Accessibilità completa dei documenti dell’offerta tecnica di cui non sia provata la segretezza
29 Aprile 2026
In difetto della comprova dei caratteri di segretezza oggettiva, la regola generale dell’accessibilità totale alle informazioni contenute (anche) nell’offerta tecnica, non incontra alcun limite. Conseguentemente, la Stazione Appaltante dovrà consentire l’accesso alla relazione tecnica e a tutti i suoi allegati, senza alcuno oscuramento. Del pari, dovrà consentire l’accesso ai documenti afferenti ai «Casellari giudiziali» e la certificazione denominata «Anagrafe delle Sanzioni Amministrative dipendenti da reato». Sul punto la giurisprudenza ha avuto modo di affermare che: «L' accesso documentale funzionale alla difesa in giudizio non può fare a meno dell'integrale contenuto dei moduli DGUE, dei relativi allegati e delle dichiarazioni rese ai sensi dell'art. 80, d.lgs. n. 50/2016 , in quanto solo la completa acquisizione di essi consente di verificare se gli operatori controinteressati abbiano correttamente notiziato la Stazione appaltante di tutti gli eventuali precedenti e/o pendenze penali ovvero di tutte le pregresse risoluzioni contrattuali o di qualsiasi altro fatto idoneo ad essere giudicato quale grave illecito professionale ex art. 80, comma 5, lett. c), d.lgs. n. 50/2016, o quale causa espulsiva in base alle altre ipotesi previste dal medesimo art. 80; analogamente, solo la conoscenza delle risultanze del casellario giudiziale e dei carichi pendenti consente di verificare se gli operatori hanno dichiarato tutti i precedenti e/o le pendenze penali oppure se li hanno taciuti in tutto o in parte. Tale rilievo, del resto, rappresenta unicamente un'applicazione del più generale principio, secondo cui l'accesso ai documenti amministrativi prevale, in ogni caso, anche sui dati c.d. sensibili, qualora sia strumentale alla cura e alla difesa degli interessi giuridici del richiedente» (cfr. T.A.R. Trieste Friuli-Venezia Giulia n. 530/2022. Nello stesso senso: T.A.R. Milano n. 1582/2020)”. |