Ordini di protezione e Riforma Cartabia: tutela delle vittime e limiti in caso di detenzione
30 Aprile 2026
La Riforma Cartabia ha previsto una corsia preferenziale per le vittime di violenza domestica e di genere attraverso un procedimento speciale regolato dagli articoli 473-bis.40 e seguenti del Codice di Procedura Civile. Detto procedimento è funzionale ad assicurare un’azione rapida ed efficace in risposta alle situazioni di abusi familiari, riducendo il rischio di vittimizzazione secondaria e affrontando con urgenza le dinamiche violente che possono emergere nei contesti familiari. Si precisa che la violenza domestica comprende tutti gli atti di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all’interno della famiglia o tra partner, indipendentemente dal fatto che l’aggressore coabiti o meno con la vittima. I procedimenti con allegazioni di violenza di genere sono normati, in particolare, agli artt.473-bis.40 ss. c.p.c., che dettano un sub procedimento speciale rispetto a quello tratteggiato dalle norme sul rito unico in materia di famiglia di cui agli artt. 473-bis e ss. c.p.c. stabilendo che nei procedimenti familiari in cui siano allegati abusi familiari o condotte di violenza domestica o di genere poste in essere da una parte nei confronti dell'altra o dei figli minori, è possibile ricorrere al Giudice Civile per richiedere adeguate misure di salvaguardia e protezione (c.d. ordini di protezione) previste dall’art. 473-bis.70 e seguenti c.p.c. Tra queste si annoverano l’ordine di cessazione della condotta pregiudizievole, l’allontanamento dalla casa familiare del coniuge o del convivente che ha tenuto la condotta pregiudizievole, il divieto di avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dal beneficiario dell’ordine di protezione, ed in particolare al luogo di lavoro, al domicilio della famiglia d’origine, ovvero al domicilio di altri prossimi congiunti o di altre persone ed in prossimità dei luoghi di istruzione dei figli della coppia). Nel ricorso presentato per invocare l’adozione della misura di protezione dovranno anche essere indicati gli eventuali procedimenti, pendenti o definiti, relativi alle violenze (art. 473-bis.41 c.p.c.). Accanto alla disciplina generale dei procedimenti con allegazioni di violenza di genere, vi è poi anche la disciplina speciale (Sezione VII) che riguarda l'adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari normati dagli artt. 473-bis.69 ss. c.p.c. Tale norma prevede che quando la condotta del coniuge o di altro convivente è causa di grave pregiudizio all’integrità fisica o morale ovvero alla libertà dell’altro coniuge o convivente o di un minore, il Giudice su istanza di parte possa adottare con decreto uno o più dei provvedimenti di cui all’art. 473-bis.70 c.p.c. È stato ampliato l’ambito di applicazione dell’istituto, avendo il legislatore espressamente previsto con tale norma che l’adozione degli ordini di protezione possa essere richiesta anche dopo che sia cessata la convivenza fra coniugi o conviventi. L’effetto dell’adozione degli ordini di protezione non è infatti solo quello di porre fine ad una situazione di convivenza turbata, ma soprattutto quello di impedire il protrarsi di comportamenti violenti in ambito familiare. La finalità della misura è quindi la prevenzione del pregiudizio, essendo diretta a evitare l'aggravamento del danno se già in atto o a evitarne l'insorgenza se ancora non si sia prodotto. Fatte tali doverose premesse di carattere prettamente normativo e venendo al quesito posto ritengo che la detenzione in carcere del padre (e almeno fino a quando la stessa permanga) sia ostativa ad una eventuale richiesta di una misura di protezione non potendosi ravvisare nel caso di specie i presupposti previsti di legge per poterla invocare. Sebbene l’istituto delle misure di protezione possa trovare applicazione anche a seguito della cessazione della convivenza ritengo che lo stato detentivo (che implica la totale privazione della libertà personale tra qui anche quella di spostamento) faccia gioco forza venir meno il presupposto cardine richiesto dal legislatore perché possa essere emesso un ordine di protezione e rappresentato, come detto, dalla sussistenza del grave pregiudizio all’ integrità, fisica o morale, o alla libertà dell’altro coniuge o del convivente. Gli ordini di protezione sono del resto misure temporanee (la loro durata non può essere superiore ad un anno e può essere prorogata solo per gravi motivi), caratterizzate dal requisito dell’urgenza, volte ad emendare, con effetti provvisori e temporanei, una situazione pregiudizievole, correlata ad una fattispecie di convivenza dai caratteri violenti o comunque potenzialmente capaci di arrecare danno, fisico o morale, ai membri del consesso familiare. Situazione che difficilmente potrebbe realizzarsi fino a quando la persona contro cui si chiede la misura di protezione resta detenuta in una struttura carceraria (anche se sia già disposta prima dell’arresto la misura dell'allontanamento dalla casa familiare, il divieto di comunicazione e il divieto di dimora nel Comune). Diverso sarebbe, invece, se fosse disposta la scarcerazione. Essendo le misure di protezione finalizzate a creare un "binario di protezione" che impedisca al maltrattante di continuare a esercitare controllo o violenza sulla persona, la reiterazione di tale condotta potrebbe giustificare l’eventuale deposito di un ricorsoex artt. 473-bis.69 anche solo per chiedere la proroga della misura precedentemente adottata prima dell’arresto. Il ricorso ex artt. 473-bis.41 c.p.c. e artt. 473-bis.69 c.p.c. è volto a richiedere degli strumenti rapidi di tutela della persona in ordine al fenomeno della violenza nelle relazioni familiari. Ma tale rapidità deve essere anche giustificata dalla sussistenza di una situazione di urgenza e grave pregiudizio che difficilmente potrebbe ravvisarsi durante il periodo di detenzione. |