La dichiarazione di avvenuta notifica del ricorso per cassazione può essere emendata?
24 Aprile 2026
Secondo consolidata giurisprudenza, in caso di impugnazione di legittimità di una sentenza notificata a mezzo di PEC, ai fini della procedibilità del ricorso, il ricorrente è tenuto a depositare, unitamente allo stesso, la relata di notifica, mediante inserimento nella busta telematica, con la quale l’atto è depositato, del messaggio di posta elettronica certificata in formato .eml o .msg (così Cass. civ., sez. un., sent., 6 luglio 2022, n. 21349). È appena il caso di osservare, peraltro, che la dichiarazione di avvenuta notificazione della sentenza impugnata contenuta nel ricorso per cassazione, quale atto processuale formale, indipendente dall’intenzione del dichiarante, produttivo degli effetti cui è destinato dalla legge nella serie procedimentale, non può essere successivamente corretta con la memoria ex art. 380-bis o 378 c.p.c., atteso, per un verso, che l’ordinamento processuale non prevede un istituto che consenta la correzione degli atti processuali di parte (i quali sono normalmente ripetibili, salvo lo spirare dei termini stabiliti a pena di decadenza e il maturare delle preclusioni) e considerato, per altro verso, che la dichiarazione medesima, in quanto espressione della «autoresponsabilità» della parte, deve ritenersi inemendabile, rimettendosi altrimenti nella disponibilità della parte stessa l’applicabilità o meno della sanzione della improcedibilità del ricorso (Cass. civ., sez. VI, ord., 7 giugno 2021, n. 15832). La stessa decisione ha precisato che la dichiarazione di avvenuta notificazione della sentenza impugnata, contenuta nel ricorso per cassazione, costituisce l'attestazione di un «fatto processuale» - l'avvenuta notificazione della sentenza - idoneo a far decorrere il termine «breve» di impugnazione e, in quanto manifestazione della «autoresponsabilità» della parte, la impegna a subire le conseguenze di quanto dichiarato, facendo sorgere, in capo ad essa, ai sensi dell'art. 369 c.p.c., l'onere di depositare, nel termine ivi previsto, copia della sentenza munita della relata di notifica. Nella specie parte ricorrente, a seguito del rilievo dell’improcedibilità formulata nella proposta di definizione, nel richiedere la definizione del giudizio, ha allegato di avere dichiarato che la sentenza era stata notificata per quello che ha definito un mero errore materiale ed ha poi sostenuto, per avvalorare tale assunto, che tanto si evincerebbe dalla mancata produzione della relazione di notifica da parte del resistente. L’assunto dell’errore materiale - secondo la Corte - è privo di rilevanza, valendo le ragioni indicate dal precedente sopra richiamato. Il testo del provvedimento sarà disponibile a breve. |