Liberazione anticipata e lavori di pubblica utilità: il nodo irrisolto della competenza
29 Aprile 2026
Massima Ai fini della concessione della liberazione anticipata di cui all’art. 54 della l. n. 354/1975 (ordinamento penitenziario) competente è il magistrato di sorveglianza e non il giudice che ha applicato la detta pena sostitutiva e che ne gestisce l’esecuzione. Il caso La vicenda processuale nasce dal conflitto di competenza sollevato dal GIP presso il Tribunale di Treviso, in funzione di giudice dell’esecuzione, in seguito alla trasmissione degli atti da parte del Magistrato di sorveglianza di Venezia, il quale si era ritenuto non competente a conoscere della domanda di liberazione anticipata formulata da un condannato ammesso alla pena sostitutiva dei lavori di pubblica utilità. Il GIP, nel sollevare il conflitto, si richiamava all’indirizzo giurisprudenziale formatosi sulla questione, che – in assenza di specifica indicazione normativa - assegna appunto al Magistrato di sorveglianza la competenza a decidere sulle istanze di liberazione anticipata, anche se afferenti alla pena dei lpu, mentre il giudice di sorveglianza riteneva, al contrario, che dovesse prevalere il criterio sistematico, alla luce della competenza sulla gestione della detta pena sostitutiva, attribuita in via generale al giudice che ne ha disposto l’applicazione. La questione La questione affrontata dalla Cassazione è la seguente: qual è il giudice competente a decidere sull’istanza di liberazione anticipata formulata in relazione al periodo di esecuzione della pena sostitutiva dei lavori di pubblica utilità? Le soluzioni giuridiche La Cassazione accoglie la prospettazione enunciata dal GIP del Tribunale di Treviso e statuisce in favore della competenza del magistrato di sorveglianza. La decisione si allinea ad un indirizzo di legittimità (Cass. pen., sez. I, 10 gennaio 2025, n.10302) che già aveva indicato la competenza del Magistrato di sorveglianza. La Cassazione, con la richiamata pronuncia, aveva ritenuto applicabile l’istituto della liberazione anticipata anche ai lavori di pubblica utilità (d’ora in poi anche «Lpu») sulla scorta di un’evoluzione normativa e sistematica che consentirebbe di affermare che la natura detentiva della misura in espiazione non è più un discrimine per la concessione del beneficio di cui all’art. 54 ord. penit., per cui non sussisterebbe un’incompatibilità strutturale tra l’istituto della liberazione anticipata e la pena sostitutiva del Lpu. La relativa competenza sarebbe da attribuirsi al Magistrato di sorveglianza, alla luce del disposto letterale dell’art. 69-bis ord. penit., disciplina resa indirettamente applicabile attraverso il richiamo alla disposizione di cui all’art. 47, comma 12-bis, l. n. 354/1975, a sua volta richiamata «in quanto applicabile» dall’art. 76 della l. n. 689/1981 riformata dal d.lgs. n. 150/2022 (c.d. «riforma Cartabia»). Con la pronuncia in commento la Cassazione, dando continuità a tale orientamento, ribadisce l’indirizzo per cui l’istituto della liberazione anticipata è applicabile anche alla pena sostitutiva del Lpu e conferma altresì il principio sull’assegnazione della relativa competenza al Magistrato di sorveglianza. Richiamando i propri precedenti e ricostruendo la disciplina procedimentale applicabile alla fattispecie sulla base del richiamo che la evocata disposizione dell’art. 76 l. n. 689/1981 opera alla norma di matrice penitenziaria (che consente l’applicazione della liberazione anticipata all’affidato in prova: art. 47, comma 12-bis ord. penit.), la Corte, a fronte dell’esplicito dato letterale (art. 69-bis ord. penit.) che, in via generale, attribuisce al Magistrato di sorveglianza la competenza funzionale a decidere sulle domande di liberazione anticipata, afferma che detta competenza si estende alle istanze di riduzione della pena ex art. 54 ord. penit. relative alla pena sostitutiva dei Lpu. A fronte dell’interpretazione letterale della disciplina così ricostruita, le pur indiscutibili esigenze sistematiche, che avrebbero consigliato di concentrare la competenza ai fini del beneficio di cui all’art. 54 ord. penit. in capo al giudice che ha applicato la detta pena-programma, inevitabilmente recedono. Osservazioni L’indirizzo inaugurato dalla Cassazione sul delicato profilo della competenza sulle domande di liberazione anticipata formulate in relazione alla pena del Lpu appare non solo fragile nella sua ricostruzione, ostinatamente legata all’interpretazione letterale di una disposizione (art. 69-bis ord. penit.) appartenente ad altro sottosistema, non richiamata espressamente ma solo indirettamente e comunque soltanto «in quanto applicabile» (art. 76, l. n. 689/1981) e del tutto disallineata sotto il profilo sistematico. Oltretutto, l’orientamento adottato dalla Corte di legittimità genera gravi ricadute sul piano pratico, poiché l’organo giudiziario indicato come competente (il Magistrato di sorveglianza) non ha la materiale disponibilità degli atti relativi alla pena del Lpu né la gestisce dal punto di vista esecutivo. Non solo. In assenza di una specifica istanza dell’interessato, l’Ufficio di sorveglianza nemmeno è a conoscenza dell’esistenza di un’esecuzione di Lpu relativa a un determinato soggetto, poiché la competenza gestoria ricade sul giudice che ha applicato la detta misura penale. Tali rilievi portano a ritenere che la clausola di «compatibilità» inserita nell’art. 76 l. n. 689/1981, che impone di valutare l’applicabilità alle pene sostitutive delle norme dell’ordinamento penitenziario, dovrebbe orientare l’interprete a considerare le concrete modalità con cui il Lpu si declina sotto il profilo operativo e gestionale, evitando di innescare delle aporie sistematiche foriere di insolubili difficoltà applicative. In altri termini: assecondare l’indirizzo affermato dalla Cassazione significa sul piano operativo innescare un cortocircuito applicativo oggettivamente non superabile a quadro normativo (e giurisprudenziale) invariato. Un approccio sistematico alla questione consentirebbe, per contro, di armonizzare l’istituto della liberazione anticipata con la peculiare disciplina delle pene sostitutive e, in particolare, di valutare la effettiva compatibilità dell’istituto di cui all’art. 54 ord. penit., con il Lpu. Ben difficilmente, infatti, può ritenersi compatibile la liberazione anticipata con il Lpu, la cui equiparazione alla pena detentiva ex art. 57 l. n. 689 del 1981 è effettuata esclusivamente ai fini del computo della pena. Inoltre l’art. 76, l. n. 689/1981 riformata non prevede l’estensione automatica alle pene sostitutive di tutte le norme dell’ordinamento penitenziario, ma solo di quelle «compatibili». Nemmeno è del tutto chiaro con quale criterio si dovrebbe calcolare il «semestre» di Lpu sul quale poi operare la correlativa riduzione di pena (se quello normativo per cui 1 giorno di pena equivalente a 2 ore di Lpu e quindi un semestre di pena sarebbe composto da 360 ore di LPU, ovvero quello per cui il calcolo dovrebbe comprendere anche i giorni in cui non viene effettuata la prestazione lavorativa ma il condannato è comunque sottoposto ad alcune prescrizioni limitative). Ma, anche prescindendo da tali profili, si deve osservare che il Lpu, a differenza delle restanti pene sostitutive (semilibertà e detenzione domiciliare) si esplica interamente, per tutta la sua durata, sotto la supervisione del giudice penale che l’ha applicato (che non è, evidentemente, il Magistrato di sorveglianza), che si rapporta con l’Ufficio di esecuzione penale esterna, tenuto a inviare periodici rapporti e una relazione finale sull’andamento della misura. È, infatti, l’UEPE a raccogliere le informazioni sull’andamento della misura da sottoporre poi al vaglio del giudice penale e, all’esito, redigere una relazione conclusiva ai fini del giudizio finale sull’esito che spetta unicamente al giudice che segue l’esecuzione. Appare di tutta evidenza, alla luce del quadro sinteticamente richiamato, che attribuire la competenza, unicamente per il beneficio della liberazione anticipata, al magistrato di sorveglianza – cioè a un giudice che non ha applicato la misura, non ne ha determinato le prescrizioni e, soprattutto, non ne ha la gestione - significa affidare formalisticamente la decisione a un’autorità giudiziaria del tutto estranea alla vicenda esecutiva della quale non ha neppure effettiva conoscenza né – per inciso – può averne poiché non è previsto che il provvedimento del giudice penale che applica il Lpu sia comunicato la Magistrato di sorveglianza. Ogni intervento sul Lpu, comprese le eventuali modifiche delle prescrizioni e la revoca è, infatti, affidato al Giudice dell’esecuzione e ciò convalida ulteriormente la linea sistematica adottata dal legislatore di conformare la disciplina della pena sostitutiva accentrando in capo al giudice che l’ha irrogata ogni competenza. Nessun rilievo sul punto può avere la portata innovativa del d.l. n. 92/2024 conv. dalla l. n. 112/2024 in materia di liberazione anticipata posto che era già pacifica la competenza del magistrato di sorveglianza sulla liberazione anticipata nell’ambito della materia disciplinata dall’ordinamento penitenziario, laddove il decreto del 2024 ha semplicemente introdotto dei limiti applicativi ancorati ad alcuni «momenti» della vicenda esecutiva, individuati nella correlazione con un altro beneficio o misura concedibile ovvero con l’imminente espiazione integrale della pena. Anzi, proprio la modifica all’art. 69-bis ord.penit. introdotta con il citato decreto, secondo la quale l’autorità giudiziaria deve procedere d’ufficio nel termine di 90 giorni antecedenti il maturare del termine di espiazione della pena, rende evidente come tale beneficio sia compatibile con il Lpu fintanto che il giudice competente a decidere si identifichi nell’autorità che ha il controllo della stessa pena sostitutiva, l’unica ad avere contezza del suo avvio, della permanente durata e del termine finale, elementi di cui il Magistrato di sorveglianza non è assolutamente a conoscenza. Attribuire la competenza a questa autorità solo per quanto riguarda la liberazione anticipata altera, dunque, in maniera significativa l’unitarietà del rapporto esecutivo. Peraltro, le fattispecie individuate dalla norma perché sorga per il magistrato di sorveglianza l’obbligo di procedere a valutare d’ufficio il riconoscimento della liberazione anticipata sono tutte riferite ad ipotesi tipiche dell’esecuzione delle pene detentive: l’accesso a benefici penitenziari ed a misure alternative, da un lato; il termine della pena sì come determinata computando le detrazioni di cui all’art. 54 l. n. 354/1975, dall’altro. Quest’ultimo computo, in particolare, è affidato dalla stessa riforma operata con d.l. n. 92/2024 al pubblico ministero ai sensi dell’art. 656, comma 10-bis, c.p.p., norma in materia di esecuzione delle pene detentive e che, dunque, non opera per le pene sostitutive, la cui esecuzione è disciplinata dall’art. 661 c.p.p. La scissione tra i due giudizi pone, per tali motivi, rilevanti problematiche di ricaduta pratica sull’eventuale rideterminazione della pena residua. Da ultimo, anche la recente sentenza costituzionale n. 201/2025, resa in materia di liberazione anticipata, nell’assegnare un decisivo rilievo ai fini del governo del beneficio premiale, al costante monitoraggio del percorso trattamentale del condannato da parte del magistrato di sorveglianza (punto 6.7.1. del considerando in diritto), non fa che confermare la stretta correlazione tra l’istituto della liberazione anticipata e la gestione complessiva dell’esecuzione da parte del giudice che vi è preposto. Per contro, una duplicazione di attribuzioni giurisdizionali in materia rischia, altresì, di sfociare in valutazioni contrastanti, in provvedimenti antitetici in grado di ostacolare la corretta attuazione della pena sostitutiva in esame. L’attribuzione della competenza a decidere sulla liberazione anticipata al Magistrato di sorveglianza rischia, infatti, di compromettere la valutazione di meritevolezza sottesa alla concessione della riduzione premiale, poiché tale giudizio dovrebbe operarsi su una vicenda esecutiva di cui il giudice della sorveglianza verrebbe a conoscenza solo allorché investito di un’eventuale istanza di liberazione anticipata da parte dell’interessato, quando viceversa la valutazione sull’andamento complessivo dei lavori forma oggetto di una successiva declaratoria di estinzione della pena sostitutiva affidata al giudice dell’esecuzione. In definitiva, la competenza sulla liberazione anticipata in materia di Lpu dovrebbe appartenere al giudice cui è anche attribuita la gestione della misura. In tale prospettiva, un appiglio ermeneutico che dovrebbe essere valorizzato è costituito dalla regola sulla competenza del giudice dell’esecuzione in materia di Lpu ex artt. 63 ss. l. n. 689/1981, che appare idonea – in quanto lex specialis nella specifica materia - a superare l’opinabile dato testuale rappresentato dalle disposizioni dell’ordinamento penitenziario (comma 12-bis dell’art. 47 incluso, che rinvia agli artt. 69, comma 8, e 69-bis ord. penit.). La evocata disposizione della L. n. 689/1981 disciplina, infatti, in modo specifico ed esaustivo l’esecuzione del Lpu, ed è chiara nell’attribuire al giudice che ha pronunciato la condanna alla detta pena sostitutiva la competenza funzionale sull’intera vicenda esecutiva. Precisamente, l’art. 63, comma 3, l. n. 689/1981 prevede espressamente che il giudice di merito “indossi la veste del giudice dell’esecuzione” (BONINI) oltre le questioni relative al titolo esecutivo e a tal fine dispone che l’UEPE e gli organi di polizia verifichino lo svolgimento del Lpu, riferiscano «periodicamente al giudice che ha applicato la pena sulla condotta del condannato e sul percorso di reinserimento sociale» per tutta la durata dell’esecuzione (art. 64, comma 2, l. n. 689/1981), coinvolgendo anche la procedura di revoca (art. 66 l. n. 689/1981) fino al provvedimento terminale con cui lo stesso giudice “dichiara eseguita la pena ed estinto ogni altro effetto penale”. In altri termini, la disciplina sopra riassuntivamente descritta concentra in capo allo stesso organo giudiziario i compiti di giudice della cognizione, dell’esecuzione e della sorveglianza. In conclusione, qualora non si dovesse verificare – anche sulla scorta degli elementi sistematici sopra sinteticamente richiamati - un mutamento del diritto vivente espresso dalla giurisprudenza fino ad ora univoca della Cassazione, non può che auspicarsi un intervento del legislatore, sempre che non intervenga medio tempore la Corte costituzionale. A sollevare la questione di costituzionalità, in un caso di condanna a pena detentiva per detenzione di stupefacenti convertita nel lpu, è stato, infatti, il magistrato di sorveglianza di Napoli con l’ordinanza del 9 settembre 2025. Il giudice rimettente dubita della compatibilità con gli artt. 3 e 27, comma 3 della Costituzione del principio elaborato dalla giurisprudenza di legittimità che attribuisce, basandosi su una interpretazione letterale degli artt. 69 e 69-bis l. 357/1975, al Magistrato di sorveglianza la competenza a decidere sulla liberazione anticipata nei confronti di soggetto condannato alla pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, di cui all’art. 20-bis c.p. Anche a tale pena, inserita nel 2022 tra le «nuove» pene sostitutive, si applica, infatti, in quanto compatibile, l’art. 47, comma 12-bis dell’ordinamento penitenziario, in forza del quale al condannato ammesso a misura alternativa che abbia dato prova nel periodo di affidamento di un suo concreto recupero sociale, può essere concessa la detrazione di pena di cui all'art. 54 ord. penit. Ad avviso del giudice rimettente, mentre con riferimento alle pene della semilibertà sostitutiva e della detenzione domiciliare sostitutiva, la riforma del 2022 afferma espressamente la competenza esecutiva del Magistrato di sorveglianza, con riguardo al Lpu sostitutivo, per l’esecuzione è espressamente stabilita la competenza del GE e tale differenza si riverbera necessariamente sulla valutazione dell’adesione al percorso rieducativo effettuato dal condannato, che – seguendo la tesi prevalente nel diritto vivente – dovrebbe essere valutato da un giudice (il magistrato di sorveglianza) che per ogni altro profilo resta escluso dalla gestione della misura, generando un’aporia sistematica difficilmente giustificabile con il mero riferimento alla formulazione letterale degli artt. 69 e 69-bis ord.penit. Al punto, osserva il rimettente, che l’omessa novella di tali norme ad opera del d.lgs. n. 150/2022 appare infatti ascrivibile ad una dimenticanza, più che ad una ponderata scelta di sistema. Riferimenti V. Bonini, Liberazione anticipata e lavori di pubblica utilità: una coppia di fatto, figlia dei mutamenti di sistema, in Proc.Pen.Giust., 2026, 2. F. Fiorentin- C. Fiorio, Diritto penitenziario e giustizia riparativa, 2025. E. Romano, La magistratura di sorveglianza e la sfida costituzionale di una giurisdizione rieducativa: le misure alternative e le pene sostitutive introdotte con la riforma Cartabia, in Giurispr. Penale web, 2026, 3. |