Interpretazione della legge di gara, (anche) alla luce del principio del risultato

Redazione Scientifica
28 Aprile 2026

Il Consiglio di Stato rimarca che le clausole della legge di gara devono essere lette ed interpretate anche alla luce del principio del risultato, al fine di evitare ermeneusi eccessivamente formalistiche.

Ma in favore di un’interpretazione sostanzialista, attenta al dato teleologico e alla prospettiva funzionale, soccorrono sia i principi generali in subiecta materia, sia argomenti di ordine sistematico riferibili alla specifica fattispecie.

Sotto il primo profilo, il richiamo va a due principi di indiscussa preminenza, da ultimo scolpiti nel codice dei contratti: 1) il principio del favor partecipationis, che impone -in presenza di clausole ambigue o suscettibili di plurime interpretazioni- una lettura delle prescrizioni di gara quanto più orientata ad ampliare la platea degli offerenti; 2) il principio del risultato che, coordinato al principio dell’affidamento, impone di far prevalere, nella valutazione delle offerte e dei requisiti, l’effettività delle prestazioni e degli obiettivi raggiunti rispetto a mere formulazioni terminologiche o titoli formalistici (cfr. sulla centralità di tali principi cfr. Cons. St., sez. V, n. 1924/2024 e n. 4307/2025)

Sotto il secondo profilo, deve invece rimarcarsi che: 1) siamo in presenza - come detto - di procedura derogatoria affidata ad un commissario speciale sicché, in assenza di un esplicito riferimento all’art. 114 cod. contr., la portata dell’art.2.4 del disciplinare non può essere decodificata ricorrendo alle categorie definitorie contenute nell’art.114 stesso; 2) il requisito controverso rileverebbe nella sola ipotesi -eventuale- dell’estensione dell’appalto alla Direzione lavori e si pone, in certo qual modo, al di fuori del focus dell’affidamento, coincidente -si ribadisce- con il «Servizio di predisposizione del Progetto di fattibilità tecnica ed economica»”; 3) in ogni caso, le certificazioni allegate a comprova del requisito de quo si riferiscono a prestazioni rese dalle imprese costituenti il Raggruppamento in gran parte nell’ambito di commesse eseguite all’estero, in ogni caso insuscettibili di valutazione secondo gli stretti canoni del diritto interno; sicché l’inidoneità del requisito allegato non può essere desunta dalla non perfetta corrispondenza della nomenclatura del servizio con l’incarico di Direzione lavori oggetto di affidamento.

In altri termini, la lex di gara va affrancata da una lettura rigida e formalistica in favore di un’interpretazione attenta al dato teleologico e alla prospettiva funzionale; orientata, cioè, al raggiungimento del massimo risultato utile nell’ottica di dare attuazione al principio di buon andamento della pubblica Amministrazione di cui all’art. 97 della Costituzione (cfr. Cons. St., sez. V, n. 9510/2024). Né può deporre in senso contrario il potere discrezionale generalmente riconosciuto dalla giurisprudenza all’Amministrazione nella previsione dei requisiti di partecipazione, sia pure con il limite della pertinenza e proporzionalità rispetto alla prestazione oggetto di gara (cfr. da ultimo Cons. St., sez. V, n. 7627/2025), atteso che, nel caso specifico, la stazione appaltante non lo ha esercitato circoscrivendo i requisiti di partecipazione.

In sintesi, l’esegesi restrittiva accolta dal T.A.R. non trova giustificazione nei principi generali da ultimo codificati nel codice dei contratti, né appare in linea con le peculiari e concrete caratteristiche della procedura -derogatoria- di cui si tratta. Di contro, alla luce del dato testuale (come detto non interpretabile secondo le categorie dell’art. 114 cod. contr.) e del quadro sistematico come sopra descritto, deve ritenersi che la stazione appaltante abbia correttamente interpretato e applicato il requisito in questione secondo criteri di ragionevolezza ed equivalenza sostanziale.

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