Diffamazione post mortem sui social e danno non patrimoniale iure proprio
05 Maggio 2026
L’offesa alla memoria del defunto, realizzata mediante espressioni gravemente ingiuriose sulla condotta tenuta in vita, si riflette “immancabilmente” sui più stretti familiari, la cui reputazione può risultarne indirettamente compromessa, fondando la legittimazione ad agire iure proprio per il risarcimento del danno non patrimoniale. Il diritto di critica, anche storica e politica, pur espressione della libertà di manifestazione del pensiero ex art. 21 Cost. ed assistito dalla scriminante di cui all’art. 51 c.p., è subordinato al rispetto dei limiti della verità dei fatti, dell’interesse pubblico alla conoscenza e, soprattutto, della continenza: non è coperto dalla scriminante l’uso sistematico di epiteti insultanti, degradanti o di dileggio personale (anche via social network), che travalicano il giudizio critico sull’operato del personaggio storico e attengono esclusivamente alla sua persona. Il danno non patrimoniale da lesione dell’onore o della reputazione, anche ove correlato a diritti inviolabili della persona, non è in re ipsa, ma è danno-conseguenza che deve essere allegato e provato, anche per presunzioni semplici. Il giudice deve motivare specificamente sulla sussistenza del pregiudizio e sulla sua liquidazione equitativa, tenendo conto di posizione sociale, gravità del fatto e diffusione dell’offesa; in difetto, la motivazione è solo apparente e la sentenza è cassata. |