Chiarimenti sui parametri di liquidazione del compenso per attività di liquidazione della società

La Redazione
29 Aprile 2026

Con il P.O. 126/2025, pubblicato il 29 aprile 2026, il CNDCEC ha chiarito quale sia il parametro di cui al D.M. n. 140/2012 da applicare nel caso di liquidazione del compenso per l’attività di liquidazione di una società, svolta da un iscritto all’albo nominato dal Tribunale dopo per aver accertato la sussistenza di una causa di scioglimento di cui all’art. 2484 n. 3 c.c., in cui il liquidatore ha prima proseguito la gestione ordinaria e successivamente ceduto in blocco l’intero complesso aziendale.

Il Consiglio Nazionale risponde ad un quesito del Consiglio dell’Ordine di Lamezia Terme con cui si chiedeva, in particolare:

  • se il compenso debba essere determinato esclusivamente ai sensi dell’art. 20 D.M. n. 140/2012 relativo alle “Liquidazioni di aziende” oppure se trovi applicazione l’art. 19 del D.M. citato relativo all’ “Amministrazione e custodia”;
  • se nel caso di cessione di azienda ad un terzo soggetto, incluse tutte le passività, il “totale dell’attivo realizzato” debba essere determinato in base al corrispettivo di vendita dell’azienda oppure sulla sommatoria del corrispettivo di vendita e dell’importo delle passività cedute

Il documento richiama l’art. 15 D.M. n. 140/2012, che indica quali attività tipiche del dottore commercialista sia l’amministrazione e custodia [lett. a)] e sia la liquidazione di aziende [lett. b)]. Non riportando la norma alcuna descrizione di tali attività, si legge, «l’attrazione all’una piuttosto che all’altra dipende dall’attività professionale esercitata in concreto dal professionista».

Nel caso esposto nel quesito, in particolare, «appaiono confacenti alla liquidazione del compenso dell’attività professionale esercitata i parametri di cui all’art. 20 D.M. n. 140/2012 e il Riquadro 2 dell’allegata Tabella C», con la precisazione che «ove il proseguimento della gestione ordinaria della società da liquidare non sia temporaneo, abbia prevalentemente impegnato le attività del professionista, sia in termini di tempo sia in termini di attività esercitate, e sia doveroso ed indispensabile per il diligente perseguimento delle finalità connesse alla liquidazione, circostanze queste da accertare caso per caso, dovranno ritenersi confacenti alla liquidazione del compenso dell’attività professionale esercitata anche i parametri di cui all’art. 19 D.M. n. 140/2012 e il Riquadro 1 dell’allegata Tabella C».

Quanto al secondo quesito, il CNDCEC chiarisce che la liquidazione del compenso del liquidatore debba basarsi sull’applicazione:

a) delle percentuali previste sul totale dell’attivo effettivamente realizzato, comprendendo in questa voce il corrispettivo incassato per la cessione dell’azienda (dato dalla differenza tra attività cedute e passività accollate);

b) delle percentuali previste sul totale del passivo accertato dal liquidatore e gestito durante tutta la fase di liquidazione, che comprende anche i debiti e le passività accollate al cessionario dell’azienda.

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