Ricorso per cassazione del P.M. avverso le sentenze di proscioglimento per i reati a citazione diretta

La Redazione
30 Aprile 2026

A seguito della novella del 2024, ex lege 9 agosto 2024, n. 114, l'art. 593 c.p.p. vieta l'appello del Pubblico Ministero avverso le sentenze di proscioglimento per i reati per i quali l'azione penale è esercitata nelle forme della citazione diretta a giudizio. 

In tema di impugnazioni, il pubblico ministero, a seguito della novellazione dell'art. 593, comma 2, c.p.p. ad opera dell'art. 2, comma 1, lett. p), legge n. 114/2024, può proporre ricorso per cassazione avverso le sentenze di proscioglimento per i reati elencati dall'art. 550, commi 1 e 2, c.p.p. pronunziate successivamente al 25 agosto 2024, data di vigenza della legge citata, deducendo tutti i motivi di cui all'art. 606 c.p.p. (Cass. pen., sez. II, 16 aprile 2025, n. 17493, Rv. 288029 – 01).

Va anche precisato che, avendo la novella citata vietato l’appello del pubblico ministero avverso le sentenze di proscioglimento emesse dal giudice monocratico per tutti i reati a citazione diretta, ma nulla avendo previsto in tema di ricorso per cassazione, alcuna limitazione nella proposizione dei motivi di ricorso incontra l’impugnazione dello stesso organo della pubblica accusa.

Pertanto, in sede di ricorso per cassazione avverso le sentenze di proscioglimento pronunciate per i reati di cui all’art. 550, commi 1 e 2, c.p.p., il pubblico ministero potrà dedurre tutti i motivi di ricorso elencati nell’art. 606 c.p.p., e cioè sia doglianze in tema di violazione di legge che difetto di motivazione, per contraddittorietà o manifesta illogicità della stessa, anche sotto il profilo del travisamento della prova decisiva.

Va inoltre evidenziato – rientrando la censura proposta dal pubblico ministero nel paradigma della  manifesta illogicità – che, in materia di ricorso per cassazione, perché sia ravvisabile la manifesta illogicità della motivazione considerata dall'art. 606, primo comma, lett. e), c.p.p., la ricostruzione contrastante con il procedimento argomentativo del giudice, deve essere inconfutabile, ovvia, e non rappresentare soltanto un’ipotesi alternativa a quella ritenuta in sentenza (Cass. pen., sez. VI, 4 dicembre 2020, n. 2972, dep. 2021, Rv. 280589 – 02; Cass. pen., sez. I, 11 novembre 1998, n. 13528, Rv. 212054).

Tale inconfutabilità, inoltre, non può essere il risultato di una valutazione soggettiva e opinabile del giudice e/o del ricorrente, ma deve emergere dal contrasto con una massima di esperienza, il che accade quando il ragionamento  valorizzi una congettura personale e non sia fondato su un giudizio ipotetico a contenuto generale, indipendente dal caso concreto, fondato su ripetute esperienze ma autonomo da esse e valevole per nuovi casi, cioè un’ipotesi non fondata sull’id quod plerumque accidit, insuscettibile di verifica empirica (in tal senso, cfr. Cass. pen., sez. I, 4 dicembre 2020, n. 16523, Rv. 281385 – 01; Cass. pen., sez. VI, 28 maggio 2014, n. 36430, Rv. 260813 – 0).

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