Sostituzione della pena detentiva e rigetto fondato sulla prognosi di insolvenza dell’imputato

04 Maggio 2026

L’art. 58 legge n. 689/1981 prescrive che «la pena detentiva non può essere sostituita quando sussistono fondati motivi per ritenere che le prescrizioni non saranno adempiute dal condannato»: il giudice può negare il beneficio valorizzando specifiche situazioni di fatto che lascino presumere il futuro inadempimento da parte del reo?

Questione controversa

Ci si chiede se, in tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, il giudice possa rigettare la richiesta di applicazione della pena pecuniaria formulata dall’imputato quando elementi oggettivi inducano a formulare una prognosi negativa in ordine alla sua capacità di adempimento.

Possibili soluzioni 
Prima soluzione Seconda soluzione

Ad avviso del prevalente orientamento della giurisprudenza di legittimità, poiché l'art. 58 l. n. 689/1981 conferisce al giudice il potere discrezionale di concedere la conversione della pena, il beneficio deve essere negato quando sussistono fondati motivi per ritenere che le prescrizioni non saranno adempiute: la prognosi negativa deve, tuttavia, essere formulata ai sensi dei parametri di cui all'art. 133 c.p., dovendo il giudice valutare sia le modalità del fatto, sia la negativa personalità dell'imputato, e non può estendersi anche alle condizioni economiche e patrimoniali del reo.

Si è altresì evidenziato che, avendo il legislatore individuato un tasso minimo di conversione giornaliero abbastanza contenuto, il giudice è tenuto a determinare la pena sostitutiva in maniera tale, per un verso, da valorizzare le peculiari condizioni economiche e patrimoniali dell’imputato, e, per altro verso, da garantire il rispetto delle prerogative rieducative e di prevenzione che sono ineludibile componente della funzione della pena in generale e, dunque, anche della pena sostitutiva: ma, si è precisato, neppure l'eventuale incertezza sulle condizioni economiche dell'imputato, dovuta alla opacità delle allegazioni difensive, può ritenersi di per sé ostativa della sostituzione.

Questa opzione ermeneutica, si è infine evidenziato, si pone in coerenza con la lettura combinata dell'art. 56-quater l. n. 689/1981, che ha consentito di modulare la sanzione nel rispetto delle finalità rieducative e di prevenzione proprie della pena, e dell'art. 71 l. n. 689/1981, che disciplina le ipotesi patologiche della revoca e della conversione della pena pecuniaria, dovute al mancato pagamento o alla impossibilità correlata alle condizioni economiche e patrimoniali del condannato, poiché entrambe dette disposizioni guardano al momento della esecuzione, confermando implicitamente che si tratta di giudizi non formulabili nella fase genetica della applicazione della pena pecuniaria sostitutiva (1).

Secondo l’opposta linea esegetica, invece, pur se anche colui che si trovi in disagiate condizioni economiche può astrattamente beneficiare della sostituzione della pena detentiva breve in pena pecuniaria, il giudice può respingerne la richiesta ove, sulla base di elementi di fatto, sia possibile esprimere un giudizio prognostico negativo sulla sua solvibilità, e, dunque, sulla sua capacità di adempiere.

Il giudice, nell'esercizio del potere discrezionale di sostituzione della pena detentiva breve, è tenuto - nell'osservanza dei criteri e dei parametri indicati dall’art. 57 c. 3, l. n. 689/1981 - a pronunciarsi specificamente sulla positiva presunzione di adempimento delle prescrizioni imposte, secondo quanto prescrive l'art. 58 della stessa legge: tra gli elementi presuntivi valutabili ben possono rilevare quelli che illustrino lo stato di indigenza dell’imputato.

Si è, altresì, puntualizzato che la reiezione della richiesta di sostituzione della pena detentiva con la pena pecuniaria, laddove motivata in modo logico in applicazione dei criteri di cui all'art. 133 c.p., si sottrae al sindacato di legittimità (2).

(1) A favore di questo orientamento si sono espresse In tal senso si sono pronunciate, tra le altre, Cass. pen., sez. II, 18 dicembre 2025, dep. 2026, n. 1724; Cass. pen., sez. V, 17 aprile 2025, n. 19039; Cass. pen., sez. 6, 28 maggio 2024, n. 29152; Cass. pen., sez. I, 12 ottobre 2023, dep. 2024, n. 2357.

(2) A favore di questo orientamento si sono espresse In tal senso si sono pronunciate, tra le altre, Cass. pen., sez. III, 12 novembre 2025, n. 41179; Cass. pen., sez. II, 20 febbraio 2024, n. 15927; Cass. pen., sez. V, 10 ottobre 2022, n. 44402.

Rimessione alle Sezioni Unite

Cass. pen., sez. VI, 5 marzo 2026, n. 14740, ord.

I giudici rimettenti erano chiamati a delibare il ricorso dell’imputato che, condannato in primo grado alla pena di mesi sette di reclusione, aveva vanamente invocato la sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria; la corte di appello aveva rigettato la richiesta valorizzando due elementi ritenuti univocamente conducenti nel senso dell'incapacità del reo di onorare il pagamento di un debito pecuniario: la documentazione prodotta dalla difesa, da cui risultava che egli era sprovvisto di beni e di redditi propri ed era fiscalmente a carico dei genitori conviventi; la nota dell'Ufficio Recupero Crediti del Tribunale, da cui emergeva a suo carico un insoluto relativo alla pena pecuniaria di seimila euro oggetto di un pregresso provvedimento di cumulo.

Dopo aver richiamato l’elaborazione giurisprudenziale sviluppatasi prima che la cd. «riforma Cartabia»modificasse l’istituto in questione – ed in particolare Cass. pen., sez. un., 22 aprile 2010, n. 24476 («La sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria è consentita anche in relazione a condanna inflitta a persona in condizioni economiche disagiate, in quanto la prognosi di inadempimento, ostativa alla sostituzione in forza dell'art. 58, secondo comma, legge n. 689/1981, si riferisce soltanto alle pene sostitutive di quella detentiva accompagnate da prescrizioni, ossia alla semidetenzione e alla libertà controllata, e non alla pena pecuniaria sostitutiva, che non prevede alcuna particolare prescrizione») - la Corte ha sottolineato che «con l'introduzione dell'art. 20-bis nella trama del codice penale e la modifica delle disposizioni contenute nel Capo III della legge n. 689/1981, la novella ha inteso ulteriormente promuovere la cultura dell'alternatività sanzionatoria, onde scongiurare gli effetti distorsivi insiti nelle pene detentive di breve durata - desocializzanti e criminogene - e favorire il reinserimento sociale del condannato, così da garantire l'obiettivo costituzionale del finalismo rieducativo ex art. 27 Cost.», e che «con riguardo alle pene pecuniarie sostitutive, in coerenza con i criteri direttivi enunciati dall'art. 1, comma 16, della legge delega 27 settembre 2021, n. 134, le modifiche si muovono nella direzione di: a) razionalizzare e semplificare il procedimento di esecuzione delle pene pecuniarie; b) rivedere, secondo criteri di equità, efficienza ed effettività i meccanismi e la procedura di conversione della pena pecuniaria in caso di mancato pagamento per insolvenza o insolvibilità del condannato; c) prevedere procedure amministrative efficaci, che assicurino l'effettiva riscossione e la sua conversione in caso di mancato pagamento».

I giudici rimettenti hanno, poi, illustrato il contrasto giurisprudenziale insorto in merito alla questione controversa, richiamando le elaborazioni in argomento della Corte costituzionale, da ultimo con la sentenza n. 54 del 2026, che «ha ribadito la distinzione tra insolvibilità, che è situazione di accertata impossibilità di adempiere, per tale motivo definita «incolpevole», ed insolvenza, quale situazione di inadempimento volontaria, la quale presuppone che il condannato sia inadempiente, pur avendo capacità economica e per tale motivo definita «colpevole»; su tale premessa, si è ritenuto che la scelta del legislatore di prevedere la conversione della pena pecuniaria in una misura limitativa della libertà personale - limitatamente al caso di insolvenza del condannato - non attinge la manifesta irragionevolezza, in quanto costituisce una efficace controspinta a sottrarsi al pagamento della multa o dell'ammenda. L'obiettivo di rafforzare la effettività della sanzione inflitta si invera, dunque, nei previsti meccanismi di conversione. Per altro verso, la Corte ha invece ritenuto fondata la sollevata questione di legittimità costituzionale con riguardo alla disparità di trattamento, lesiva del principio di eguaglianza, tra i meccanismi di conversione previsti, nel caso di insolvenza, per le pene pecuniarie «originarie» (recte: principali) - per le quali è applicabile la sola semilibertà sostitutiva - e per le pene pecuniarie sostitutive delle pene detentive brevi - per le quali è consentita la detenzione domiciliare o, in alternativa, la semilibertà sostitutive; si sono così valorizzati il nucleo comune delle pene pecuniarie, siano esse originarie o sostitutive, costituito dall'esborso di danaro, nonché l'analoga loro funzione, che discende dalla espressa previsione dell'art. 57, ultimo comma, della legge n. 689 cit., per desumere che, nella fase patologica dell'inadempimento, i meccanismi di conversione devono essere ricostruiti secondo criteri di coerenza sistematica».

La Corte ha, dunque, rimesso il ricorso alle Sezioni Unite, per la risoluzione del quesito che è stato così formulato: «se, in tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, la richiesta di applicazione della pena pecuniaria possa essere rigettata dal giudice che, in base ad elementi di fatto, formuli una prognosi negativa in ordine alla capacità di adempimento da parte dell'imputato».

Le Sezioni Unite tratteranno il ricorso nell’udienza del 25 giugno 2026.

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