La composizione negoziata della crisi e l’ordinanza di assegnazione del credito pignorato nell’esecuzione presso terzi
27 Aprile 2026
Massima La fase esecutiva, che permane finché il credito del creditore chirografario promotore della procedura esecutiva (c.d. creditor creditoris) non sia interamente estinto, deve restare temporaneamente inibita durante il tentativo di risanamento e le somme dovute per i canoni di affitto dal conduttore (c.d. debitor debitoris) non potranno essere riscosse neppure dalla società affittuaria (c.d. debitor) per evitare il pericolo della loro definitiva dispersione e dovranno essere accantonate in un conto intestato alla procedura di composizione negoziata della crisi, vincolato all’ordine del giudice designato per la stessa, in attesa che se ne verifichi la effettiva inerenza al piano di risanamento che sarà proposto e a cui saranno destinate in concreto. Il caso In un procedimento di composizione negoziata della crisi, promosso dalla società debitrice ai sensi dell’art. 12 e ss. del d.lgs. 12 gennaio 2019 n. 14 e s.m.i. (Codice della crisi d’impresa, c.c.i.i.), il giudice designato ha ritenuto che le misure protettive di cui all’art. 18 c.c.i.i. abbiano effetto erga omnes, e quindi anche nei confronti di una procedura esecutiva promossa da creditori chirografari presso terzi, a favore dei quali è (già) intervenuta un’ordinanza di assegnazione del canone di affitto dovuto dal conduttore dell’azienda affittatale dalla società (debitrice nei confronti dei creditori chirografari e creditrice nei confronti del conduttore). In particolare, secondo il giudice vicentino, «l’eventuale avvio di uno strumento di risanamento concorsuale comport[a] l’insuperabile inconciliabilità della parallela prosecuzione di uno strumento di riscossione coattiva individuale non ancora esaurito, che produrrebbe l’inammissibile risultato di consentire la piena soddisfazione di un creditore chirografario in costanza di procedura concorsuale, che implica invece un’indefettibile ripartizione proporzionale tra tutti i creditori della falcidia consustanziale all’insolvenza». Inoltre, sempre secondo il giudicante, «non può [tuttavia] attribuirsi all’ordinanza di assegnazione alcun effetto di definitività, poiché essa non trasferisce a titolo definitivo il credito nella sua titolarità, ma solo la temporanea legittimazione a riscuoterlo in sede esecutiva [arg. ex art. 632, comma 2, c.p.c., che presuppone la pendenza dell’esecuzione forzata pur dopo l’ordinanza di assegnazione…]». Il comma 2 dell’art. 632 c.p.c. prevede, come noto, che «Se l’estinzione del processo esecutivo si verifica prima dell’aggiudicazione o dell’assegnazione, essa rende inefficaci gli atti compiuti; se avviene dopo l’aggiudicazione o l'assegnazione, la somma ricavata è consegnata al debitore». Da qui la conclusione secondo cui la fase esecutiva permane finché il credito del creditor creditoris non sia interamente estinto e tale fase, durante il tentativo di risanamento, deve restare temporaneamente inibita per evidenti ragioni sistematiche. Le questioni 1) L’improseguibilità della (individuale) procedura esecutiva in pendenza della composizione negoziata L’inconciliabilità tra la procedura esecutiva promossa dal singolo creditore nei confronti della società debitrice e la composizione negoziata da quest’ultima promossa è evidente, come del resto sottolineato dal decreto in commento, laddove si avverte che, in caso contrario, si «[…] produrrebbe l’inammissibile risultato di consentire la piena soddisfazione di un creditore chirografario in costanza di procedura concorsuale, che implica invece un’indefettibile ripartizione proporzionale tra tutti i creditori della falcidia consustanziale all’insolvenza». In proposito, il Supremo Collegio (Cass. civ., sez. III, 26 luglio 2023, n. 22715) ha peraltro precisato che «[…] qualora a carico del debitore, proponente un accordo di composizione della crisi, ai sensi degli artt. 6 ss. della legge cit. [i.e.: L. 27 gennaio 2012, n. 3 (Composizione della crisi da sovraindebitamento)], siano pendenti una o più procedure esecutive individuali, il giudice delegato della procedura concorsuale – col decreto di apertura della stessa, ex art. 10, comma 2, lett. c), l. cit., concorrendone i presupposti – può solo pronunciare il divieto di (iniziare o) proseguire le azioni esecutive, fino alla definitiva omologazione dell’accordo, ma non anche adottare provvedimenti direttamente incidenti sulle procedure stesse (come lo specifico ordine di sospensione, o la correlativa declaratoria di improseguibilità, o di nullità di una particolare procedura), riservati esclusivamente al giudice dell’esecuzione cui ognuna di dette procedure sono assegnate (ovvero al giudice delle eventuali opposizioni esecutive proposte). Ne discende che, ove il giudice delegato abbia pronunciato il divieto di proseguire le azioni esecutive, il giudice dell’esecuzione, che ne sia stato debitamente informato, è tenuto a sospendere il procedimento, previa verifica dei presupposti di cui all'art. 623 c.p.c.». In precedenza, sempre il Supremo Collegio (Cass. civ. sez. I, 22 dicembre 2015, n. 25802), aveva inoltre precisato che «La proposizione di una domanda di concordato preventivo determina, ai sensi dell'art. 168, comma 1, l. fall., non già l’estinzione ma l’improseguibilità del processo esecutivo, che entra in una situazione di quiescenza perché i beni che ne costituiscono l’oggetto materiale perdono "de iure" e provvisoriamente la destinazione liquidatoria così come progettata con il pignoramento, con la conseguenza che il giudice dell’esecuzione correttamente provvede, ex artt. 486 e 487 c.p.c., a sospendere la vendita eventualmente fissata». Con il decreto in commento, il giudice sembra essersi attenuto al principio secondo cui al giudice della procedura concorsuale non spetta il potere di incidere direttamente sul processo esecutivo, la cui direzione compete al giudice dell’esecuzione ai sensi dell’art. 484 c.p.c. (ancora recentemente, Trib. Pavia 5 agosto 2025, in bdp.giustizia.it), rilevato che, nel caso di specie, il giudice non ha emesso un provvedimento incidente sulla procedura esecutiva, limitandosi (a) a precisare che «la fase esecutiva permane, dunque, finché il credito del creditor creditoris non sia interamente estinto, fase esecutiva che, pertanto, durante il tentativo di risanamento, deve restare temporaneamente inibita per evidenti ragioni sistematiche» e (b) a disporre che «le somme relative ai canoni vengano versate in un conto vincolato all’ordine del giudice per le finalità della procedura». In proposito si rimanda anche al commento dell’ultima citata sentenza della Cassazione, a cura di R. Metafora, Rapporti tra g.e. e giudice del sovraindebitamento nel caso di contemporanea pendenza di procedure, in IUS Processo Civile 4 marzo 2024. La salvaguardia della par condicio creditorum e i limiti delle misure di protezione a) L’arresto (i.e.: la sospensione) delle esecuzioni in corso ha la finalità di preservare, in via anticipata e temporanea, la par condicio creditorum nelle more della trattativa, impedendo che uno o più creditori possano avvantaggiarsi, rispetto agli altri, di un più avanzato stato delle già promosse azioni esecutive, ostacolando così l’avanzamento di una trattativa condotta (soprattutto) con i creditori non procedenti; in definitiva, questi ultimi finiscono per essere terzi che si avvantaggiano dell’arresto delle altrui esecuzioni. La tutela della par condicio creditorum, per la conferma o la revoca delle misure protettive, ha trovato riscontro nella giurisprudenza di merito in ambito concordatario, con ragionamento peraltro estensibile anche all’analogo istituto previsto nella composizione negoziata.
D’altra parte, «[…] è evidente che detto "bilanciamento” non può mai lasciare margini di discrezionalità al giudice nell’ambito di un giudizio civile, nel quale il giudice non è chiamato, per definizione, a giudizi di “opportunità”, ma deve applicare semplicemente la legge. A ben vedere con quel “bilanciamento” si vuol dire che il giudice deve essenzialmente verificare la ricorrenza del presupposto del periculum in mora, consistente, appunto, nel potenziale pregiudizio arrecato dalle esecuzioni o azioni cautelari di singoli creditori ai diritti di tutti gli altri creditori a concorrere proporzionalmente sul patrimonio del debitore, ove venga ritenuto probabile uno scenario concorsuale in caso di fallimento della trattativa e di evoluzione dello squilibrio economico-finanziario dell’impresa in una crisi o accertata situazione di insolvenza» (P. Picone, Funzioni e limiti delle misure protettive nella composizione negoziata per la soluzione della crisi d’impresa, in www.pvmavvocati.it). b) D’altra parte, le misure di protezione non possono determinare lo svincolo di somme o beni già pignorati. Tale principio è stato affermato, inizialmente, da Trib. Milano, sez. III civ., 26 gennaio 2022, in unijuris.it. Con tale pronuncia, si è precisato che, qualora il tribunale abbia confermato le misure protettive richieste dall’imprenditore con riferimento all’espropriazione presso terzi in precedenza promossa in suo danno (avente ad oggetto le somme dovutegli da istituti di credito, e già riconosciutegli dalla legge con il solo deposito, unitamente o separatamente alla richiesta di nomina di un esperto ex art. 6 D.L. 118/2021, [poi trasfuso, in sostanza, nel CCII]), si deve ritenere che il relativo pignoramento non possa essere dichiarato inefficace, con conseguente liberazione dei conti correnti bloccati al fine di mettere a disposizione del nominato esperto i fondi necessari per soddisfare equamente tutti i creditori, ma che il procedimento esecutivo possa essere solo sospeso per un massimo di 120 giorni, al fine di consentire che le trattative volte al superamento della crisi si possano svolgere proficuamente; in tal modo, la procedura esecutiva entra in una fase di mera quiescenza, con il conseguente blocco dell’attività liquidatoria. Segnatamente, si legge nella richiamata ordinanza del Tribunale meneghino, «[…] i provvedimenti di sospensione del processo esecutivo non fanno mai venire meno gli obblighi di custodia che i pignoramenti (ogni tipo di pignoramento) ordinariamente impongono allorquando si siano perfezionati […] anzi, proprio la sospensione del processo esecutivo acuisce semmai l’obbligo di protezione dei diritti colpiti da pignoramento fin tanto che non si conosca quale sarà la loro destinazione, se la liquidazione in favore del creditore ovvero la restituzione al debitore». D’altra parte, la già richiamata ordinanza 26 ottobre 2022 Trib. Napoli-Nord, ha ribadito che la “funzionalità” delle misure di protezione, rispetto alle trattative per il superamento della crisi, debba essere valutata, nel giudizio ex art. 19 del d.lgs. n. 14/2019, considerando “indisponibili” le somme e i crediti già pignorati. Non sembra improprio rinvenire un’eco di tali principi nel decreto in commento, laddove si precisa che «[…] le somme dovute per i canoni di affitto [oggetto del pignoramento presso terzi] non potranno essere riscosse neppure dalla I.M.P. S.r.l. [che ha promosso la composizione negoziata/creditrice dei canoni], per evitare il pericolo della loro definitiva dispersione», presupponendo così quasi un obbligo di custodia a carico dei creditori chirografari che hanno promosso l’esecuzione presso terzi, sospesa in virtù del ricorso della debitrice alla composizione negoziata e a beneficio dei quali l’ordinanza di assegnazione è stata emessa il 23 ottobre 2025, prima che fossero richieste le misure protettive da parte della ricorrente, il 18 dicembre 2025. 2) L’evoluzione della giurisprudenza in merito alla procedura esecutiva (individuale) in pendenza della composizione negoziata Se quelli sopra visti possono dirsi i primi principi a cui si è attenuta la giurisprudenza nell’affrontare il rapporto tra procedura esecutiva (individuale) e il procedimento di composizione negoziata, la stessa giurisprudenza si è andata tuttavia evolvendo, precisando sempre più i contorni di tale rapporto. Infatti, se ancora si è detto che «risulta consolidato, […] l’orientamento secondo cui quando l’ordinanza di assegnazione (e a fortiori il pignoramento) siano anteriori alla pubblicazione del ricorso per l’accesso alla procedura di regolazione della crisi e dell’insolvenza, il creditore potrà esigere le somme dal debitor debitoris con effetti liberatori per quest’ultimo e senza possibilità di recupero delle stesse alla procedura concorsuale, e ciò anche se il pagamento sia eseguito successivamente alla sua apertura» (Trib. Avellino, 2 agosto 2023 ed anche l’ordinanza di Trib. Lucca, 24 novembre 2025, che richiama Cass. 15 febbraio 2021, n. 3850, sebbene relativa alla disciplina, in parte qua analoga, della l. fall., in bdp.giustizia.it), successivamente, Trib. Padova 29 marzo 2024, in unijuris.it, ha osservato che «[…] le somme da destinarsi al pagamento dei creditori derivano, per una gran parte, dai canoni di affitto del ramo d’azienda […] che sono però stati oggetto di pignoramento presso terzi, già estinto con assegnazione in pagamento», e ha precisato che «Di tali somme non risulta quindi esservi la libera disponibilità. Né ora né in caso di conferma delle misure protettive. Con impossibilità quindi di dar corso al richiesto “svincolo” per permettere l’utilizzo in favore degli (altri) creditori». D’altra parte, secondo Trib. Arezzo 9 agosto 2024, in ilcaso.it (e in termini analoghi Trib. Isernia 30 dicembre 2024 in bdp.giustizia.it) «[…] nella giurisprudenza sia di merito che di legittimità è del tutto pacifico che, quantomeno fino a che il G.E. non adotta l’ordine di assegnazione di cui all’art. 553 c.p.c., non si produce l’effetto finale del pignoramento presso terzi, che consiste nel trasferimento coattivo (e pro solvendo) del credito dal debitore esecutato in favore del creditore procedente. E così, se è in corso un pignoramento presso terzi e la liquidazione giudiziale (e prima di essa, il fallimento) interviene quando ancora l’ordinanza de qua non è stata adottata, si producono gli effetti previsti dall’art. 150 CCII (nel vecchio regime normativo, art. 51 l.f.), e cioè l’esecuzione forzata deve essere dichiarata improcedibile e i crediti o comunque le somme giacenti nei conti correnti bancari (che, sul piano giuridico, altro non sono che crediti restitutori vantati dal correntista nei confronti del proprio istituto) vengono appresi dalla massa. Allo stesso modo, nel caso in cui scattano le misure protettive c.d. semi-automatiche [di cui al comma 2 dell’art. 54 CCII], tra le quali rientra anche l’improseguibilità delle azioni esecutive, se ancora non è intervenuta l’ordinanza di assegnazione, i crediti e le somme non possono ritenersi nella disponibilità giuridica del creditore procedente, ma nella disponibilità del debitore esecutato per essere messe a servizio del piano di ristrutturazione debitoria». Entrambe le pronunce di merito da ultimo richiamate sottolineano come l’improseguibilità delle esecuzioni forzate, sebbene declinata in termini analoghi sia in materia di liquidazione giudiziale (art. 150 d.lgs. n. 14/2019) che di composizione negoziata (art. 18 d.lgs. n. 14/2019) e di strumenti di regolazione della crisi (art. 54 d.lgs. n. 14/2019), si atteggia in maniera necessariamente diversa nelle varie procedure. In particolare, le misure protettive intervengono in un contesto in cui l’impresa risulta ancora in bonis ed ha intrapreso un percorso ristrutturativo le cui sorti sono tuttavia ignote. «In un simile scenario, ritenere che l’improseguibilità coincida con l’automatica declaratoria di improcedibilità da parte del G.E. sarebbe assolutamente aberrante, perché si finirebbe per vanificare un’esecuzione in corso anche in presenza di tentativi di soluzione della crisi (finanche interamente stragiudiziale) senza alcuna speranza di successo Ciò, in tutta evidenza, produrrebbe degli effetti del tutto diseconomici da un punto di vista processuale e, allo stesso modo, lascerebbe spazio a tentativi abusivi da parte dei debitori in difficoltà. Per tali ragioni, l’improseguibilità determinata dalle misure protettive si traduce nel mero stato di quiescenza della procedura esecutiva, che rimane pendente in attesa dell’esito del tentativo di ristrutturazione nel quale il debitore esecutato si trova impegnato» (Trib. Arezzo 9 agosto 2024 cit. e così anche Trib. Livorno 1° ottobre 2025, in bdp.giustizia.it). Proprio tale quiescenza impone di ritenere che, se da un lato le banche non potranno procedere con il trasferimento delle somme bloccate in favore del creditore pignorante, allo stesso modo esse non potranno però essere svincolate e lasciate nella libera disponibilità del debitore giacché, pendente l’esecuzione forzata, permane il vincolo di indisponibilità conseguente al pignoramento (si vedano anche Trib. Padova 4 settembre 2025 in bdp.giustizia.it che, a sua volta, richiama Trib. Milano 4 luglio 2025, in dirittodellacrisi.it, secondo cui «Deve, per contro, essere rigettata l’istanza – conseguente ai pignoramenti presso terzi medio tempore introdotti – volta alla liberazione dei conti correnti e al ripristino della disponibilità delle somme già sottoposte a vincolo, atteso che, con riferimento a tali somme, la debenza non è contestata e non si configura alcuna sopravvenuta illegittimità degli atti esecutivi compiuti, i quali conservano la loro validità ed efficacia. Ciò in quanto, anche in questo contesto, la sospensione del processo esecutivo può solo operare ex nunc, secondo la regola generale dettata dall’art. 626 c.p.c. (cfr. Cass. 30 marzo 2023, n. 8998). La misura richiesta, d’altronde, contrasterebbe con i principi di provvisorietà e strumentalità propri della tutela cautelare, determinando una devoluzione definitiva delle somme». La debitrice potrà comunque tener conto delle somme suddette nell’alveo della proposta che strutturerà in favore del ceto creditorio. La soluzione del Tribunale di Vicenza Posto che, alla luce dei rilievi e richiami sopra esposti, nel caso di specie, devono ritenersi salvi gli effetti conservativi sostanziali del pignoramento fra cui, in caso di pignoramento presso terzi, quello di rendere indisponibile l’importo precettato aumentato della metà, che non andrà pertanto restituito al debitore pignorato (ossia, trattandosi di debitore in composizione negoziata, all’esperto nominato), la soluzione del Tribunale di Vicenza merita di essere condivisa. La pendenza dell’esecuzione forzata, ravvisata generalmente dalla giurisprudenza, come si è visto, nel mero stato di quiescenza della procedura esecutiva, viene qui configurata attraverso il meccanismo della scissione dell’ordinanza di assegnazione in una «fase di riscossione comunque coattiva del credito» e una «fase esecutiva», permanendo quest’ultima «[…] finché il credito del creditor creditoris non sia interamente estinto, fase esecutiva che, pertanto, durante il tentativo di risanamento, deve restare temporaneamente inibita per evidenti ragioni sistematiche». In proposito, di recente, Cass. sez. III, 26 giugno 2025, n. 17195, seppure con una pronuncia resa in tema di «posteriorità temporale del pignoramento dell’immobile rispetto alla pronuncia, ai sensi dell’artt. 553 cod. proc. civ., dell’ordinanza di assegnazione dei canoni di locazione dello stesso» ha sostenuto che «Il provvedimento giudiziale in discorso [ossia l’ordinanza ex art. 553 cod. proc. civ.] opera, dunque, alla stregua di una modificazione soggettiva (non del rapporto contrattuale sottostante, ma) del rapporto obbligatorio corrente tra l’esecutato e il terzo, ovvero, più precisamente, provoca un mutamento del soggetto attivo dell’obbligazione gravante sul terzo pignorato, in forza del quale, secondo uno schema strutturalmente assimilabile alla cessione del credito, l’assegnatario succede nel diritto spettante al debitore esecutato verso il terzo (affermazioni già presenti nella remota Cass. 14 luglio 1967, n. 1768 e costantemente reiterate nel corso del tempo: ex plurimis, Cass. 26 ottobre 1983, n. 6317; Cass. 28 marzo 2001, n. 4494; Cass. 3 giugno 2015, n. 11493; Cass. 4 luglio 2018, n. 17441; Cass. 26 febbraio 2019, n. 5489; Cass. 5 giugno 2020, n. 10820). Per effetto e dal momento dell’emanazione della ordinanza ex art. 553 cod. proc. civ., il terzo pignorato è tenuto ad adempiere la propria prestazione unicamente in favore del creditore assegnatario: questi, a sua volta, è l’unico soggetto legittimato a pretendere dal primo il pagamento, ove necessario anche in via forzata, attesa l’efficacia di titolo esecutivo del provvedimento nei confronti del terzo assegnato. L’assegnazione, tuttavia, in quanto disposta «salvo esazione» [il co. 1 dell’art. 553 c.p.c. così recita: «il giudice dell’esecuzione le assegna in pagamento, salvo esazione, ai creditori concorrenti»], non produce l’immediata estinzione del credito per cui si è proceduto in via esecutiva, la quale è assoggettata alla condizione sospensiva del pagamento che il terzo assegnato esegua al creditore assegnatario (art. 2928 cod. civ.), evento con il quale si realizza il duplice effetto estintivo del debito del debitor debitoris nei confronti del debitore esecutato e del debito di quest’ultimo verso il creditore assegnatario. Nel caso di assegnazione del credito e di ottemperanza alla stessa ad opera del terzo, si configura, in altri termini, una scissione tra il momento depauperativo - traslativo del credito e quello satisfattivo, il primo realizzandosi con l’emanazione del provvedimento giudiziale ed il secondo con il successivo adempimento del terzo (specificamente, Cass. 23/06/2023, n. 18123; Cass. 29/11/2018, n. 30862; Cass. 07/06/2016, n. 11660; Cass. 11/12/2007, n. 25946)». Peraltro, proprio perché, come avvertito dalla giurisprudenza sopra richiamata, le somme pignorate non potranno essere svincolate e lasciate nella libera disponibilità del debitore, il giudice vicentino ha correttamente disposto, con un provvedimento innovativo ma comunque ossequioso dei principi già elaborati in materia dalla giurisprudenza, «[…] che le somme relative ai canoni vengano versate in un conto vincolato all’ordine del giudice per le finalità della procedura». |