Procedimento di adottabilità e determinazione della competenza per territorio
27 Aprile 2026
La vicenda in esame trae origine dal conflitto negativo di competenza sollevato dal Tribunale per i minorenni di Torino nell’ambito un procedimento di adottabilità, ritenendo sussistente la competenza per territorio del Tribunale per i minorenni di Roma. Secondo il Tribunale, pur se l’intervento di messa in protezione dei minori ai sensi dell’art. 403 c.c. era avvenuto sul territorio piemontese, non erano emersi elementi tali da poter superare il criterio di individuazione della competenza stabilito dall’art. 473-bis.11 c.p.c. relativo alla residenza del minore (nella specie, Roma). Il Collegio, nonostante la dichiarata inammissibilità del regolamento – sollevato de plano e senza comunicazione alla madre dei minori – ha ritenuto sussistenti indubbie rilevanti ragioni per enunciare il principio di diritto sulla questione prospettata, in quanto di particolare importanza. Preliminarmente si evidenzia che, per espressa disposizione contenuta nell’art. 473-bis, comma 1, c.p.c., le norme per il procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie, introdotte dal d.lgs. n. 149/2022, non si applicano ai procedimenti per la dichiarazione dello stato di adottabilità, che restano disciplinati dalla l. n. 184/1983. Tanto premesso, la Corte richiama il consolidato orientamento secondo il quale ai fini della dichiarazione di adottabilità del minore, la competenza territoriale inderogabile spetta al Tribunale per i minorenni del luogo in cui si trova il minore quando viene segnalato l'abbandono o al Tribunale per i minorenni che disponga d’ufficio i relativi accertamenti, aggiungendo che resta in proposito irrilevante, ai sensi dell'art. 5 c.p.c., l'eventuale successivo trasferimento del minore stesso (Cass. civ. n. 13180/2006). |