La revocatoria del fondo patrimoniale nelle procedure concorsuali

28 Aprile 2026

Anche alla luce di una giurisprudenza oramai consolidata nel qualificare come atto a titolo gratuito (perlomeno come regola generale) la costituzione di beni in fondo patrimoniale (che sia da parte di uno dei due coniugi, di entrambi o di un terzo), il presente contributo si prefigge l’obiettivo di approfondire alcuni aspetti pratici rispetto all’azione revocatoria del fondo stesso, ove esercitata nell’ambito delle procedure concorsuali.

Premessa

Stando alle rilevazioni più recenti, una consistente parte del nostro tessuto imprenditoriale è rappresentata, ancora oggi, da imprenditori persone fisiche (oltre il 50% delle imprese attive corrisponde a ditte individuali ed oltre il 10% a società di persone; fonte unioncamere.gov.it, comunicato del 23 gennaio 2026).

Dato il contesto di riferimento, e considerato il fatto che, nel nostro paese, del fondo patrimoniale si è sicuramente fatto un uso frequente (per usare un eufemismo), è dunque evidente come la possibilità per un curatore (o figure e procedure affini) di imbattersi, nell’ambito della propria attività di ricostituzione della massa attiva, in un fondo patrimoniale costituito, da parte dell’imprenditore insolvente o da un socio illimitatamente responsabile, nel quinquennio precedente l’accertamento dell’insolvenza, in effetti rappresenti ad oggi un’ipotesi concreta.

Ne consegue che trattare della revocatoria del fondo patrimoniale nelle procedure concorsuali significa addentrarsi in un argomento, certo, già ampiamente discusso negli anni passati, ma tuttora attuale, e che dunque merita di essere approfondito – anche alla luce dell’introduzione del nuovo Codice della crisi – nei suoi aspetti più concreti e pratici.

Natura e caratteristiche essenziali del fondo patrimoniale

Ai sensi dell’art. 167, comma 1, c.c., ciascuno o ambedue i coniugi, per atto pubblico, o un terzo, anche per testamento, possono costituire un fondo patrimoniale, destinando determinati beni (immobili o mobili iscritti in pubblici registri o titoli di credito) a far fronte ai bisogni della famiglia. Tale fattispecie, secondo la dottrina prevalente, è da inquadrare fra i patrimoni di destinazione, ed in particolare come patrimonio separato appartenente ai coniugi e privo di soggettività giuridica (senza alcuna pretesa di esaustività, si citano i seguenti autori: Auletta, il fondo patrimoniale, in Trattato di diritto di famiglia, diretto da Bonilini, I, Milano, 2022,  1545 e ss.; Grasso, Il regime patrimoniale della famiglia, in Trattato di diritto privato, 3, Milano, 2008,  420 e ss.; Bianca, Diritto civile, 2.1, Milano, 2017, 132 e ss.; Viapiana, sub art. 167 c.c., in Codice civile commentato con dottrina e giurisprudenza, a cura di Franzoni-Rolli, Torino, 2018, 231 e ss.).

Fermo restando che, per ovvi motivi, non è possibile approfondire sotto un profilo sistematico l’intero istituto, pare sufficiente sottolineare il fatto che:

(i) sebbene la costituzione del fondo comporti, di regola, il trasferimento della proprietà dei beni conferiti ad entrambi i coniugi (si veda l’art. 168 c.c.), la legge fa comunque salva la possibilità di disporre diversamente nel relativo atto costitutivo, essendo dunque di solito ammessa in giurisprudenza (sia pur con il parere contrario di una parte della dottrina; si veda a mero titolo esemplificativo lo stesso Auletta, op. cit., 1579) la c.d. riserva di proprietà da parte del costituente;

(ii) ai sensi del successivo art. 170 c.c., l'esecuzione sui beni conferiti nel fondo (e sui relativi frutti) non può avere luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia (il che è rilevante ai fini del pregiudizio arrecato alla totalità dei creditori del disponente);

(iii) la destinazione del fondo termina, ex art. 171 c.c., a seguito dello scioglimento o della cessazione degli effetti civili del matrimonio, ma, in presenza di figli, può durare fino al compimento della maggiore età dell’ultimo figlio.

Il fondo patrimoniale quale atto di liberalità e a titolo gratuito, salve alcune (rare) eccezioni

Secondo un orientamento ormai granitico della Cassazione (ex multis, Cass. civ., sez. II, 1° aprile 2025, n. 8519), il negozio di attribuzione dei beni al fondo è da considerare, perlomeno nella maggioranza dei casi, un atto a titolo gratuito (nonostante il parere contrario di alcuni esponenti della dottrina, anche qualora sia stato posto in essere da entrambi i coniugi; di certo, quando sia stato posto in essere da un terzo).

Tale orientamento, invero, è stato fortemente criticato dalla dottrina, che da tempo rimarca la necessità di indagare, di volta in volta, nel caso concreto, dovendosi ad esempio concludere (ad avviso di molti autori) per l’onerosità dell’atto, perlomeno laddove il fondo sia stato costituito dai coniugi per adempiere agli obblighi di contribuzione posti a loro carico dalla legge, ex artt. 143 e ss. c.c. (la giurisprudenza – v. Cass. civ., sez. III, 17 marzo 2021, n. 7555 – tende ad attribuire il carattere di gratuità a prescindere da questo aspetto, valorizzando il fatto che il fondo non è un mezzo necessario per l’adempimento di detti obblighi contributivi; si veda, tuttavia, il parere contrario di Gallo, La famiglia, le successioni, Torino, 2020, 166; Auletta, op. cit., 1583; Viapiana, op. cit.; Marini, Fondo patrimoniale e azione revocatoria, in Nuova giur. civ. comm., 6/2008, 20179 e ss.; Bernardoni, Fondo patrimoniale e dovere di contribuzione: limiti all’esercizio dell’azione revocatoria ordinaria, in Il diritto di famiglia e delle persone, 1/2010, 187 e ss.).

Ed è singolare come, rispetto all’istituto del patrimonio familiare, “antenato” del fondo patrimoniale (e così, ancor prima, rispetto all’istituto della dote), dottrina e giurisprudenza fossero stati viceversa concordi nell’attribuire carattere oneroso al (e, comunque, a ritenere esente da revocatoria ex art. 64 l. fall., in quanto adempimento di un dovere morale, il) relativo atto di costituzione, a condizione che fosse rispettato il requisito della proporzionalità dell’atto con il patrimonio dell’imprenditore (su tutti, v. Maffei Alberti, I singoli casi di revocatoria, in Il Fallimento, II, Torino, 1978, 194-196).  

La realtà è che, come correttamente osservato da alcuni Autori, la posizione così fortemente tranchant adottata dalla giurisprudenza non è altro che la mera reazione alla «diffusa strumentalizzazione del fondo patrimoniale, utilizzato spesso al mero fine di sottrarre cespiti alla garanzia patrimoniale generica delle obbligazioni contratte dai familiari» (così, Randazzo, Azione revocatoria - La revocatoria dell’atto costitutivo di un fondo patrimoniale, in Giur. it., 5/2018, 1126); senza trascurare, probabilmente, una concezione sociale via via mutata, nel corso dei decenni, rispetto all’istituto della famiglia, nonché dei rispettivi doveri giuridici e morali che conseguono in capo ai coniugi.

L’unica eccezione alla regola della gratuità dell’atto apparentemente accettata dalla giurisprudenza di legittimità (peraltro, in casi del tutto sporadici) è quella dell’adempimento all’obbligo alimentare, in relazione ad eventuali accordi di separazione (v. Cass. civ., sez. III, 15 aprile 2019, n. 10443; in dottrina, Viapiana, op. cit., 232; Cenni, Il fondo patrimoniale, in Trattato di diritto di famiglia, diretto da Zatti, III, Milano, 2012, 714; Rolfi, sub art. 163 CCII, in Codice della cristi d’impresa e dell’insolvenza, diretto da Di Marzio, Milano, 2022; Brogi, I negozi traslativi nelle crisi familiari e l’art. 64 l.fall., in Procedure concorsuali e crisi d'impresa [ex Fallimento], 3/2018, 299). Fermo restando che, ovviamente, ove il fondo sia stato costituito prima della separazione, non sarà sufficiente richiamarne gli estremi nel relativo accordo, per tramutare ex se in onerosa la natura originariamente gratuita di detto atto di destinazione (Cass. civ., sez. III, 9 aprile 2019, n. 9798).

Tale qualificazione assume un rilievo decisivo rispetto alle considerazioni che verranno tratte nei paragrafi successivi.

La revocatoria del fondo patrimoniale nella liquidazione giudiziale: premessa

Nella liquidazione giudiziale, il curatore è legittimato ad esercitare sia l’azione revocatoria concorsuale – disciplinata da norme e principi parzialmente differenti a seconda che l’azione sia volta a “colpire” atti a titolo gratuito (v. l’art. 163 d.lgs. n. 14/2019) o oneroso (v. l’art. 166 d.lgs. n. 14/2019) – sia l’azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. (v. l’art. 165 d.lgs. n. 14/2019).

Restano fermi, peraltro, i termini di decadenza e prescrizionali dettati dall’art. 170 d.lgs. n. 14/2019.

Segue. L’azione di inefficacia ex art. 163 c.c.i.i. per gli atti a titolo gratuito

Posto che, come visto, (i) costituisce oramai ius receptum, in giurisprudenza, la natura gratuita dell’atto di costituzione del fondo, e che (ii) ai sensi dell’art. 146, lett. c), d.lgs. n. 14/2019, i beni e i relativi frutti costituiti in fondo non sono automaticamente ricompresi nella L.G. (fermo il diritto dei creditori concorsuali di agire autonomamente in via esecutiva sui medesimi beni, se il debito è stato contratto per i bisogni della famiglia, o se ignoravano che era stato contratto per esigenze estranee a tali bisogni; cfr. Cass. civ., sez. I, 26 giugno 2023, n. 18164), è immediato concludere che il curatore, sussistendo i presupposti di legge, può in effetti agire in revocatoria ex art. 163 d.lgs. n. 14/2019 (in questo senso, la dottrina largamente maggioritaria e la giurisprudenza più costante: Staunovo Polacco, Atti a titolo gratuito e pagamenti di crediti non scaduti e postergati, in Trattato di diritto della crisi e dell’insolvenza, a cura di Arato-D’Attorre-Fabiani, Torino, 2026, III, 3330; Pasquini, subart. 163 CCII, in Commentario breve alle leggi su crisi d’impresa ed insolvenza, a cura di Maffei Alberti-Speranzin, Milano, 2025 – di seguito, “Comm. Maffei Alberti-Speranzin”; Rolfi, op. cit.; Carraro, Atti pregiudizievoli: aspetti problematici vecchi e nuovi, in Nuova Giur. Civ. Comm., 5/2019,  1118. Con riferimento al “vecchio” art. 64 l. fall., si rinvia, quanto agli arresti più recenti, a Cass. civ., sez. VI, 30 gennaio 2020, n. 2077; in dottrina – anche in questo caso, senza alcuna pretesa di esaustività – si citano: Bertacchini, Gli effetti del fallimento sugli atti pregiudizievoli ai creditori, in Bertacchini-Gualandi-Pacchi-Pacchi-Scarselli, Manuale di diritto fallimentare, Milano, 2011,  213 e ss.; Papagni, Le azioni revocatorie nelle procedure concorsuali, Milano, 2013, 35-36; Tamponi, Famiglia e lesione degli interessi dei creditori: oltre l’uso strumentale del fondo patrimoniale, in Nuova Giur. Civ. Comm., 6/2014, 20277; Cerri, Fondo patrimoniale e azione revocatoria fallimentare, in Dir. Fall., 2/2013, 20213); essendo peraltro irrilevante, a tal fine, che si tratti anche di un atto di liberalità, ossia che sussista anche l’animus donandi del conferente (v. Nigro-Vattermoli, Diritto della crisi delle imprese. Le procedure concorsuali, Bologna, 2023,  211).

L’azione determina l’inefficacia automatica dell’atto (cfr. Pasquariello, La liquidazione giudiziale, Irrera-Pasquariello-Perrino, Lineamenti di diritto della crisi e dell’insolvenza, Torino, 2023, 283-284) e l’esercizio della stessa da parte del curatore presuppone il litisconsorzio necessario non solo del costituente, ma anche dell’altro coniuge non debitore, pure nell’ipotesi in cui il costituente si sia riservato la proprietà del bene conferito (Cass. civ., sez. III, 9 novembre 2022, n. 32992).

Laddove i beni conferiti nel fondo siano beni immobili o beni mobili registrati (oppure, ad esempio, quote di partecipazione in una società di capitali; si veda – sia pur riferendosi al diverso caso di quote conferite in un trust – Trib. Catania 11 luglio 2023, in Procedure concorsuali e crisi d’impresa, n. 5/2024, con nota di Colombo), si può ritenere che il curatore possa avvalersi della c.d. revocatoria concorsuale “semplificata” di cui comma 2, che consente l’automatica acquisizione dei beni alla procedura mediante la mera trascrizione nei pubblici registri della sentenza che ha dichiarato l’apertura della procedura concorsuale. In tal caso, spetterebbe allora all’interessato introdurre il giudizio di accertamento vero e proprio, proponendo reclamo, ai sensi del medesimo comma 2, avverso la trascrizione effettuata dal curatore, fermo l’onere (per il reclamante stesso) di dimostrare:

  • vuoi la natura onerosa dell’atto di costituzione (e v. Brogi, op. cit., che sottolinea come lo strumento della trascrizione “acquisitiva” possa essere per il Curatore un’arma a doppio taglio, posto che, nell’ambito del giudizio di reclamo, lo stesso non potrebbe – al contrario che nell’ipotesi di un giudizio ordinario – riqualificare in subordine la propria domanda revocatoria ai sensi dell’art. 166 d.lgs. n. 14/2019 e/o ai sensi dell’art. 2901 c.c., dovendo in tal caso agire con un separato giudizio);
  • vuoi la sussistenza della causa di esenzione di cui all’art. 163, comma 1, d.lgs. n. 14/2019, ossia l’adempimento di un dovere morale, dovendosi a tal fine indagare sia sulla rilevanza oggettiva attribuita all’atto dalla comune concezione sociale, sia sul valore soggettivo degli intenti perseguiti dal suo autore (v. Pasquini, op. cit., e Rolfi, op. cit.).

Tale prova, peraltro, non è per nulla agevole. Esclusa infatti la possibilità di riconoscere in via automatica la sussistenza di detta causa di esenzione ogniqualvolta sia stato costituito il fondo (anche perché, delle due, il legislatore avrebbe allora escluso a priori la revocabilità stessa dell’atto di costituzione; e v. comunque Trib. Bologna 5 febbraio 2010, nonché Pasquini, op. cit., che sottolineano come “diversamente opinando, si giungerebbe all’assurdo di ritenere immorale il comportamento di chi, pur potendolo, non costituisce il fondo in questione”), la giurisprudenza di legittimità ammette, perlomeno in astratto, che il costituente possa in effetti dimostrare di avere destinato i propri beni al fondo in adempimento di un dovere morale verso il proprio coniuge o verso i propri figli (v. Cass. civ., sez. II, 29 gennaio 2026, n. 1950; Cass. civ., sez. I, 6 maggio 2016, n. 9128, con nota di Bosticco, La S.C. sulla costituzione di fondo patrimoniale: atto gratuito o obbligo morale?, in IUS Crisi d’impresa (ius.giuffrefl.it) - ilfallimentarista ): resta tuttavia che, nella maggioranza dei casi, i giudici tendono comunque a interpretare in senso restrittivo la norma di riferimento, ferma l’innegabile difficoltà per il debitore e/o per il beneficiario di fornire, in concreto, la prova dello stato soggettivo del conferente al momento della disposizione (v. ad esempio Cass. civ., sez. I, 24 ottobre 2017, n. 2820; App. Firenze, 8 maggio 2019, n. 1080).

In altre parole, servirebbe quindi dimostrare la sussistenza di un quid pluris, nella causa concreta dell’atto dispositivo, rispetto al mero fatto di voler contribuire ai bisogni (o, comunque, di essere tenuto al mantenimento) del coniuge e dei figli; nonché, ovviamente, una proporzionalità rispetto sia al patrimonio del disponente, sia alle spese di cui si vuole garantire il pagamento attraverso l’atto di destinazione.

Volendo allora formulare qualche ipotesi concreta, potremmo immaginare che sussista il “dovere morale” perlomeno quando i beni vengano destinati, ad esempio, a far fronte ai bisogni di un coniuge o di un figlio in difficoltà di salute (Bosticco, op. cit., cita espressamente il caso di un figlio disabile, ma la categoria potrebbe essere ampliata; si pensi non solo alla necessità di cure per malattie croniche, incluse quelle mentali, nonché anche a possibili problemi di dipendenza). Oppure ancora per doveri assistenziali connessi non direttamente agli stessi coniugi, ma ai loro parenti più stretti (ad esempio, considerata la necessità di prestare assistenza ai genitori, così come a fratelli o sorelle, dell’uno o dell’altro coniuge, in casi di straordinaria difficoltà fisica o economica di detti parenti stretti), o per atto di riconoscenza (si pensi al sostegno anche economico eventualmente ricevuto, per spirito di liberalità, dall’altro coniuge, in precedenti periodi di difficoltà personale, poi superati).

Segue. La revocatoria concorsuale ex art. 166 c.c.i.i. per gli atti a titolo oneroso

Anche ove si trattasse di fondo costituito a titolo oneroso, sarebbe comunque ipotizzabile l’esperibilità dell’azione revocatoria ex art. 166 c.c.i.i. (ovviamente, purché l’atto sia stato compiuto entro l’anno dal deposito della domanda cui ha fatto seguito l’apertura della procedura concorsuale). Del resto – e a fortiori visto l’orientamento giurisprudenziale sopra richiamato, che sottolinea come l’atto di costituzione del fondo non è comunque un mezzo necessario per l’adempimento degli obblighi contributivi o di mantenimento del coniuge – potrebbe trattarsi anche di un pagamento di debiti eseguito con mezzi anormali ai sensi del comma 1, lett. b).

Anche in tal caso, il regime probatorio posto a carico del curatore sarebbe di estremo favore, essendo sufficiente per quest’ultimo allegare il compimento dell’atto e la natura anormale del mezzo solutorio; spettando poi ai convenuti in revocatoria (in particolare, il beneficiario) dimostrare la mancata conoscenza dello stato di insolvenza (prova tutt’altro che agevole, vista la consolidata giurisprudenza che attribuisce una forte valenza presuntiva della scientia in caso di atti compiuti tra coniugi, o comunque parenti stretti).

Segue. La revocatoria ordinaria ex artt. 165 c.c.i.i. e 2901 c.c.

Infine, resta sempre la possibilità per il Curatore di esperire, contro l’atto di costituzione di fondo patrimoniale, l’azione revocatoria ordinaria innanzi al tribunale concorsuale (Cass. civ., sez. III, 10 ottobre 2025, n. 27178; in dottrina, fra i tanti, v. Pasquini, op. cit., e Fusaro, sub art. 170 c.c., in Commentario del Codice Civile, diretto da Gabrielli, Milano, 2018).

Certo, visto il regime di estremo favore garantito dall’art. 163 d.lgs. n. 14/2019 (in passato, dall’art. 64 l. fall.) e dall’art. 166 d.lgs. n. 14/2019 (in passato, dall’art. 67 l. fall.) non v’è dubbio che, al ricorrere dei presupposti di legge per l’esercizio della revocatoria concorsuale, quella ordinaria possa apparire ben poco appetibile agli occhi del curatore.

La questione si ribalta, invece, laddove il fondo sia stato costituito oltre due anni prima (fermi ovviamente i termini di decadenza e prescrizione di cui all’art. 170 d.lgs. n. 14/2019): essendo evidente che, in questo scenario, la revocatoria ordinaria finisca per rappresentare, di fatto, l’unica azione esperibile a tutela dei creditori concorsuali.

Vale allora ricordare che, sotto un profilo generale, l’art. 2901 c.c. impone al soggetto che esercita l’azione revocatoria ordinaria – ed il curatore non può certo dirsi sottratto a detto onere (v. Cass. civ., sez. I, 13 agosto 2025, n. 23198) – di provare la sussistenza di quattro elementi, ossia:

  • l’esistenza di un credito verso il disponente (prova che può essere fornita, da parte del curatore – il quale agisce, nella L.G., nell’interesse dei creditori concorsuali – esibendo copia dello stato passivo e, all’occorrenza, anche delle singole domande di ammissione più rilevanti; e v. comunque il punto successivo, relativo alla prova dell’eventus damni);
  • l’eventus damni, inteso come il pregiudizio per l’effetto arrecato alle ragioni del creditore; fermo che, per l’ipotesi di azione esercitata da parte del curatore, l’orientamento prevalente della Cassazione è che quest’ultimo debba dimostrare un oggettivo aumento della difficoltà di esazione dei crediti rispetto alla «normale e fisiologica esposizione di un imprenditore verso i propri creditori», attraverso la prova dei tre seguenti elementi: «a) la consistenza dei crediti vantati dai creditori ammessi al passivo nei confronti del fallito; b) la sussistenza, al tempo del compimento del negozio, di una situazione patrimoniale della società che metteva a rischio la realizzazione dei crediti sociali; c) il mutamento qualitativo o quantitativo della garanzia patrimoniale generica, rappresentata dal patrimonio sociale, determinato dall'atto dispositivo» (Cass. civ., sez. I, 11 maggio 2025, n. 12514). Sempre sotto questo aspetto, si veda anche Cass. civ., sez. I, 23 settembre 2024, n. 25407, che ha ritenuto non sufficiente il presupposto di una mera verosimiglianza dell’esistenza di crediti anteriori all’atto contestato, dovendosi per contro accertare «se ed in quale misura effettivamente esistevano […] altri crediti verso la debitrice al momento degli atti impugnati che, in quanto insoddisfatti, sono stati poi ammessi, in tutto o in parte, allo stato passivo del fallimento; - 2) se tali crediti […] siano stati pregiudicati […] dagli atti impugnati, avendo riguardo non solo delle obbligazioni di pagamento ivi assunte e della relativa misura ma anche dei benefici che le prestazioni eseguite dagli opponenti abbiano effettivamente arrecato, in termini di riduzione del passivo, al patrimonio della debitrice poi fallita»;
  • il consilium fraudis (più precisamente, la scientia damni) del debitore disponente, inteso come la conoscenza del pregiudizio di cui sopra; oppure, in caso di atto dispositivo anteriore all’insorgere del credito, l’animus nocendi, ossia la dolosa preordinazione dell’atto al fine di pregiudicare la soddisfazione del (o dei) creditori;
  • in caso di atto a titolo oneroso, la scientia damni anche dello stesso accipiens; oppure, in caso di atto dispositivo anteriore all’insorgere del credito, la partecipatio fraudis (ossia la partecipazione del beneficiario alla dolosa preordinazione di cui sopra).

Se riconduciamo il tutto all’ipotesi di actio pauliana esercitata nell’ambito della L.G. e teniamo conto, inoltre, di quanto sopra precisato in ordine alla natura (quasi sempre) gratuita dell’atto di costituzione del fondo patrimoniale, si può allora osservare che, perlomeno in presenza di atti dispositivi compiuti dopo l’insorgere dei crediti:

  • il curatore non sarebbe tenuto a dimostrare la sussistenza dell’elemento soggettivo in capo al terzo beneficiario;
  • la prova dell’eventus damni potrebbe non essere eccessivamente gravosa, considerate, da un lato, la natura gratuita dell’atto e, d’altro lato, la rilevanza anche solo della variazione qualitativa del patrimonio del debitore (ma restano comunque i principi abbastanza stringenti indicati dalla giurisprudenza di legittimità, sopra richiamati);
  • la prova della scientia damni potrebbe essere fornita (come chiarito dalla giurisprudenza maggioritaria) mediante presunzioni, senza considerare il fatto che, secondo un orientamento della Cassazione oramai consolidato, la scientiasussiste in re ipsa ogniqualvolta il debitore abbia disposto di un numero consistente (se non addirittura della totalità) dei suoi beni.

Infine, anche laddove l’atto venisse riqualificato come a titolo oneroso – fermi i più stringenti oneri probatori in capo al curatore, rispetto all’elemento soggettivo in capo al disponente e al beneficiario – sarebbe comunque da escludere l’applicabilità dell’esimente di cui all’art. 2901, comma 3, c.c. (ossia l’adempimento di un debito scaduto), posto che l’atto di costituzione del fondo, alla luce della componente volitiva e discrezionale del disponente, non può comunque essere considerato adempimento in senso tecnico, bensì un mezzo anormale, al pari, ad esempio, delladatio in solutum (v. Trib. Lecce 29 luglio 2024, n. 2691; rispetto al tema della datio, ex multis, v. Cass. civ., sez. VI, 23 marzo 2022, n. 9445).

La revocatoria del fondo patrimoniale nell’ambito di procedure concorsuali diverse dalla liquidazione giudiziale

Quanto sopra descritto non vale (o vale solo in parte) per le procedure affini alla L.G. o, comunque, per le altre procedure disciplinate dal Codice della crisi.

In breve:

·       nell’ambito della liquidazione controllata del sovraindebitato (artt. 268 e ss. d.lgs. n. 14/2019) il liquidatore è legittimato ad esperire solo l’azione revocatoria ordinaria, ai sensi dell’art. 274, comma 2, d.lgs. n. 14/2019 (v. su tutti, v. Montanari, sub art. 174 CCII, in Comm. Maffei Alberti-Speranzin);

·       con riferimento alla procedura di liquidazione coatta amministrativa, il commissario liquidatore è legittimato ad esperire sia l’azione revocatoria ordinaria (ai sensi dell’art. 304, comma 1, d.lgs. n. 14/2019), sia - ma solo in caso di accertamento giudiziale dello stato d’insolvenza - l’azione revocatoria concorsuale (v. l’art. 299 d.lgs. n. 14/2019; quanto al dibattito in ordine all’individuazione del dies a quo non solo in materia di decadenza, ma anche di prescrizione, si rinvia al commento di detta norma da parte di Contarini, in Comm. Maffei Alberti-Speranzin);

·       nell’ambito della procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, disciplinata dal d.lgs. 270/1999, il commissario straordinario, ai sensi del relativo art. 49, ha il potere di esperire tanto la revocatoria ordinaria quanto quella concorsuale, ma soltanto se è stata autorizzata l’esecuzione di un programma di cessione dei complessi aziendali, salva la conversione della procedura in L.G.;

·       nelle procedure caratterizzate da uno spossessamento attenuato – sebbene, perlomeno nel concordato liquidatorio (ed in quello semplificato, visto il rinvio compiuto dall’art. 25-septies d.lgs. n. 14/2019), l’azione revocatoria ordinaria rientri in effetti tra quelle esercitabili dal liquidatore ex art. 115 d.lgs. n. 14/2019, al fine di conseguire la disponibilità dei beni compresi nel patrimonio del debitore – è francamente difficile ipotizzare che il piano preveda l’esercizio della revocatoria ordinaria dell’atto di costituzione del fondo patrimoniale, posto che, solitamente, è lo stesso imprenditore a rendersi disponibile a sciogliere il vincolo di destinazione, mettendo a disposizione dei creditori il patrimonio separato.

Considerazioni conclusive

Le considerazioni sopra svolte conducono a confermare che la funzione “protettiva” del fondo patrimoniale, per come originariamente pensata dal legislatore, risulta (oggi ancor più che in passato) fortemente ridimensionata, per non dire irrimediabilmente persa.

Difatti, sebbene a fronte di un consistente orientamento dottrinale contrario (o perlomeno dubitativo), l’orientamento giurisprudenziale che, da un lato, qualifica come automaticamente gratuito (salvo casi estremi) il relativo atto costitutivo e che, d’altro lato, valorizza la sussistenza di una forte componente discrezionale da parte del costituente il fondo (tale da escludere che detto negozio, anche ove formalizzato in adempimento dei doveri giuridici di contribuzione e mantenimento, possa integrare vuoi un atto a titolo oneroso, vuoi la fattispecie dell’adempimento in senso tecnico), rendono sostanzialmente vulnerabile il vincolo di destinazione rispetto alle azioni di inefficacia esercitate dal curatore (o da sue figure affini) nell’ambito delle procedure concorsuali, con ciò intendendosi non solo la revocatoria ordinaria, ma anche e soprattutto la revocatoria concorsuale, indubbiamente caratterizzata da un regime probatorio agevolato per la procedura attrice; e questo, a fortiori, nel caso in cui venga intrapresa l’azione di inefficacia di cui all’art. 163 d.lgs. n. 14/2019, vista l’interpretazione estremamente restrittiva che la giurisprudenza ha assunto in ordine all’esimente dell’adempimento di un dovere morale.

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