Concordato preventivo con riserva: misure “protettive atipiche” e misure cautelari a tutela dei soci garanti

La Redazione
29 Aprile 2026

La pronuncia affronta il tema della concedibilità di misure protettive atipiche a tutela del patrimonio dei soci garanti nell’ambito di una procedura di accesso con riserva a uno strumento di regolazione della crisi.

Una società, contestualmente alla domanda di accesso ad uno strumento di regolazione della crisi e dell’insolvenza con riserva di deposito di documentazione ex art. 44 d.lgs. n. 14/2019 (Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, c.c.i.i.), chiedeva la concessione di misure “protettive atipiche” invocando l’applicazione dell’art. 54, comma 2, terzo periodo, c.c.i.i. a tutela del patrimonio dei soci.

Preliminarmente, il Tribunale chiarisce che, alla luce della modifica dell’art. 54, comma 2, terzo periodo, c.c.i.i., le misure protettive atipiche presuppongono il deposito di una domanda “piena” di strumento di regolazione, non essendo astrattamente ammissibili nella fase meramente prenotativa ex art. 44 c.c.i.i.

Tale limite non preclude, tuttavia, l’esame della domanda, ben potendo operarsi una riqualificazione come richiesta di misure cautelari ai sensi dell’art. 54, comma 1, c.c.i.i.

In ordine alla possibilità di estendere gli effetti delle misure protettive ai soci garanti, il Tribunale si esprime in senso positivo.

La decisione valorizza la funzione strumentale delle misure protettive e cautelari, dirette a «favorire il buon esito delle negoziazioni finalizzate alla individuazione dello strumento di regolazione della crisi o dell’insolvenza ed alla elaborazione del relativo piano di ristrutturazione» nonché ad «assicurare, in via provvisoria, gli effetti dello strumento prescelto». Il Tribunale, in tutto ciò, è tenuto ad accertare positivamente «la strumentalità tra le misure richieste dal debitore e le trattative con le parti interessate dal piano di ristrutturazione ovvero la soluzione della crisi prescelta dall’impresa». Inoltre, data la natura cautelare dei provvedimenti in esame, la loro concessione sarà inevitabilmente condizionata al riscontro dei requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora.

Nel caso in esame, la domanda cautelare di estensione degli effetti delle misure protettive ai soci garanti merita accoglimento, sussistendo ambedue i presupposti del fumus bonis iuris e del periculum in mora, limitatamente alla domanda di disporre il divieto nei confronti di tutti i creditori di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sui beni dei soci fideiussori e di sospensione delle procedure esecutive intraprese nei loro confronti.

Il Tribunale di Nola richiama anche la giurisprudenza più recente, pronunciatasi a favore della possibilità di estendere le misure protettive in favore dei terzi garanti (Tribunale di Brescia del 17 aprile 2025, in materia di composizione negoziata, Tribunale Modena, 8 marzo 2025).

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