Deduzione del vizio di omessa pronuncia in sede di legittimità

29 Aprile 2026

Il presente focus è destinato a illustrare la deduzione, in sede di legittimità, del vizio di omessa pronuncia, inteso come violazione, da parte del giudice di merito, del fondamentale precetto contenuto all’interno dell’art. 112 c.p.c.

(Breve) definizione del vizio di omessa pronuncia

Il vizio di omessa pronuncia, nell’odierna codificazione processualcivilistica, si identifica con la violazione del dovere che l’art. 112 c.p.c. pone in capo al giudice di decidere «su tutta la domanda».

Il fondamento di tale dovere decisorio deve essere individuato in due distinti valori: in via diretta, nella circostanza per cui la richiesta di tutela giurisdizionale è dominata, nel nostro ordinamento, dal principio della domanda, il quale rimette in via esclusiva alle parti private la definizione del thema decidendum, con ciò vincolando il giudice non solo a rendere la propria decisione, ma a renderla sull’intero oggetto dedotto in giudizio; in via indiretta, nell’essenza stessa della funzione giurisdizionale, di cui i giudici sono istituzionalmente e costituzionalmente investiti, da cui scaturisce il dovere decisorio giudiziale e, di riflesso, il diritto/potere di azione della parte, parimenti oggetto di guarentigia costituzionale tramite l’art. 24 Cost.

Secondo la communis opinio in materia, aderente a una concezione dell’azione c.d. in senso astratto, l’oggetto del dovere decisorio giudiziale – concetto, questo, imprescindibile da definire, al fine di circoscrivere i contorni del vizio di omessa pronuncia – è ravvisato in quello di rendere un provvedimento giurisdizionale di merito sulla domanda giudiziale proposta, rendendosi dunque necessario effettuare una previa indagine sulla sussistenza delle condizioni di trattabilità e decidibilità della causa nel merito.

Ne deriva, in definitiva, che il vizio di omessa pronuncia si configuri ogni qual volta il giudice manchi di pronunciare un provvedimento di merito in risposta alla domanda avanzata dalla parte; al contrario, tale vizio non ricorrerebbe in caso di mancata declaratoria di rigetto in rito sulla richiesta di tutela giurisdizionale proposta.

Ciò consente di individuare, sempre in linea con la communis opinio in materia, la «minima unità strutturale» del vizio di omessa pronuncia nella domanda giudiziale avanzata dalla parte, che sia, però, anche valida, ammissibile e procedibile.

Ne discende, allora, che l’ambito elettivo di configurazione del vizio di omessa pronuncia del giudice sia da individuare nei processi c.d. oggettivamente complessi, ossia connotati da un cumulo di domande, e sfocianti in una sentenza che, pur pronunciando su alcuna di esse, ometta di statuire su una o più tra quelle cumulativamente proposte. In tali giudizi, peraltro, il vizio di omessa pronuncia verrà sicuramente a integrarsi laddove il cumulo di domande si atteggi quale cumulo “semplice”, mentre nei casi in cui ricorrano nessi di pregiudizialità-dipendenza, accessorietà o incompatibilità, ovvero i casi di cumulo di domande, alternativo o condizionale (successivo o subordinato), ben possono venire in gioco fenomeni quali la pronuncia implicita ovvero l’assorbimento di domande, idonee a scongiurare la verificazione del vizio di omessa pronuncia.

A ciò si aggiunga che la giurisprudenza di legittimità, in tempi recenti, ha progressivamente proceduto ad accostare l’eccezione di merito alla domanda giudiziale, per concludere che anche l’omessa pronuncia sulla prima sia idonea a determinare una violazione del precetto contenuto nell’art. 112 c.p.c.; alcuni arresti, peraltro, si premurano di precisare come integri effettivamente violazione di tale norma l’omessa pronuncia sul fatto principale avente effetto impeditivo, modificativo o estintivo, allegato dal convenuto in funzione di eccezione ai sensi dell’art. 2697, comma 2, c.c., mentre sia suscettibile di determinare un mero vizio motivazionale la pretermissione da parte del giudice di un fatto secondario, allegato in funzione di contestazione dell’esistenza storica del fatto principale dedotto dall’attore. In generale, comunque, la Cassazione è abbastanza chiara nell’identificare la violazione dell’art. 112 c.p.c. anche in caso di omessa pronuncia “su una eccezione di merito […] che integra una violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato ex art. 112 c.p.c., […] nell’ipotesi in cui sia mancata del tutto da parte del giudice ogni statuizione sulla […] eccezione proposta in giudizio” (tra le più recenti, Cass. civ. 9 giugno 2022, n. 18697; Cass. civ. 4 gennaio 2022, n. 53; Cass. civ. 31 agosto 2021, n. 23655; Cass. civ. 25 maggio 2021, n. 14418; Cass. civ. 16 ottobre 2020, n. 22514).

Infine, per quanto di particolare interesse ai fini del presente commento, dedicato alla deducibilità del vizio di omessa pronuncia in sede di legittimità – eventualità legata alla circostanza in cui sia la sentenza emessa all’esito del giudizio di seconde cure a risultare inficiata da tale patologia – è fondamentale ricordare come la communis opinio in materia ravvisi omissione di pronuncia all’esito del procedimento di secondo grado nel caso in cui il giudice manchi di pronunciarsi su uno o più motivi d’appello (fra le tante, Cass. civ. 7 giugno 2023, n. 16028; Cass. civ. 13 ottobre 2022, n. 29952; Cass. civ. 9 giugno 2022, n. 18697; Cass. civ. 25 maggio 2021, n. 14393).

La natura del vizio di omessa pronuncia

Assodato che la sentenza emessa in violazione della regola racchiusa nell’art. 112 c.p.c. è da riguardarsi quale sentenza viziata, occorre chiarire di quale vizio, nello specifico, si tratti e, di riflesso, quali conseguenze derivino all’atto inficiato, ossia il provvedimento conclusivo del singolo grado di giudizio che abbia mancato di decidere su una o più delle istanze proposte dalla parte.

Al di là delle differenti posizioni dottrinali emerse sul punto, è possibile riportare l’univoco orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità, i cui recenti arresti discorrono di nullità della decisione affetta dal vizio di omessa pronuncia per violazione dell’art. 112 c.p.c., in quanto tale censurabile in via di gravame (in tal senso, la recente Cass. civ. 1° marzo 2023, n. 6126; conf., Cass. civ. 15 luglio 2022, n. 22416; esplicitamente, Cass. civ. 9 giugno 2022, n. 18697).

Con maggiore precisione, l’inquadramento sistematico che maggiormente convince è quello proprio delle nullità c.d. extraformali, ossia derivanti non dalla mancanza o assoluta incertezza di uno o più requisiti formali dell’atto, bensì dalla mancanza di altri e differenti elementi della relativa fattispecie, com’è a dirsi per il rispetto delle norme di procedura, nel caso di specie l’art. 112 c.p.c.

Ancora, per quanto particolarmente interessa nella presente sede, possiamo affermare di trovarci al cospetto di un error in procedendo, derivante dalla violazione del dovere prescritto dall’art. 112 c.p.c., in quanto tale denunciabile o tramite apposito motivo di appello, o mediante ricorso per cassazione ex art. 360, n. 4), c.p.c.

La deduzione in Cassazione dell’omissione di pronuncia in cui sia incorso in giudice d’appello: a) la parte legittimata a censurare tale vizio

Transitando, così, al tema di diretto interesse per il presente focus, occorre anzitutto identificare la parte legittimata ad avvalersi di tale strumento per ottenere, tramite l’intervento della Suprema Corte, la tutela giurisdizionale ingiustamente negata.

In considerazione della natura impugnatoria propria del giudizio di seconde cure, in caso di omessa pronuncia sulla domanda di riforma avanzata, tramite apposito motivo d’appello, dalla parte soccombente all’esito del primo grado, quest’ultima sarà l’unica legittimata a dolersi, mediante ricorso per cassazione, della violazione dell’art. 112 c.p.c. commessa dal giudice d’appello: sicuramente, infatti, nessun interesse in tal senso può essere riconosciuto alla parte appellata (vittoriosa all’esito del giudizio di primo grado), che in alcun modo ambisce a ottenere una riforma della decisione di prime cure ad essa pienamente favorevole.

Dunque, la legittimazione a reagire avverso il vizio di omessa pronuncia commesso dal giudice d’appello segue, in linea generale, la regola della soccombenza, nel senso per cui solo la parte soccombente in senso pratico all’esito del processo di primo grado, e conseguentemente appellante, avrà interesse a dolersi della mancata statuizione sull’impugnazione proposta.

b) il motivo di ricorso spendibile

Procedendo, ora, nell’identificazione del motivo di ricorso per cassazione idoneo a fungere da veicolo per la censura in discorso, è tempo di approfondire un aspetto già anticipato, ossia la denunciabilità del vizio a norma dell’art. 360, n. 4), c.p.c., «per nullità [extraformale] della sentenza», trattandosi, come già chiarito, di patologia a carattere originario, coessenziale al provvedimento giudiziale.

Più nel dettaglio, dovremmo essere al cospetto di un error in procedendo provocato dall’erronea applicazione di una norma – quale è l’art. 112 c.p.c., appunto – attinente al processo. Tale conclusione ritrova piena condivisione nella giurisprudenza di legittimità che, pronunciandosi sul tema, si è altresì premurata di escludere la possibilità di denunciare il vizio entro le differenti maglie dei motivi di cui ai nn. 3) o 5) dell’art. 360 c.p.c. In relazione alla possibilità di censura a norma dell’art. 360, n. 5), c.p.c., correttamente si rileva come la denuncia del vizio motivazionale presupponga che il giudice di merito abbia preso in considerazione la questione oggetto di specifica doglianza di parte, senza tuttavia giustificare (o non giustificando adeguatamente) la decisione adottata in proposito; ciò, a differenza dell’omessa pronuncia, dove una statuizione siffatta manca del tutto (Cass. civ. 22 novembre 2006, n. 24856); correlativamente, viene condivisibilmente esclusa la possibilità di denuncia ai sensi del precedente n. 3), presupponendo la stessa che il giudice di merito abbia preso in esame la questione prospettatagli, risolvendola però in modo giuridicamente non corretto (Cass. civ. 7 luglio 2017, n. 16886; Cass. civ. 16 marzo 2017, n. 6835).

c) le modalità di redazione del ricorso, in relazione al c.d. principio di autosufficienza

Ancora, occorre analizzare le modalità di redazione del ricorso ex art. 360, n. 4), c.p.c. denunciante il vizio di omessa pronuncia in cui sia incorso il giudice d’appello, con particolare riferimento al principio di autosufficienza notoriamente vigente in materia.

I requisiti richiesti dall’art. 366 c.p.c., nel testo riformato dal d.lgs. n. 149/2022, per la redazione del ricorso per cassazione meritano un complessivo approfondimento in relazione alla denuncia del vizio di omessa pronuncia.

Il riferimento, in primo luogo, è al n. 2) della norma, che, richiedendo «l’indicazione della sentenza o decisione impugnata», suggerisce (e conferma) come il vizio di omessa pronuncia censurabile in cassazione non si risolva nella c.d. omissione “totale” di pronuncia, presupponendo la presenza sulla scena processuale di un provvedimento suscettibile di impugnazione.

In relazione agli altri requisiti prescritti dalla norma, poi, viene in gioco il già evocato principio di autosufficienza, il quale, come noto, richiede che il ricorso contenga in sé tutti gli elementi necessari a porre il giudice di legittimità nella condizione di avere la completa cognizione della controversia e del suo oggetto, di cogliere il significato e la portata delle censure rivolte alle specifiche argomentazioni della sentenza impugnata, senza necessità di accedere ad altre fonti e atti del processo, ivi compresa la sentenza stessa, così consentendo l’immediata e pronta individuazione delle questioni da risolvere, delle ragioni per cui si chiede la cassazione della pronuncia di merito e della fondatezza di tali ragioni.

In punto di autosufficienza del ricorso denunciante il vizio di omessa pronuncia commesso dal giudice d’appello, la giurisprudenza di legittimità, più precisamente, richiede al ricorrente di allegare l’avvenuta deduzione della questione davanti al giudice di merito, riportando e trascrivendo puntualmente tali istanze, nei loro esatti termini (e non genericamente né mediante riassunto del loro contenuto) e di indicare in quale atto del giudizio di seconde cure lo abbia fatto – sì da consentire alla Cassazione di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione - non essendo legittimata, la Suprema Corte, a procedere a una loro autonoma ricerca, bensì soltanto alla verifica appena descritta (Cass. civ. 7 marzo 2024, n. 6127; Cass., 13 marzo 2018, n. 6014; Cass. civ. 16 febbraio 2018, n. 3845; Cass. civ. 28 novembre 2014, n. 25299; Cass. civ. 13 giugno 2023, n. 16899; Cass. civ. 31 maggio 2022, n. 17570; Cass. civ. 26 maggio 2022, n. 17143; Cass. civ. 1° ottobre 2019, n. 24468; Cass. civ. 21 novembre 2017, n. 27568; Cass. civ. 22 gennaio 2013, n. 1435; Cass. civ. 14 ottobre 2021, n. 28072).

In altri termini, il ricorso deve essere redatto in modo tale che dallo stesso emerga, chiaramente e compiutamente, e senza necessità di far ricorso ad altri atti del processo, la richiesta di tutela avanzata dalla parte, con l’indicazione dell’atto difensivo nel quale tale richiesta era stata formulata.

Ne discende, ci pare, una declinazione del principio di autosufficienza del ricorso del tutto particolare, nella misura in cui la stessa Cassazione, fanatica sostenitrice della sacralità di tale principio, si limita a richiedere al ricorrente di dimostrare l’avvenuta proposizione della domanda (poi rimasta non decisa), senza altresì pretendere – discostandosi, in ciò, dalle costanti affermazioni in tema di autosufficienza - l’indicazione dell’oggetto della censura avanzata contro la sentenza di secondo grado (ossia, dell’omissione compiuta dal giudice). A ben vedere si tratta, peraltro, di limitazione intrinseca all’operatività del principio di autosufficienza del ricorso in materia di omessa pronuncia, più che di mitigazione del rigorismo tipico della Cassazione: nel momento in cui la parte denuncia davanti alla Suprema Corte il vizio di omessa pronuncia commesso dal giudice d’appello, infatti, giocoforza manca l’oggetto della censura specificamente rivolta alla sentenza di merito, in quanto consistente non in una decisione, bensì in una omissione. In altri termini, non si tratta, nella fattispecie in esame, di censurare quanto il giudice di merito ha pronunciato (ossia, una decisione), bensì di censurare la stessa circostanza per cui il giudice non ha pronunciato (ossia, una omissione): il che appare sostanzialmente impossibile da dimostrare.

Sembra dunque possibile affermare che in punto di censura, in cassazione, dell’omessa pronuncia commessa dal giudice d’appello, il principio di autosufficienza del ricorso trovi limiti intrinseci alla sua ordinaria operatività, nella misura in cui non appare possibile richiedere al ricorrente di dimostrare che il giudice ha omesso di pronunciare, non essendo possibile, più semplicemente, dimostrare l’esistenza di qualcosa che manca. In altri termini, ciò che la Cassazione pretende dal ricorrente è il massimo che, in osservanza del principio di autosufficienza del ricorso, la stessa possa pretendere, trattandosi nel caso di specie di offrire la dimostrazione di un fatto negativo.

Da ultimo, è opportuno segnalare come la giurisprudenza di legittimità, ai fini dell’ammissibilità della censura del vizio di omessa pronuncia davanti alla Cassazione, richieda alla parte ricorrente di precisare che il motivo d’appello rimasto non deciso sia stato mantenuto nel giudizio di seconde cure fino al momento della precisazione delle conclusioni.

I poteri della Corte di cassazione investita di un ricorso ex art. 360, n. 4), c.p.c., denunciante il vizio di omessa pronuncia inficiante la sentenza d’appello

A una rituale formulazione del motivo di ricorso denunciante il vizio di omessa pronuncia commesso dal giudice d’appello si ricollega la nascita, in capo all’adita Corte di cassazione, dei poteri tipicamente connessi alla deduzione di un error in procedendo ex art. 360, n. 4), c.p.c.

In tal caso, come noto, la Suprema Corte diventa giudice del c.d. fatto processuale, ossia dei fatti accaduti all’interno del processo e risultanti dal fascicolo di causa, rilevanti ai fini dello svolgimento del processo e idonei a produrre effetti sul rapporto processuale, potendo anche procedere al riesame e all’interpretazione degli atti processuali e a indagini e accertamenti in fatto.

Con riguardo specifico al vizio di omessa pronuncia, la Suprema Corte sarebbe investita del potere-dovere di procedere direttamente all’esame e all’interpretazione degli atti processuali, ivi comprese le istanze e le deduzioni delle parti, per identificare se determinate domande siano rimaste senza risposta: e nel fare ciò, deve tener conto della volontà effettiva e delle finalità che la parte intende perseguire, deducibile anche per implicito dalle eventuali precisazioni fornite nel corso del giudizio. Ovviamente – e per chiudere il cerchio sul punto - il dovuto coordinamento con il principio di autosufficienza del ricorso impone di ritenere che l’esame diretto che la Cassazione è chiamata a compiere sia circoscritto a quegli atti e quei documenti che la parte, a tal fine, ha l’onere di indicare e allegare nell’atto introduttivo del giudizio di legittimità (Cass. civ. 7 giugno 2023, n. 16028; Cass., 24 giugno 2000, n. 8641; Cass. civ. 7 maggio 2002, n. 6526).

L’erogazione della tutela giurisdizionale ingiustamente negata tra cassazione sostitutiva nel merito e giudizio di rinvio

L’accoglimento, da parte della Cassazione, del ricorso proposto ex art. 360, n. 4), c.p.c., denunciante il vizio di omessa pronuncia inficiante la sentenza d’appello comporta, evidentemente, il riconoscimento a favore della parte ricorrente del diritto di ricevere la tutela giurisdizionale invocata, con correlativa investitura dell’autorità giudiziaria del corrispondente dovere di ius dicere: occorre, tuttavia, identificare quale sia l’autorità giudiziaria competente a provvedere, in relazione al fatto che, come noto, la Corte di cassazione si atteggia quale giudice di legittimità, pur tuttavia dotato, entro gli angusti limiti delineati dall’art. 384, comma 2, c.p.c., del potere di decidere la causa nel merito.

Può dunque essere utile – anche allo scopo di favorire una soluzione che possa massimamente realizzare il valore dell’economia processuale – vagliare preliminarmente la possibilità, per la Suprema Corte, di decidere nel merito la domanda rimasta senza risposta ricorrendo alla disciplina contenuta nel richiamato art. 384, comma 2, c.p.c., oggi svincolata dal requisito applicativo dell’accoglimento del ricorso per violazione o falsa applicazione di legge ex art. 360, n. 3), c.p.c.

L’istituto della cassazione sostitutiva di merito, accessibile «qualora non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto», consente, come noto, di evitare la celebrazione del giudizio di rinvio qualora al giudice di tale processo non residuerebbe altro che applicare il principio di diritto enunciato dalla Cassazione alla quaestio facti desumibile dalla sentenza cassata: un’operazione, allora, che diviene attuabile anche da parte del giudice di legittimità, che procederà ad accogliere o rigettare la domanda giudiziale assemblando le incontroverse circostanze di fatto della causa al principio di diritto da essa stessa pronunciato.

Occorre evidentemente verificare se tali condizioni sussistano in caso di accoglimento del ricorso per quel particolare error in procedendo rappresentato dalla violazione dell’art. 112 c.p.c., ossia dall’omessa pronuncia in cui sia incorso il giudice d’appello. Ora, è chiaro che, in tale circostanza, essendo per lo più mancata la celebrazione di un giudizio di merito, sarà generalmente da escludere la possibilità per la Cassazione – che, come noto, giudice del merito non è - di pronunciare essa stessa tale decisione. È possibile, tuttavia, identificare alcune ipotesi limite in cui sembra residuare uno spazio operativo per una cassazione sostitutiva, con indubbi vantaggi dal punto di vista dell’economia processuale.

Una prassi di questo tipo non è infatti priva di riscontri nella giurisprudenza di legittimità, notoriamente sensibile di fronte al valore anzidetto, nonché a quello della ragionevole durata del processo. Molte tra le pronunce reperibili nei nostri repertori, tuttavia, sembrano limitare i poteri della Cassazione di decidere la causa nel merito alle sole ipotesi in cui il motivo d’appello rimasto non deciso avesse ad oggetto una questione di diritto infondata (Cass. civ. 8 novembre 2023, n. 31149).

Non mancano, peraltro, pronunce – generalmente provenienti dalla sezione tributaria - che hanno (condivisibilmente) professato la praticabilità della cassazione sostitutiva nel merito anche in caso di omessa pronuncia su questione di diritto fondata, idonea a condurre, da parte del giudice di legittimità, a una differente decisione di riforma (Cass. civ. 30 maggio 2012, n. 8622; conf., Cass. civ. 28 ottobre 2015, n. 21968; Cass. civ. 16 giugno 2023, n. 17416).

È chiaro, tuttavia, che al di là di tali ipotesi limite, l’accoglimento del ricorso per cassazione denunciante il vizio di omessa pronuncia commesso dal giudice d’appello ordinariamente sfocerà in una decisione di cassazione con rinvio, affinché sia tale giudice a celebrare il giudizio di merito sino a quel momento mancato.

Possiamo così passare a esaminare se il giudizio di rinvio, instaurato per rimediare al vizio in discorso mediante riassunzione ex art. 392 c.p.c., conosca qualche variazione imposta dalle peculiarità della fattispecie che stiamo trattando.

Anzitutto, occorre chiarire che, nel caso in esame, il giudizio di rinvio conseguente alla cassazione della pronuncia di secondo grado per omessa pronuncia si atteggi come restitutorio, come noto destinato a operare in caso di annullamento per errores in procedendo. Ciò significa, allora, che all’interno del giudizio di rinvio il processo riprenderà dal momento in cui si è verificato il vizio di omessa pronuncia determinante la cassazione della sentenza d’appello, affinché il giudice ad quem possa procedere a effettuare quel giudizio rescissorio che la Cassazione, limitandosi al solo giudizio rescindente, non ha potuto svolgere.

Per il resto, il procedimento dovrebbe seguire le regole dettate dall’art. 394 c.p.c., e dunque svolgersi secondo le norme stabilite per il procedimento davanti al giudice d’appello, cui la Cassazione avrà rinviato la causa; all’interno di tale giudizio, le parti conserveranno la stessa posizione processuale che avevano nel procedimento in cui fu pronunciata la sentenza poi cassata per omessa pronuncia, e dovrebbero restare ferme le limitazioni ai nova stabilite dal terzo comma della norma. In sostanza, il giudice del rinvio dovrà pronunciarsi sulla domanda non decisa all’esito del procedimento d’appello sulla base del materiale di causa complessivamente disponibile alla cognizione del giudice di seconde cure.

Da ultimo, in caso di estinzione del giudizio di rinvio, l’intero procedimento sarà destinato a estinguersi a norma dell’art. 393 c.p.c., con passaggio in giudicato della pronuncia di primo grado stante l’inidoneità della sentenza d’appello affetta da omessa pronuncia a esplicare i propri effetti sostitutivi nei confronti della decisione di prime cure.

La sentenza emessa all’esito del giudizio di rinvio, come noto, è impugnabile mediante ricorso per cassazione secondo le regole ordinarie: ne consegue che, nell’ipotesi – esponenzialmente patologica, a questo punto della vicenda giudiziaria – in cui anche il giudice di rinvio persista nell’omissione di pronuncia, il provvedimento sarà nuovamente ricorribile per cassazione ai sensi dell’art. 360, n. 4), c.p.c.

Riferimenti

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Montanari, Omissione di pronuncia nel giudizio di impugnazione, in Corr. giur., 1997; Montanari, sub art. 112 c.p.c., in C. Consolo (diretto da), Codice di procedura civile. Commentario, I, Milano, 2018;

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