Inammissibilità dell’accertamento a fini risarcitori con riferimento all’azione di accesso

Redazione Scientifica Processo amministrativo
30 Aprile 2026

L’appello contro l’ordinanza che ha accolto l’istanza di accesso ex art. 116, comma 2 c.p.a., è improcedibile se, nelle more, vi è stata ostensione dei documenti. L’art. 34, comma 3, c.p.a. non si applica, poiché riguarda solo l’azione di annullamento, diversa da quella sull’accesso. Se l’ostensione deriva dal comportamento successivo all’ordinanza impugnata, non rileva la legittimità della decisione originaria dell’amministrazione rispetto al diritto d’accesso del ricorrente. 

L'appello contro l'ordinanza che abbia accolto l'istanza di accesso, ai sensi dell’art. 116, comma 2, c.p.a., è improcedibile qualora sia intervenuta, nelle more, l’ostensione dei documenti richiesti. Non è applicabile l’art. 34, comma 3, c.p.a., che riguarda esclusivamente l’accertamento dell’illegittimità del provvedimento nell’ambito dell’azione di annullamento, dalla quale la materia dell'accesso è esclusa. In ogni caso, qualora l’ostensione sia conseguenza diretta del comportamento successivo e collegato all’ordinanza impugnata, ai sensi dell’art. 116, comma 2, c.p.a., non assume rilievo l'accertamento della legittimità o meno della decisione originaria dell’Amministrazione—che aveva negato l’accesso—rispetto al diritto di accesso fatto valere dal ricorrente in primo grado.  

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