Omologa degli Accordi di ristrutturazione senza opposizioni: necessaria la comunicazione ai creditori
29 Aprile 2026
In tema di omologazione di accordi di ristrutturazione, ai sensi dell’art. 48, comma 4, c.c.i.i., anche in assenza di opposizioni il Tribunale deve fissare con decreto l’udienza camerale per la comparizione delle parti e del commissario giudiziale (se nominato) subito dopo il deposito del ricorso per omologazione; allo stesso modo, il debitore deve provvedere alla comunicazione del decreto ai creditori, in modo tale da rendere loro conoscibile la data dell’udienza camerale e metterli in condizione di partecipare al procedimento di omologazione. Non è condivisibile la tesi secondo la quale la norma contenuta nel comma quarto dell’art. 48 c.c.i.i. si limiterebbe a disciplinare l’opposizione all’omologazione, nulla disponendo per l’ipotesi di mancanza di opposizione. Da un lato, infatti, accedendo a tale interpretazione, dovrebbe escludersi nell’ipotesi di assenza di opposizioni la fissazione di alcuna udienza. Appare viceversa condivisibile la tesi secondo la quale tale udienza deve essere fissata (subito dopo il deposito del ricorso per omologazione), per consentire alle parti l’esercizio del diritto al contraddittorio, anche in assenza di opposizioni. Dall’altro, non appare ragionevole escludere a priori la partecipazione al procedimento di omologazione (e all’udienza a tal fine fissata) dei creditori che non hanno proposto opposizione, posto che sarebbe legittima, pur in assenza di formale opposizione, un’interlocuzione nell’ambito del procedimento sia dei creditori i quali abbiano avuto notizia di eventuali criticità (inizialmente non conosciute) dalla relazione del commissario giudiziale sia di quelli che potrebbero avere interesse a sostenere le ragioni del debitore, mediante un intervento adesivo alla domanda di omologa, contrastando le argomentazioni svolte dai creditori opponenti (o dal commissario giudiziale). Infine, non può essere trascurato l’effetto preclusivo dell’azione revocatoria prodotto dall’omologazione, ai sensi dell’art. 166 comma terzo lettera e) c.c.i.i. In ogni caso, anche laddove la parte ricorrente non abbia effettuato alcuna comunicazione ai creditori, tale risultato può essere conseguito per effetto della comunicazione, da parte della cancelleria, del decreto di fissazione dell’udienza al registro delle imprese. In tal modo, pur in difetto di una formale instaurazione del contraddittorio a cura della parte ricorrente, i creditori sono messi in grado di partecipare all’udienza, stante la conoscibilità erga omnes derivante dalla pubblicità legale eseguita dalla cancelleria. |