Riforma in appello dell'assoluzione per particolare tenuità e rinnovazione della prova dichiarativa

La Redazione
28 Aprile 2026

L'esclusione della particolare tenuità del fatto in grado di appello non integra una riforma di sentenza assolutoria rilevanteai fini dell’obbligo di rinnovazione della prova dichiarativa decisiva.

La necessità di rinnovazione dell'istruttoria in appello ai sensi dell’art. 603, comma 3-bis, c.p.p. - alla luce del dato testuale della norma che rinvia alla valutazione della prova dichiarativa effettuata dalla sentenza di primo grado di proscioglimento impugnata dal pubblico ministero per motivi che a tale valutazione attengano e delle descritte ragioni che ne sono a fondamento - non si pone laddove la censura investa, direttamente, l'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p.

Sul piano dogmatico, invero, la «punibilità» non è configurabile come elemento costitutivo del reato e può operare solo quando sia stato accertato un fatto tipico, antigiuridico e colpevole; è soltanto l'applicazione della sanzione penale prevista per il fatto, accertato come reato, ad essere rimessa al potere discrezionale del giudice che può non farvi luogo ove ricorrano i precisi indicatori normativi previsti dall'art. 131-bis c.p.

Si deve, pertanto, affermare che l'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p. presuppone l'accertamento in concreto dell'integrazione del reato in tutti i suoi elementi e, per l'effetto, l'accertamento della responsabilità e l'attribuibilità del fatto-reato all'autore, il quale rimane esentato, se la causa di non punibilità è applicata, solo dall'assoggettamento alla sanzione penale.

L’ipotesi prospettata rappresenta una situazione ben diversa da quella in cui si sia pronunciata sentenza di assoluzione da parte del giudice di primo grado valorizzando il compendio dichiarativo e inferendone l'inidoneità a ritenere sussistente la prova – anche per mancanza, insufficienza o contraddittorietà della prova – degli elementi costitutivi del reato.

Ne consegue che nel caso di riforma in peius di una sentenza di proscioglimento per la particolare tenuità del fatto non trova applicazione la disposizione di cui all'art. 603, comma 3-bis c.p.p., non vertendosi nell'ipotesi tipica prevista dalla menzionata disposizione, secondo cui il giudice è tenuto a rinnovare l'istruzione dibattimentale nel caso in cui si sia in presenza della riforma della sentenza assolutoria di primo grado sulla base di un diverso apprezzamento dell'attendibilità di una prova dichiarativa ritenuta decisiva (v., in termini, Cass. pen., sez. VI, 11 maggio 2022, n. 21430, non massimata).

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