Il giudizio di meritevolezza non è un filtro per l’accesso al concordato preventivo
29 Aprile 2026
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 10723 del 15 aprile 2026, pubblicata il 22 aprile, ha affermato in modo definitivo che, per l’art. 88 c.c.i.i., come modificato dal d.lgs. n. 136 del 2024, il legislatore ha previsto, in caso di “cram down” fiscale, esclusivamente il controllo, da parte del tribunale, della “convenienza” dell’offerta presentata ai creditori rispetto al soddisfacimento previsto per gli stessi in caso di alternativa liquidazione giudiziale. A nulla rileva, invece, la “meritevolezza” di chi accede al concordato, anche nell’ipotesi (come nel caso sottoposto all’attenzione della Corte) in cui siano stati posti in essere dall’amministratore comportamenti decettivi, distrattivi e depauperativi del patrimonio della società. Ciò che rileva, per il legislatore nazionale, dunque, è la convenienza della proposta concordataria rispetto alla alternativa rappresentata dalla liquidazione giudiziale. Ciò, afferma la Corte, si pone in linea con il trend normativo che, proprio in materia di concordato preventivo, ha rappresentato un progressivo allontanamento dalla verifica della meritevolezza in capo al debitore richiedente l’ammissione al concordato. A riprova di ciò, la Corte richiama il “vecchio” art. 160 l. fall. (prima del d.lgs. 5/2006 e poi del d.lgs. 169/2007), che subordinava l’accesso al concordato a requisiti di meritevolezza (regolare contabilità, assenza di condanne per specifici reati), sottolineando che questi presupposti sono stati eliminati già con il d.lgs. 5/2006. Nella stessa direzione milita l’interpretazione giurisprudenziale consolidatasi in materia di revoca dell’ammissione al concordato ex art. 173 l. fall. Del resto – nota ancora la Corte – in materia di accordi di ristrutturazione l’art. 63 c.c.i.i., con lo specifico riferimento alla transazione su crediti tributari e contributivi, nella versione successiva alla d.lgs. n. 136 del 2024, prevede, tra le ipotesi ostative, anche talune specifiche condotte del debitore, tra cui quelle simulatorie o fraudolente. Un’analoga disposizione non è stata prevista nell’ambito della transazione fiscale relativa al concordato preventivo. La Corte colloca tale esito ermeneutico anche nel solco della direttiva (UE) 2019/1023, che distingue nettamente, da un lato, i quadri di ristrutturazione preventiva – in cui il parametro centrale è la maggiore convenienza del piano rispetto all’alternativa liquidatoria – e, dall’altro, i meccanismi di esdebitazione, nei quali invece può assumere rilievo la “meritevolezza” del debitore ai fini dell’accesso al beneficio. |