Sopravvenienze attive da eccedenze debiti stralciati in sede di omologa accordo di ristrutturazione
28 Aprile 2026
Massima Ai sensi dell'art. 88, comma 4-ter, TUIR, deve escludersi che costituisca sopravvenienza attiva tassabile non solo l'eccedenza dei debiti stralciati, per effetto della omologa dell’accordo di ristrutturazione, rispetto alle perdite, di periodo e pregresse calcolate nel loro valore integrale, agli interessi passivi ed agli oneri assimilati, ma anche, nella diversa ipotesi in cui i debiti stralciati siano pari o inferiori alle perdite, agli interessi passivi ed agli oneri assimilati, l'importo dei debiti, già assorbito, in tutto o in parte, nel monte delle perdite. Il caso Nel caso di specie, la società contribuente aveva impugnato un avviso di accertamento con il quale l'Ufficio aveva proceduto alla rettifica degli imponibili dichiarati per l'anno di imposta 2014. Ai fini Ires, per quanto di interesse, l'Ufficio aveva recuperato la sopravvenienza attiva generata dall'accordo di ristrutturazione stipulato dalla contribuente ed omologato dal Tribunale ai sensi dell'art. 182-bis l. fall. (oggi art. 58 CCII), poiché le sopravvenienze “da esdebitamento” (Euro 2.487.193,00) erano inferiori alle perdite pregresse (Euro 8.670.633,00), ritenendo quindi tassabili, ai sensi dell'art. 88, comma 4, TUIR, le sopravvenienze generate dall'accordo. La Commissione Tributaria Provinciale rigettava il ricorso. La società proponeva appello innanzi alla Commissione Tributaria Regionale, la quale lo respingeva, affermando che l'art. 88 cit. «limita l'irrilevanza fiscale della sopravvenienza attiva alla parte che eccede le perdite, pregresse e di periodo» e che il legislatore, per stabilire quale parte della sopravvenienza non assume rilevanza fiscale, precisa che tale è solo la quota che risulta sottraendo dalla sopravvenienza attiva l'ammontare delle perdite, pregresse e di periodo, di cui all'art. 84, ovvero nei limiti che eccedono lo scomputo delle stesse perdite. Nella specie, secondo i giudici di merito, dato che il valore delle sopravvenienze era inferiore alle perdite pregresse e di periodo, lo stesso era imponibile ai fini IRES. Contro la sentenza della CTR la contribuente proponeva infine ricorso per cassazione, deducendo la violazione dell'art. 88, comma 4-bis, TUIR. La questione L'art. 84, comma 1, prima parte, TUIR, prevedeva, nella formulazione applicabile ratione temporis, che: «la perdita di un periodo d'imposta, determinata con le stesse norme valevoli per la determinazione del reddito, può essere computata in diminuzione del reddito dei periodi d'imposta successivi in misura non superiore all'ottanta per cento del reddito imponibile di ciascuno di essi e per l'intero importo che trova capienza in tale ammontare». L'art. 88, comma 4-ter, secondo periodo, TUIR, introdotto dall'art. 1, comma 549, l. n. 232/2016, applicabile ratione temporis, prevedeva poi che: «in caso di concordato di risanamento, di accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell'articolo 182-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero di un piano attestato ai sensi dell'articolo 67, terzo comma, lettera d), del citato regio decreto n. 267 del 1942, pubblicato nel registro delle imprese, o di procedure estere a queste equivalenti, la riduzione dei debiti dell'impresa non costituisce sopravvenienza attiva per la parte che eccede le perdite, pregresse e di periodo, di cui all'articolo 84, senza considerare il limite dell'ottanta per cento, la deduzione di periodo e l'eccedenza relativa all'aiuto alla crescita economica di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e gli interessi passivi e gli oneri finanziari assimilati di cui al comma 4 dell'articolo 96 del presente testo unico». In particolare, le perdite, secondo la ricorrente, dovevano essere computate integralmente, senza il limite dell'80%, previsto dall'art. 84 TUIR per il computo delle stesse perdite in diminuzione del reddito. Il meccanismo corretto, secondo la società, doveva poi consistere nel seguente: se la riduzione della debitoria per effetto dell'accordo fosse stata pari o inferiore alle perdite, pregresse e di periodo, il vantaggio sarebbe stato di per sé irrilevante in quanto riassorbito dalle perdite; se, invece, fosse stato superiore, la parte che eccedeva le perdite, per quanto espressamente disposto dalla norma, non avrebbe comunque costituito sopravvenienza attiva. La CTR aveva quindi fornito una erronea interpretazione del dato normativo, avendo ritenuto che solo in caso di eccedenza della sopravvenuta inesistenza di passività per effetto dell'accordo rispetto alle perdite computabili ci sarebbe stata l’irrilevanza fiscale del vantaggio e ritenendo, di contro, che nel caso in cui la stessa fosse stata, come nella specie, inferiore o pari alle perdite, essa costituiva sopravvenienza attiva tassabile. Le soluzioni giuridiche Secondo la Suprema Corte, ordinanza del 20 marzo 2026, n. 6763, la censura era fondata. Evidenziano i giudici di legittimità che l’art 88, comma 4-ter, citato è chiaramente ispirato al dichiarato scopo di favorire la soluzione della crisi d'impresa e a tal fine esclude dalla nozione fiscale di sopravvenienze attive (e quindi dal concorso alla formazione del reddito imponibile) quelle conseguenti alle riduzioni dei debiti intervenute per effetto di uno degli istituti contemplati dalla stessa norma (per quanto qui rilevava, per effetto dell'accordo di ristrutturazione dei debiti, omologato ex art. 182-bis l. fall., oggi art. 58 CCII). Anche nei documenti di prassi dell'Agenzia delle Entrate, ricorda la Cassazione, si legge del resto che tale disposizione ha introdotto un regime di detassazione delle sopravvenienze attive derivanti dallo stralcio dei debiti in esecuzione di procedure di composizione della crisi d'impresa allo scopo di non aggravare lo stato di crisi e di consentire più agevolmente il ritorno in bonis dell'imprenditore. Chiarita la ratio della disposizione, quanto al meccanismo concreto di operatività della detassazione, la Suprema Corte evidenzia che dalla sopravvenienza attiva derivante dallo stralcio dei debiti, superiori alle perdite, devono essere dapprima scomputate le perdite, di periodo e pregresse (nel loro valore integrale, senza il limite dell'80% del reddito, previsto dall'art. 84, comma 1, TUIR), gli interessi passivi e gli oneri assimilati. Se poi, all'esito di tale preliminare operazione, residua ancora un'eccedenza, ovvero se il valore dei debiti stralciati è appunto superiore a quello delle perdite, la detta eccedenza non costituisce comunque sopravvenienza attiva e non è, quindi, tassabile. Se il valore dei debiti stralciati è pari o inferiore a quello delle perdite, la soluzione della quaestio iuris, secondo la Corte, deve partire infatti proprio dalla ratio dell'art. 88, comma 4-ter, laddove la ratio della preventiva consumazione delle perdite e delle altre posizioni fiscali rispetto alla detassazione dei componenti positivi di reddito emergenti dallo stralcio dei debiti deve essere ricercata nella volontà del legislatore di impedire che l'impresa destinata a proseguire l'attività, oltre al beneficio della non imponibilità del componente positivo, possa continuare a utilizzare, a compensazione dei redditi futuri, le perdite e le altre deduzioni formatesi negli anni della crisi (cfr., anche Risposta del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 21 settembre 2018 ad interrogazione parlamentare). Ritenere però che i debiti stralciati per effetto dell'accordo siano sopravvenienza attiva tassabile comporterebbe una duplice tassazione della medesima posta, che evidentemente sarebbe contraria sia allo spirito sia alla lettera della norma. Infatti, così opinando, il detto componente positivo non solo eroderebbe il monte delle perdite, che, in parte qua, non potrebbero essere riportate negli anni successivi in diminuzione del reddito imponibile, ma sarebbe contestualmente (ed autonomamente) anche tassabile quale sopravvenienza attiva. La CTR, quindi, non aveva fatto corretta applicazione dei principi sopra espressi, dovendosi il giudice del rinvio attenersi al seguente principio di diritto: «ai sensi dell'art. 88, comma 4-ter, t.u.i.r., deve escludersi che costituisca sopravvenienza attiva tassabile non solo l'eccedenza dei debiti stralciati per effetto della ristrutturazione prevista dall'art. 182-bis l. fall. (oggi art. 58 CCII) rispetto alle perdite, di periodo e pregresse, calcolate nel loro valore integrale, agli interessi passivi ed agli oneri assimilati, ma anche, nella diversa ipotesi in cui i debiti stralciati siano pari o inferiori alle dette perdite, agli interessi passivi ed agli oneri assimilati, l'importo dei detti debiti, dovendo ritenersi (in tutto o in parte) assorbiti nel monte delle perdite». Osservazioni In termini più generali e volendo entrare nel meccanismo concreto della disposizione, giova evidenziare che mentre il comma 1 dell’art 88 del Tuir stabilisce la regola generale per cui sono sopravvenienze attive tutti i debiti che vengono meno, il comma 4-ter citato è invece norma speciale, che, in quanto tale, pone una regola derogatoria alla regola generale, che prevale nei casi di crisi d'impresa (in presenza di omologa dell’accordo). Le direttrici di tale disciplina speciale sono dunque le seguenti:
In termini numerici: se lo stralcio debiti/sopravvenienza è per esempio pari a 1.000 e le perdite totali sono inferiori, per ipotesi pari a 400, la sopravvenienza "consuma" subito i 400 di perdite (che non saranno più utilizzabili in futuro), mentre i restanti 600 sono esentasse. Il meccanismo di tassazione previsto dall'art. 88, comma 4-ter, TUIR agisce, in sostanza, come un "filtro" che neutralizza la tassazione immediata della sopravvenienza attiva, al costo comunque di consumare le perdite fiscali. Se invece ci sono perdite pregresse superiori allo stralcio/sopravvenienza, per esempio pari a 1.000.000, con una eventuale sopravvenienza da stralcio debiti di 800.000, la stessa sopravvenienza non viene tassata, ma va comunque a “consumare” le perdite, che restano, da poter usare in futuro, per solo € 200.000. In definitiva, non si pagano imposte sulla sopravvenienza da esdebitazione, ma si sacrificano prioritariamente le perdite fiscali, impedendo così di poterle usare per abbattere futuri utili operativi. |