L'appello via PEC è ammissibile anche senza certificazione del malfunzionamento di APP

30 Aprile 2026

La Corte di cassazione, con sentenza 15 gennaio 2026, n. 14833, ha esaminato la questione dell'ammissibilità del deposito a mezzo PEC di un atto di impugnazione a causa di un malfunzionamento dei sistemi informatici.

Massima

In tema di impugnazione, sebbene non risulti rispettato il presupposto dell'accertamento e dell’attestazione del malfunzionamento «non certificato» dei sistemi informatici da parte del dirigente dell'ufficio giudiziario interessato, richiesto dall’art. 175-bis, comma 4, c.p.p., è ammissibile l'appello proposto a mezzo PEC.

Il caso

La Corte d'appello di Torino, con ordinanza dell'11 settembre 2025, ha dichiarato inammissibile l’appello proposto a mezzo PEC dall'imputato avverso la sentenza depositata dal Tribunale di Torino in data 12 maggio 2025, in quanto l’impugnazione non era stata depositata con il mezzo telematico e, dunque, era stata presentata in contrasto con le norme di cui al decreto ministeriale n. 206 del 2024 che impongono l’uso esclusivo delle modalità telematiche a partire dal 1 gennaio 2025.

Avverso tale provvedimento è stato proposto ricorso per cassazione.

Con il primo motivo, il ricorrente ha lamentato che la Corte d'appello ha trascurato di considerare che il deposito telematico non era stato reso possibile da un malfunzionamento del sistema ministeriale. A causa del problema tecnico, l'impugnazione è stata presentata tramite PEC. Su questo profilo, la Corte d'appello aveva invitato il difensore a fornire chiarimenti; di tali chiarimenti il collegio di merito non ha tenuto conto, come non ha considerato il parere contrario all'inammissibilità dell'appello espresso dalla Procura generale presso la Corte d'appello.

La questione

Dal 1° gennaio 2025 (o dal 1° aprile 2025 in relazione a determinati procedimenti) gli atti devono essere depositati presso il tribunale esclusivamente con modalità telematiche, salvo eventuali provvedimenti di sospensione dell'operatività dell'applicativo app adottati dal Presidente del tribunale. È ammissibile il deposito a mezzo PEC di un atto di impugnazione a causa di un malfunzionamento dei sistemi informatici?

Le soluzioni giuridiche

La Corte ha accolto il ricorso.

Dopo aver illustrato la disciplina del malfunzionamento dei sistemi informatici di cui all’art. 175-bis c.p.p., precisando che tale disposizione prevede due ipotesi, quella del malfunzionamento certificato e quella del malfunzionamento non certificato, la Corte di cassazione ha ritenuto che, sebbene non risulti rispettato il presupposto dell’accertamento e dell'attestazione del secondo da parte del dirigente dell'ufficio giudiziario interessato, richiesto dal comma 4 della norma indicata, «le peculiarità del caso inducono a ritenere meritevole di accoglimento la richiesta difensiva di annullamento» dell’ordinanza che ha dichiarato l'inammissibilità dell'appello.

Il caso in esame, infatti, «si colloca nella fase immediatamente successiva a quella in cui, a seguito dell’entrata in vigore delle nuove modalità di deposito introdotte dall’art. 111-bis c.p.p., in considerazione delle problematiche tecniche registratesi, i Presidenti dei Tribunali del distretto di Torino avevano adottato provvedimenti di sospensione dell’uso degli applicativi APP (portale per le Procure) e PDP (portale per gli avvocati), ai sensi dell’art. 175-bis c.p.p.».

Sulla base di tali provvedimenti, il Tribunale di Torino aveva disposto la sospensione dell’uso dell’applicativo per il periodo immediatamente antecedente a quello in cui è stato presentato l’appello in argomento e, cioè, fino al 14 aprile 2025.

La Procura Generale della Repubblica di Torino, inoltre, aveva diramato una nota in cui veniva riconosciuta la possibilità da parte del difensore che avesse incontrato delle difficoltà nell’inserimento degli atti nel portale, di rappresentare la circostanza all’autorità giudiziaria. Sulla scorta di tale nota, verosimilmente, il Procuratore Generale, rispetto all’appello de quo, si era espresso in termini di ammissibilità, ritenendo degne di considerazione le giustificazioni addotte dalla difesa.

Nel caso di specie, pertanto, non si può prescindere dalla particolarità della situazione creatasi e si deve, invece, prescindere dal fatto che non risultano rispettate le formalità che la nuova disciplina richiede in caso di malfunzionamento impeditivo del deposito telematico.

Osservazioni

1. L’art. 1, comma 5, lett. e), della legge delega n. 134 del 2021 ha assegnato al legislatore delegato anche il compito di regolamentare «i casi di malfunzionamento dei sistemi informatici dei domini del Ministero della Giustizia».

In particolare, secondo le direttive della legge – delega:

- occorre prevedere che la parte non incorra in preclusioni o decadenze involontarie a causa degli eventuali problemi tecnici;

- è necessario che «siano predisposte soluzioni al­ternative ed effettive alle modalità telematiche che consentano il tempestivo svolgi­ mento delle attività processuali»;

-occorre, inoltre, che «siano predisposti sistemi di accertamento effettivo e di registrazione del­l’inizio e della fine del malfunzionamento, in relazione a ciascun settore interessato»;

- bisogna, infine, che «sia data tempestiva notizia a tutti gli interessati e comunicazione pubblica del malfunzionamento e del ripristino delle ordinarie condizioni di funzionalità dei sistemi informatici».

Questi principi sono stati recepiti dall’art. 11, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 150/2022 che ha introdotto il nuovo art. 175-bis c.p.p., il quale disciplina proprio i casi di malfunzionamento dei sistemi informatici, distinguendoli in due categorie.

I primi due commi di tale norma, infatti, regolano il caso di malfunzionamento «certificato» dei sistemi informatici dei domini del Ministero della giustizia. Tale ipotesi di disservizio o di interruzione del servizio è “certificata” dal direttore generale per i servizi informativi automatizzati del Ministero della giustizia; è poi «attestata» sul portale dei servizi telematici del Ministero della giustizia; ed infine è «comunicata» dal dirigente dell’ufficio giudiziario, con modalità tali da assicurarne la tempestiva conoscibilità ai soggetti interessati.

Con le medesime modalità è certificato, attestato e comunicato il ripristino del corretto funzionamento dei sistemi.

Le certificazioni, attestazioni e comunicazioni illustrate contengono l’indicazione della data dell’inizio e della fine del malfunzionamento, «registrate», in relazione a ciascun settore interessato, dal direttore generale per i servizi informativi del Ministero della giustizia.

Il comma 4 dello stesso art. 175-bis c.p.p.., invece, regola il malfunzionamento dei sistemi informatici dei domini del Ministero della giustizia «non certificato» dal direttore generale per i servizi informativi automatizzati del Ministero della giustizia. Tale disservizio deve essere «accertato» e «attestato» dal dirigente dell’ufficio giudiziario interessato, che deve comunicare la data di inizio e quella della fine del malfunzionamento ai soggetti interessati con modalità tali da assicurarne la tempestiva conoscibilità.

In entrambe le ipotesi, la soluzione alternativa alle modalità telematiche per il tempestivo svolgimento delle attività processuali è individuata dall’art. 175-bis, comma 3, c.p.p. nella redazione, a decorrere dall’inizio e sino alla fine del malfunzionamento dei sistemi informatici, degli atti e documenti in forma di documento analogico e nel loro deposito con modalità non telematiche.

Degli atti redatti in forma analogica e depositati con modalità non telematiche, peraltro, è assicurata la conversione in formato digitale, essendo quindi garantita la completezza e la continuità del fascicolo informatico nonostante il malfunzionamento. Ai sensi dell’art. 110, comma 4, c.p.p., difatti, «gli atti redatti in forma di documento analogico sono convertiti senza ritardo in copia informatica ad opera dell’ufficio che li ha formati o ricevuti, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la redazione, la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione degli atti e dei documenti informatici».

Inoltre, l’art. 175-bis, comma 3, c.p.p. richiama espressamente l’art. 111-ter, comma 4, c.p.p. e, dunque, il principio secondo cui «le copie informatiche, anche per immagine, degli atti e dei documenti processuali, redatti in forma di documento analogico, presenti nei fascicoli informatici, equivalgono all’originale anche se prive della firma digitale di attestazione di conformità all'originale». Pertanto, è assicurata la piena equivalenza all’originale della copia informatica dell’atto analogico, pur se priva di attestazione di conformità. È comunque indispensabile, in ogni caso, che vengano registrati e attestati tanto la data di inizio, quanto quella della fine del malfunzionamento, perché solo in questo lasso temporale è ammissibile il ricorso alle modalità analogiche per la redazione ed il deposito dell’atto.

Va segnalato che, come si è visto, in relazione ad entrambe le ipotesi è previsto un onere di comunicazione da parte del dirigente dell’ufficio giudiziario, con modalità che non sono state definite in concreto, ma che debbono essere idonee ad assicurare la tempestiva conoscibilità (e non conoscenza effettiva) da parte dei soggetti interessati (nella seconda ipotesi, il dirigente dell’ufficio deve anche accertare il malfunzionamento e non solo comunicarlo, con mezzi idonei, agli interessati).

2. Può capitare il caso in cui la scadenza di un termine stabilito a pena di decadenza sia intervenuto nel corso del malfunzionamento dei sistemi informatici «certificato» dal direttore generale per i servizi informativi automatizzati del Ministero della giustizia (art. 175-bis, commi 1 e 2, c.p.p.) o «accertato e attestato» dal dirigente dell’ufficio giudiziario (art. 175-bis, comma 4, c.p.p.) e la parte sia incorsa nella decadenza, perché non ha fatto ricorso alla modalità analogica per la prosecuzione dell’attività giudiziaria.

Tale ipotesi è regolata dall’art. 175-bis, comma 5, c.p.p. con il richiamo alla disposizione di cui all’art. 175 c.p.p.: la parte interessata, ai fini della restituzione in termini, è tenuta a dimostrare che la decadenza è intervenuta per caso fortuito o forza maggiore (si pensi, per esempio, al caso in cui non vi sia stata tempestiva comunicazione del malfunzionamento o al caso in cui, nonostante la tempestività delle comunicazioni, siano intervenuti altri fattori estranei che rivestono la natura e le caratteristiche del caso fortuito o della forza maggiore previsti dall’art. 175 c.p.p. e che abbiano impedito l’impiego della modalità analogica).

Il ritorno alla forma analogica per la formazione ed il deposito degli atti processuali, peraltro, avviene in forza di una regola generale e non in base ad una specifica autorizzazione del dirigente del singolo ufficio, a differenza di quanto previsto, nella vigenza della normativa emergenziale, da una disposizione che ha costituito fonte di disomogeneità di soluzioni nella pratica nei diversi uffici giudiziari.

I casi di malfunzionamento, dunque, non possono costituire causa di proroga o sospensione di diritto dei termini processuali, ma al più possono determinare la restituzione in termini ex art. 175, comma 2, c.p.p. se derivanti da caso fortuito o forza maggiore. Anche in questo caso è stata superata la disciplina emergenziale che, all’art. 24, comma 2-bis, d.l. n. 137/2020, stabiliva, per il caso di malfunzionamento, che «il termine di scadenza per il deposito degli atti di cui ai commi 1 e 2 è prorogato di diritto fino al giorno successivo al ripristino della funzionalità del Portale».

La scelta del legislatore delegato di non considerare il malfunzionamento come causa di proroga o sospensione di diritto dei termini processuali, in ogni caso, presenta implicazioni molto delicate.

Il cattivo funzionamento del sistema informatico, infatti, può tanto impedire il tempestivo deposito dell’atto (situazione cui si può rimediare, come si è visto, ricorrendo alla redazione in forma di documento analogico), quanto impedire, in concreto, l’accesso al fascicolo informatico, con eventuali riflessi anche sull’attività processuale da svolgere in analogico: basti pensare al Tribunale del Riesame che deve adottare una decisione sulla libertà personale dell’indagato entro termini perentori e che disponga del solo fascicolo informatico al quale, però, non può accedere a causa del malfunzionamento o al difensore che deve depositare un’istanza de libertate o comunque urgente per la cui predisposizione necessita dell’accesso al fascicolo informatico impedito dal guasto tecnico o, ancora, al pubblico ministero che debba procedere alla convalida di un arresto e che disponga solo di atti depositati per via telematica e contenuti in un fascicolo informatico momentaneamente inaccessibile. In tutte queste situazioni, l’art. 175-bis, comma 5, c.p.p. non ha ritenuto di prevedere eccezioni al rispetto dei termini perentori stabiliti dal codice processuale, ravvisando nel meccanismo di rimessione in termini di cui all’art. 175 c.p.p. lo strumento per la tutela dei diritti fondamentali eventualmente lesi.

La soluzione normativa illustrata, d’altra parte, sottende necessariamente un onere aggiuntivo di diligenza nell’impiego degli strumenti tecnologici da parte di tutti gli operatori della giustizia. Essi, per esempio, dovrebbero provvedere ad un continuo e tempestivo back up dei dati necessari allo svolgimento delle attività processuali. Tale onere di diligenza, però, è già stato attribuito all’utente del servizio dalla giurisprudenza in tema di notificazioni a mezzo PEC

L’onere di diligenza, inoltre, nella sostanza non si rivela troppo diverso – seppur trasposto nel mondo digitale - da quello inerente alla tenuta e conservazione del fascicolo cartaceo, la cui eventuale distruzione o perdita, anche accidentale e imprevista, certamente non ha alcun riflesso sulla prosecuzione del processo, salvo l’obbligo di procedere alla relativa ricostruzione.

3. La particolarità del caso di specie è rappresentata dal fatto che la Corte di cassazione ha rilevato che le regole previste dall’art. 175-bis c.p.p., in particolare quelle relative al malfunzionamento non certificato, non sono state rispettate.

Il disservizio, infatti, nel caso in esame, non è stato accertato ed attestato dal dirigente dell'ufficio giudiziario, né è stato comunicato con modalità tali da assicurare la tempestiva concedibilità ai soggetti interessati della data e dell'orario di inizio e fine del malfunzionamento.

Ciò nonostante, la Corte ha ritenuto che, in ragione del malfunzionamento, l'impugnazione potesse essere depositata in modo analogico e, di conseguenza, a mezzo PEC, cioè con la modalità che può essere adoperata quando è possibile l'impiego di mezzi non telematici, valorizzando il fatto che l'appello è stato proposto «a ridosso dell'entrata a regime del portale di deposito telematico».

Pur rilevandosi che la decisione è ispirata al principio del raggiungimento dello scopo ed a quello del favor impugnationis, vanno comunque espresse perplessità rispetto ad una pronuncia che pare eludere l’applicazione di una disposizione del codice di rito. L’art. 175-bis, comma 5, c.p.p., d’altra parte, prevede la possibilità di ricorrere al meccanismo di rimessione in termini di cui all’art. 175 c.p.p., individuando in quest’ultimo lo strumento per la tutela dei diritti fondamentali eventualmente lesi.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.