Inammissibilità dell’accertamento a fini risarcitori con riferimento all’azione di accesso
30 Aprile 2026
L'appello contro l'ordinanza che abbia accolto l'istanza di accesso, ai sensi dell’art. 116, comma 2, c.p.a., è improcedibile qualora sia intervenuta, nelle more, l’ostensione dei documenti richiesti. Non è applicabile l’art. 34, comma 3, c.p.a., che riguarda esclusivamente l’accertamento dell’illegittimità del provvedimento nell’ambito dell’azione di annullamento, dalla quale la materia dell'accesso è esclusa. In ogni caso, qualora l’ostensione sia conseguenza diretta del comportamento successivo e collegato all’ordinanza impugnata, ai sensi dell’art. 116, comma 2, c.p.a., non assume rilievo l'accertamento della legittimità o meno della decisione originaria dell’Amministrazione—che aveva negato l’accesso—rispetto al diritto di accesso fatto valere dal ricorrente in primo grado. |