Interpretazione delle istanze del privato e obbligo di provvedere della p.a.

Redazione Scientifica Processo amministrativo
29 Aprile 2026

Le istanze dei privati devono essere valutate dalla pubblica amministrazione secondo buona fede, senza richiedere una qualificazione giuridica da parte del cittadino. L’obbligo di provvedere può sussistere anche per atti generali, inclusi quelli di pianificazione e programmazione, salvo che la discrezionalità amministrativa riguardi la decisione stessa di procedere (an del provvedere), come accade nelle varianti urbanistiche, dove la valutazione politica rende l’inerzia non sindacabile dal giudice amministrativo. 

Le istanze dei privati devono essere valutate secondo buona fede (artt. 1366-1367 c.c.), senza richiedere al cittadino la qualificazione giuridica. La pubblica amministrazione ha il compito di determinarne natura e finalità, riconducendole all’istituto applicabile. 

L’obbligo di provvedere può riguardare anche atti generali, inclusi quelli di pianificazione e programmazione; il rito avverso il silenzio non è escluso dal carattere generale o dalla discrezionalità dell’atto, ma solo dalla difficoltà di individuare legittimazione e interesse a ricorrere a causa della pluralità di destinatari. Tuttavia, in procedimenti programmatori o pianificatori, possono emergere interessi legittimi differenziati, specie nei procedimenti officiosi aventi ad oggetto attività programmatoria o pianificatoria, dovuta nell’an, ma discrezionale sul quomodo e sul quid. 

Per chi richiede provvedimenti del genere, la discrezionalità non incide sulla legittimazione se non quando riguarda anche l’an del provvedere, come accade nelle varianti urbanistiche, dove non sussiste obbligo di provvedere per valutazioni politiche riservate all’amministrazione, rendendo così l’inerzia non sindacabile dal giudice amministrativo. 

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