Offerta economica, mancata produzione del progetto di assorbimento e soccorso istruttorio
30 Aprile 2026
La sentenza in commento riguarda il contezioso relativo ad un provvedimento di esclusione da una gara (relativa all’affidamento dei servizi manutentivi negli immobili di proprietà o in uso alle società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane) motivato dalla mancata presentazione all’interno dell’offerta economica del progetto di assorbimento (come previsto dal disciplinare della procedura). Secondo parte ricorrente l’esclusione sarebbe illegittima poiché la mancata allegazione del progetto di assorbimento costituirebbe una carenza meramente documentale, sanabile mediante attivazione del soccorso istruttorio. L’amministrazione resistente, invece, ha sostenuto la piena legittimità dell’esclusione, evidenziando che il progetto di assorbimento costituirebbe, ai sensi degli artt. 57 e 102 del d.lgs. n. 36/2023 e della lex specialis di gara, elemento essenziale e strutturale dell’offerta economica, la cui mancanza comporta l’automatica esclusione e non sarebbe sanabile mediante soccorso istruttorio. Sul punto il Collegio osserva, in linea con l’orientamento della propria sezione, che nel vigente assetto normativo delineato dagli artt. 57 e 102 del d.lgs. n. 36/2023, il progetto di assorbimento non riveste carattere meramente formale, bensì integra un elemento necessario e strutturale dell’offerta economica, funzionale alla verifica della sua serietà, attendibilità e sostenibilità sin dalla fase di gara. In tal senso il Collegio rinvia ai precedenti della sua stessa sezione del 4 dicembre 2025 nn. 21832 (sentenza confermata da Cons. Stato n. 2878/2026), 21833 (sentenza confermata da Cons. Stato n. 2879/2026), 21834 e 21891 (sentenza confermata da Cons. Stato n. 2877/2026), riferiti alla medesima procedura di gara, secondo i quali «integrando il progetto di assorbimento un elemento intrinseco e strutturale dell’offerta economica, la sua omissione non può essere soccorribile», atteso che l’art. 101 del d.lgs. n. 36/2023 consente l’integrazione postuma esclusivamente della documentazione amministrativa, «con esclusione espressa della documentazione che compone l’offerta tecnica e l’offerta economica». Sempre secondo il Collegio, la medesima Sezione ha altresì chiarito che «la mancata allegazione del progetto di assorbimento non è risolvibile mediante un mero chiarimento né è riconducibile a un errore materiale», poiché essa «identifica una lacuna sostanziale dell’offerta, idonea ad incidere sulla possibilità per la stazione appaltante di verificare la legittimità e la congruità della proposta». Ne consegue che l’attivazione del soccorso istruttorio si tradurrebbe in una inammissibile integrazione postuma dell’offerta, in violazione del principio della par condicio tra concorrenti. Nel caso di specie, inoltre, la lex specialis di gara prevedeva espressamente che, all’interno della busta economica e a pena di esclusione, venisse allegato il progetto di assorbimento, sicché l’amministrazione si è limitata a dare coerente applicazione a una clausola chiara e univoca, conforme alla disciplina codicistica e alla lettura che di essa ha dato la giurisprudenza dell’adito T.A.R. Lazio. Alla luce di tali considerazioni, deve ritenersi che la mancata allegazione del progetto di assorbimento integri una carenza sostanziale dell’offerta economica non emendabile mediante soccorso istruttorio, con conseguente legittimità dell’esclusione disposta dalla stazione appaltante. |