Il socio moroso di S.p.A.

30 Aprile 2026

All’atto di costituzione della società per azioni, o a seguito dell’esecuzione di un aumento a pagamento (reale) del capitale sociale, il socio conferente denaro in società si obbliga a versare a favore della s.p.a. l’importo secondo modalità e scadenze prestabilite oppure indicate dall’organo di amministrazione. Pertanto, si intende per socio “moroso” quel soggetto (persona fisica o giuridica) avendo sottoscritto, in sede di costituzione della società, i conferimenti da imputare al capitale sociale, risulta essere in mora con i versamenti.

Conseguenze su intervento e voto in assemblea e nella percezione degli utili

Il dettato normativo (art. 2344, comma 4, c.c.) prevede che il socio in mora nei versamenti non può esercitare il diritto di voto.

Deve essere chiarito se la sanzione in questione si riferisca alla persona del socio ovvero alle sole azioni c.d. scoperte, ossia non ancora liberate nel loro importo totale. Accedendo alla seconda ipotesi, il socio titolare del pacchetto azionario rimarrebbe nella piena legittimità di partecipare in assemblea e votare per le altre azioni regolarmente coperte e liberate dalla prestazione del socio.

Il legislatore limita la capacità del socio moroso di influire sul procedimento decisionale delle società, ma non dice nulla sugli altri diritti amministrativi e patrimoniali.

Volendo comprendere il meccanismo societario in tema di azioni del socio moroso nel versamento del dovuto, tali azioni non sono istituzionalmente prive del diritto di voto, con ciò potendosi attribuire al socio in mora il diritto di intervento in assemblea ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 2370, comma 1, e 2368, comma 3, c.c., nonché il diritto di impugnare le delibere.

In tema di diritto di voto del socio moroso, la Cassazione si è espressa nel senso che il socio moroso di S.r.l. non può votare nelle decisioni assembleari ma non perde il diritto di controllo sugli affari sociali: il socio moroso di società a responsabilità limitata non è ammesso, quindi, secondo il disposto dell’art. 2466 c.c., ad esprimere il proprio voto nelle decisioni assembleari, ma non perde anche il diritto di controllo sugli affari sociali, ai sensi dell’art. 2476 , comma 2, c.c., sino a che resti parte della compagine societaria in esito al procedimento intrapreso dagli amministratori (in tal senso, Cass. civ., 21 gennaio 2020, n. 1185).

Più di recente, il Tribunale di Milano, ha espresso il principio secondo cui anche il socio moroso può impugnare la delibera di approvazione del bilancio: infatti, ai sensi dell’art. 2379, comma 1, c.c., la delibera di approvazione del bilancio d’esercizio può essere impugnata da chiunque vi abbia interesse, pertanto, rientra nell’alveo dei legittimati anche il socio moroso nei conferimenti. Questi, infatti, pur non avendo diritto di partecipare al voto in sede assembleare, in quanto appunto moroso rispetto al versamento della quota capitale sottoscritta, risulta legittimato a impugnare la delibera, in quanto titolare di un legittimo interesse a contestare il bilancio ritenuto in violazione dei principi contabili (in tal senso, Trib. Milano, Sez. Spec. Impresa, 27 ottobre 2022).

Tuttavia, ciò che occorre verificare, caso per caso, è che il socio (moroso) non agisca intenzionalmente ai danni della società, precostituendosi l’opportunità di intervenire in assemblea, votare e, nel caso, esercitare il diritto di impugnativa al solo fine di arrecare un danno all’ente; valga chiarire che tale eventualità deve essere accuratamente valutata dagli organi della società in prima battuta, per essere poi sottoposta all’attenzione dell’organo giudicante il quale potrà rintracciare l’agire in frode o in abuso del proprio diritto all’esito di validi elementi probatori.

In riferimento ai diritti patrimoniali, e in particolare con riguardo al diritto di percepire l’utile, si ritiene che il socio moroso abbia diritto alla percezione agli utili in distribuzione finché resta titolare delle azioni.

Tuttavia, persistendo il debito del socio moroso verso la società per i versamenti ancora non eseguiti, nasce, naturalmente, il diritto della società di compensare il credito da conferimento con il debito da corresponsione degli utili.

La procedura di messa in mora del socio moroso

Se il socio non esegue i pagamenti dovuti, decorsi quindici giorni dalla pubblicazione di una diffida nelle Gazzetta Ufficiale della Repubblica, gli amministratori, se non ritengono utile promuovere azione per l’esecuzione del conferimento, offrono le azioni agli altri soci (compresi quelli che rivestono la qualità di amministratori), in proporzione della loro partecipazione per un corrispettivo non inferiore ai conferimenti ancora dovuti.

In mancanza di offerte possono far vendere le azioni a rischio e per conto del socio, a mezzo di una banca o di un intermediario autorizzato alla negoziazione nei mercati regolamentati.

La disciplina normativa tende a bilanciare l’interesse del socio a mantenere le proprie azioni, rispettando l’obbligo di versamento nel termine perentorio di legge, e l’interesse della società a che le azioni vengano liberate in funzione dell’integrale versamento del capitale sociale sia per la tutela dell’ente che dei terzi creditori della società stessa.

Nella procedura in oggetto vige il medesimo principio operante nella fase dell’aumento del capitale sociale, vale a dire l’offerta in opzione delle azioni non liberate a favore degli altri soci (chiaramente in regola nel versamento del proprio conferimento).

Va chiarito, tuttavia, che in caso di aumento del capitale il valore alla base dell’opzione è la tutela del socio a vedere inalterata la propria posizione in sede assembleare e in termini patrimoniali. In caso di collocazione delle azioni non liberate, invece, la tutela non è la medesima, vigendo la tutela dell’ente a vedere il proprio capitale sociale integralmente versato.

Valga evidenziare un profilo critico della normativa: la norma fa riferimento ai “pagamenti”, con ciò apparendo applicabile la disciplina direttamente solo ai conferimenti in denaro, mentre appare discusso se la normativa possa estendersi anche ai conferimenti in natura, ad esempio in caso di evizione subita dalla società di un immobile conferito in proprietà oppure di perimento del bene conferito in godimento. (sul dibattuto tema dell’interpretazione della “quota” che rappresenta il conferimento, tra i tanti si veda, Valzer, La mancata esecuzione dei conferimenti, in S.R.L. Commentario dedicato a Giuseppe B. Portale, a cura di Dolmetta – Presti, Giuffrè, Milano, 2011; Zanarone, Della società a responsabilità limitata, in Il Codice Civile Commentario, fondato da Schlesinger diretto da Busnelli, I, Giuffrè, Milano, 2010).

La riflessione ermeneutica tende a far propendere per la soluzione positiva, in modo da ritenere sussumibile nella disciplina tutti i tipi di conferimenti in quanto l’art. 2344 c.c. è un’applicazione generale della disciplina sull’inadempimento; a ben ragionare, difatti, si può di certo ritenere applicabile l’art. 2344 c.c. alle ipotesi di inadempimento conseguente alla conversione coattiva derivante dalle garanzie di cui agli artt. 2254e 2255 codice civile o volontaria, a seguito del perimento del bene conferito a titolo di in godimento.

Decadenza ed esclusione del socio: riduzione del capitale sociale

Qualora la vendita non possa avere luogo per mancanza di compratori, gli amministratori possono dichiarare decaduto il socio trattenendo le somme riscosse, salvo il risarcimento dei maggiori danni. In questa ipotesi ha luogo l’esclusione del socio moroso, le cui azioni devono essere rimesse in circolazione.

Sotto il profilo squisitamente giuridico, appare corretto ritenere che tali azioni debbano essere attribuite temporaneamente alla società, con conseguente applicazione della disciplina sulle azioni proprie; sul piano della titolarità tali azioni sono, quindi, da considerarsi come in una fase di quiescenza, in attesa o di essere assegnate a terzi o di essere annullate a seguito della riduzione del capitale sociale (vedi M. Cian,  Invalidità e inesistenza delle deliberazioni e delle  decisioni dei soci nel nuovo diritto societario, in Riv. soc., 2004, 759).

Difatti, la disciplina positiva prevede che le azioni non vendute, se non possono essere rimesse in circolazione entro l’esercizio in cui fu pronunziata la decadenza del socio moroso, devono essere estinte con la corrispondente riduzione del capitale.

In tema di riduzione del capitale, come già indicato, le azioni del socio moroso devono essere, in prima istanza, offerte agli altri soci e, in mancanza di offerte da parte degli stessi, a terzi. Se non vi sono acquirenti, l’organo amministrativo può dichiarare decaduto il socio, rimettendo le azioni in circolazione entro l’esercizio in cui è stata pronunziata la decadenza, ma se ciò non è possibile, queste devono essere annullate deliberando una riduzione del capitale.

Dalla lettura combinata della disciplina delle azioni del socio moroso e di quella in tema di riduzione del capitale sociale sorgono non poche criticità applicative.

In tema di competenza, trattandosi di una riduzione obbligatoria, appare preferibile accedere alla ricostruzione positiva per cui la competenza a deliberare spetti all’assemblea straordinaria, come, d’altronde, sostenuto per la riduzione a seguito della revisione di stima dei conferimenti in natura ex art. 2343 c.c., trattandosi nella sostanza di una modifica dell’atto costitutivo.

Ancor più interessante sotto il profilo pratico è comprendere la natura giuridica di tale riduzione del capitale: se reale a seguito della volontà della società e dei soci o se nominale, quindi, per perdite accertate dall’organo di amministrazione. In tema, la giurisprudenza di legittimità (sentenza della Cassazione n. 1185 del 2020) ha, di recente, chiarito che in caso di esclusione del socio moroso, la riduzione del capitale ad essa conseguente si configura quale riduzione nominale per la parte corrispondente ai conferimenti non eseguiti e come riduzione reale per la parte che, invece, era stata liberata dai conferimenti effettuati dal socio.

Pertanto, appare possibile sostenere che siamo di fronte ad una ipotesi di riduzione c.d. mista: nominale per la parte di capitale ancora non versata e reale per la parte di capitale già versata.

Seguendo il ragionamento dei giudici, si ritiene che non sia necessario applicare la disciplina di cui all’art. 2445 c.c., in quanto tale riduzione sarebbe immediatamente efficace. La perdita derivante dalla fattispecie in oggetto risulta qualificabile come “economica” e non “giuridica”, pertanto gravante soltanto sul socio moroso e non sulla totalità dei soci e, come tale, non rilevante ai sensi di legge.

In conclusione

La decadenza del socio moroso nei versamenti costituisce la naturale reazione della società di fronte all’inadempimento dell’obbligazione principale che il socio ha nei confronti della società, con la conseguenza che i diritti – amministrativi e patrimoniali – del socio (moroso) cambiano e si adeguano alla mutata situazione contingente del socio.

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