equità mira a garantire che l’esito liquidatorio, relativo a un danno inferto a un bene giuridico di valore ontologicamente non patrimoniale e di difficile liquidazione (che sia stato provato nell’an), risulti di giustizia. La valutazione equitativa, attraverso la motivazione, consente di valorizzare quella molteplicità e indeterminabilità dei risvolti pregiudizievoli derivanti dall’illecito, assicurando al danneggiato una tutela effettiva e perseguendo la parità di trattamento.

In concreto, poi, la valutazione discrezionale del giudice necessita di parametri quanto più possibile oggettivi e condivisi, pena portare a esiti liquidatori disomogenei.

In questo senso, la motivazione e gli stessi strumenti (TUN o Tabelle milanesi) devono rispondere all’esigenza espressa dalla legge in tema di liquidazione del danno non patrimoniale. Le tabelle sono strumenti, non regole esse stesse che vanno a sostituirsi all’equità. In effetti, così è stato con le Tabelle milanesi, che sono assurte ad ausilio riconosciuto e condiviso.

Ma cosa succede quando il Legislatore interviene sul giudizio equitativo?

Il potere di procedere alla quantificazione equitativa del danno non patrimoniale è, come detto, attribuito al giudice direttamente dalla legge (art. 1226 c.c., richiamato dall’art. 2056 c.c.). Consegue che può subire limitazioni solo per espressa previsione normativa, come è accaduto con riferimento alla TUN, ove trova applicazione in via diretta l’art. 138 c.a.p.

Tuttavia, proprio in considerazione del fatto che le varie tabelle sono manifestazioni del potere equitativo e non esse stesse “equità”, per cui nel caso concreto il giudice se ne può discostare attraverso adeguata motivazione anche con un’applicazione indiretta.

Pertanto, secondo la Suprema. Corte in esame, l’asse fondamentale attorno al quale deve gravitare la soluzione della questione di diritto è rappresentato dall’equità, che informa la liquidazione del risarcimento del danno non patrimoniale. È sempre dalla natura ontologicamente equitativa del giudizio di liquidazione del danno non patrimoniale che discende la facoltà del giudice di avvalersi, in sede di liquidazione del danno biologico derivante da lesioni macropermanenti, della criteriologia di fonte legale prevista dalla Tabella Unica Nazionale anche con riferimento a fatti generatori verificatisi anteriormente all’entrata in vigore del decreto che l’ha introdotta.

In sostanza per la Suprema Corte la TUN costituisce espressione degli artt. 1226 2056 c.c., quindi può trovare subito applicazione generalizzata (così fugando i dubbi di legittimità costituzionale). La TUN rappresenta un parametro di equità della liquidazione del danno non patrimoniale, con adeguate garanzie di equità.

La stessa Cassazione riconosce che la tabellazione su base nazionale è particolarmente idonea a garantire uniformità e parità di trattamento tra i danneggiati in forza dei caratteri di generalità e astrattezza che le sono garantiti dalla sua matrice legale, anche confrontando le caratteristiche che hanno fondato il prestigio delle tabelle milanesi, come riconosciuto dalla consolidata giurisprudenza di questa Corte.

Così la sentenza in esame non intende negare il valore espresso dalla criteriologia offerta dalle Tabelle elaborate dal Tribunale di Milano in assenza di un parametro legale di riferimento, né la loro idoneità a costituire «regole integratrici del concetto di equità, volte a circoscrivere la valutazione discrezionale del giudice entro un ambito di condivisa oggettività». Tuttavia, alla luce del mutato strumentario a disposizione del giudice con l’emanazione della Tabella Unica Nazionale, si deve ritenere che anche tale parametro fornisca, almeno tendenzialmente, garanzie analoghe e addirittura almeno più pregnanti per essere state espresse da un atto normativo e, dunque, dalla valutazione del legislatore rispetto a quelle offerte dalle tabelle di elaborazione ‘pretoria’, a prescindere dal formale scarto dell’importo monetario riconoscibile al danneggiato, sulla base dell’una o dell’altra tabella.

Alla luce della centralità del principio di equità, che fonda il giudizio di liquidazione del danno non patrimoniale in assenza di limiti cogenti, non è possibile affermare in termini assoluti l’adeguatezza di una mera applicazione pedissequa degli importi liquidabili secondo la T.U.N. nelle fattispecie in cui essa trovi applicazione indiretta, né sostenerne l’idoneità automatica a garantire la funzione compensativa del risarcimento secondo il principio di integralità, senza che tale applicazione sia corredata da una motivazione congrua.

La correttezza della liquidazione non può, infatti, prescindere dal dare conto degli elementi di fatto disponibili al momento della decisione.

La misura dell’equità, in definitiva, in assenza di limiti cogenti, non si esaurisce nell’adesione a un parametro convenzionale piuttosto che ad un altro, indipendentemente dalla fonte da cui tali standard promanino, ma si realizza attraverso la motivazione, che deve esplicitare le ragioni per le quali determinati aspetti del caso concreto sono stati valorizzati nel conferire un valore economico al pregiudizio risarcibile.

Un eventuale superamento della TUN deve avvenire nel rispetto delle coordinate interpretative elaborate dalla giurisprudenza di questa Corte in tema di scostamento dai parametri tabellari di origine ‘pretoria’, ossia tramite una motivazione congrua e adeguata che dia conto delle specifiche ragioni di quel superamento.

Lo scostamento dai parametri della T.U.N. è, quindi, consentito a queste condizioni. La criteriologia della T.U.N. è idonea a inverare la valutazione equitativa ex art. 1226 c.c. nella liquidazione del danno non patrimoniale anche oltre il suo perimetro applicativo diretto, potendo essere assunta quale parametro generale e privilegiato di riferimento nella liquidazione equitativa del danno biologico da lesioni macropermanenti, a prescindere dal contesto ratione temporis o ratione materiae in cui si collochi il relativo fatto generatore.

Tuttavia, in ragione del ruolo di parametro elettivo che la T.U.N. riveste nella liquidazione equitativa del danno biologico, qualora il giudice intenda discostarsi dai relativi parametri è necessario che adotti una motivazione puntuale sulle circostanze del tutto peculiari del caso concreto che possano fondare ragionevolmente quello scostamento.

In conclusione

La soluzione offerta dalla Suprema Corte pare rassicurante.

Tuttavia, spinge ad interrogarsi sul rapporto tra legge, equità e potere del giudice. In particolare, pacifica la riconosciuta valenza delle Tabelle milanesi quale strumento obiettivo e riconosciuto di liquidazione del danno non patrimoniale, vi è da interrogarsi sull’opportunità dell’intervento normativo e del suo risultato finale a livello sistematico.

Infatti, in un sistema più o meno consolidato a livello nazionale di origine pretoria, l’ingresso del legislatore ha creato confusione e il sovrapporsi di (eguali) strumenti di liquidazione. Quando si tratta di liquidare un danno non patrimoniale, che per sua essenza ontologica sfugge a criteri patrimoniali, l’intervento normativo si scontra con “l’ineffabile” danno non patrimoniale, specie in presenza di criteri/tabelle già forgiate sul principio dell’equità di matrice giurisprudenziale, chiamata ad usare questo potere per legge.

Pensando al filosofo politico Voegelin Eric Hermann Wilhelm (1901-1985), nella sua opera Ordine e Storia, esordiva: «Dio, l’uomo, il mondo e la società formano una comunità d’essere primordiale». Riconoscendo agli uomini di essere partecipi del «dramma dell’essere» il filosofo si opponeva al positivismo delle scienze sociali e giuridiche dell’epoca. Avviava una riflessione a partire dall’analisi dei simboli attraverso cui si esprimono le esperienze umane della realtà, e tra esse in particolare le esperienze dell’ordine.

Questa è da intendersi come «esperienza di partecipazione della coscienza alla realtà». E in particolare l’esperienza è da ritenersi sia dell’ordine politico e sia dell’ordine dell’essere, entrambi rilevanti nel riconoscere un senso alla storia dell’umanità.

Attuale è il pensiero, continuando la crisi dell’ordine politico, non perché ci si imbatte «in un errore riguardo alla giustizia, ma nello spostarsi, cedendo alla pressione sociale, rispetto a quello che si è chiamato “accento della realtà”», detto diversamente, quando, abbandonata l’esperienza della verità, l’uomo si sposta verso l’apparenza socialmente dominante, in cui il sogno tende a divenire realtà. Eppure la ricerca dell’ordine che abita l’uomo, adombra sempre in sé una possibile esperienza della trascendenza, rendendo la storia imprevedibile.

Il concetto di "diritto dell'ineffabile" può essere interpretato come il riconoscimento della legittimità di ciò che sfugge alla parola, dove l’esperienza e il pensiero si confrontano con l’indicibile. In tutti i casi, l’ineffabile non è assenza di significato, ma dimensione superiore di senso e valore.

Con questo “ineffabile” ordine (ed esperienza) del danno non patrimoniale occorre confrontarsi, specie di fronte ad un possibile neo-positivismo delle scienze sociali e giuridiche che hanno la pretesa di normare la realtà e diritti che per loro natura sfuggono al razionalismo regolatore.

Il risultato può essere interessante: la Suprema Corte a più riprese ha sottolineato come la TUN sia essa stessa una promanazione dell’equità. Vale a dire, una tabella di fonte normativa finisce per essere ridefinita nella sua stessa natura e riportata nell’alveo del giudizio equitativo, che spetta al giudice.

Alla fine, nel rapporto tra poteri dello Stato, forse l’intervento normativo viene “fagocitato” dal sistema stesso, per essere riqualificato, a motivo dell’intima sfuggevolezza del danno non patrimoniale e del giudizio equitativo.

Il vero garante e detentore del potere liquidativo può e deve rimanere il giudice, attraverso adeguata motivazione.

Questa, forse, è la sfida che in ultima analisi ci consegna la decisione della Cassazione.

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