Domanda di liquidazione delle indennità del custode giudiziario: termine di decadenza

La Redazione
29 Aprile 2026

Le Sezioni Unite, con sentenza 27 aprile 2026, n. 11417, hanno chiarito se il termine di decadenza (100 giorni dal compimento delle operazioni), previsto dall’art. 71, comma 2, d.p.r. n. 115/2002, si applica all’istanza di liquidazione dell’indennità del custode.

Le Sezioni Unite, pronunciandosi sulla questione oggetto di contrasto tra sezioni penali e sezioni civili rimessa dalla sezione prima civile con ordinanza interlocutoria n. 15046/2025, hanno affermato il seguente principio di diritto:

«Il termine di decadenza per la presentazione della domanda di liquidazione delle indennità e spettanze degli ausiliari del magistrato, previsto dall’art. 71, comma 2, d.p.r. n. 115/2002, non si applica alla domanda di liquidazione delle indennità del custode giudiziario, per la quale provvede unicamente il successivo art. 72, salvo il termine ordinario di prescrizione decennale di cui all’art. 2946 c.c.».

Si evidenzia, anzitutto, che il T.U. di cui al d.p.r. n. 115/2002, sulle spese di giustizia, deliberatamente adottato al fine d'attuare un complessivo riordino e una completa razionalizzazione della materia, ha natura compilativa e le sue disposizioni non possono essere interpretate nel senso volto a determinare delle modifiche incidenti sui diritti, sostanziali o procedimentali, rispetto alla situazione normativa precedente propria delle diverse sotto-materie.

Si sottolinea che il custode è ausiliario del giudice ma diverso dagli altri, in quanto il suo ausilio non viene richiesto dal giudice al fine di acquisire un contributo alla formazione di un sapere tecnico-scientifico in vista della soluzione di una controversia, ma è necessario per lo svolgimento di un’attività di carattere esecutivo, conservativa del bene e – ove richiesto dalla natura dello stesso e sotto la direzione del giudice – anche di amministrazione, per tutta la durata del procedimento, e il nuovo art. 3 del T.U., norma di rango regolamentare, definitoria, ricalca il testo dell’art. 68, comma 1, c.p.c. (vedasi Cass. civ., sez. III, 29 gennaio 2007, n. 1887), in merito al quale si è comunque sempre operata una distinzione degli ausiliari «altri» rispetto al custode e agli ausiliari tradizionali.

Si osserva, infine, che la materia della decadenza legale dall’esercizio di un diritto è coperta da riserva di legge e le relative norme che comminano la decadenza sono per costante giurisprudenza di stretta interpretazione, proprio in quanto introducono limiti alla tutela di un diritto.

In definitiva, secondo il Collegio, l’estensione ai custodi del termine di decadenza previsto per gli altri ausiliari del giudice non risulta rispondente al criterio, cui è improntato il Testo Unico sulle Spese di Giustizia, del coordinamento formale del testo delle disposizioni vigenti, per garantire la coerenza logica e sistematica della normativa riordinata.

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