Occasionalità necessaria e promotore infedele: esclusa la responsabilità della banca

La Redazione
30 Aprile 2026

La Corte d’Appello di Bologna, con pronuncia 827/2026, conferma il rigetto della domanda risarcitoria proposta contro la banca ex art. 31 TUF per gli illeciti commessi dalla promotrice finanziaria, ritenendo insussistente il nesso di occasionalità necessaria e valorizzando il rapporto personale di fiducia tra promotrice e cliente, nonché un rilevante concorso colposo di quest’ultima. 

In tema di responsabilità dell’intermediario ex art. 31 TUF per gli illeciti del promotore finanziario, il nesso di occasionalità necessaria è escluso quando l’illecito si inserisce in un più ampio rapporto di gestione “personale” e fiduciaria del patrimonio del cliente, che precede e trascende il rapporto di consulenza finanziaria con l’istituto, comprendendo la cura generale degli affari economici (vendita di immobili, gestione di attività, operazioni su conti diversi). In tal caso, il promotore agisce in un ambito di fatto sganciato dalle mansioni affidategli dall’intermediario, sì che viene meno il presupposto della responsabilità oggettiva della banca. 

Ai fini del concorso di colpa del risparmiatore, non è decisiva la sola consegna di denaro contante al promotore, ma assumono rilievo la ripetitività delle operazioni irregolari, l’ampiezza dei poteri di fatto concessi sul patrimonio, il mancato controllo per anni, il rilascio di dichiarazioni liberatorie nonostante chiare anomalie e l’adesione a scelte suggerite dal promotore (apertura di nuovi conti, rifiuto di colloqui con la banca). Tali elementi integrano una consapevole e fattiva acquiescenza alle violazioni del promotore, giustificando una forte riduzione del risarcimento per concorso colposo e, in concreto, il rigetto della pretesa risarcitoria verso l’intermediario.

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