Non luogo a procedere per particolare tenuità all’udienza preliminare e interesse ad impugnare

La Redazione
04 Maggio 2026

E' inammissibile il ricorso straordinario per errore di fatto ex art. 625-bis c.p.p. avverso la sentenza di non luogo a procedere per particolare tenuità del fatto resa ai sensi dell’art. 425 c.p.p., mancando l’interesse del ricorrente a coltivare il mezzo straordinario di impugnazione.

L’art. 651-bis c.p.p. attribuisce efficacia di giudicato nei giudizi civili e amministrativi solo alla sentenza di proscioglimento per particolare tenuità del fatto resa a seguito di dibattimento, sicché la statuizione nei confronti del ricorrente, resa all’udienza preliminare e non tesa all’accertamento effettivo della sussistenza del reato, non può nuocergli in alcuna sede (in questo senso, vedi anche Cass. pen., sez. V, 11 febbraio 2016, n. 21409, in motivazione).

Ne consegue che, al di là della questione relativa alla possibilità di proporre ricorso straordinario avverso una sentenza di proscioglimento per particolare tenuità del fatto, nel caso in esame deve ritenersi inammissibile il ricorso straordinario per errore di fatto ex art. 625-bis c.p.p. avverso la sentenza di non luogo a procedere per particolare tenuità del fatto resa ai sensi dell’art. 425 c.p.p., mancando l’interesse del ricorrente, non altrimenti delineato, a coltivare il mezzo straordinario di impugnazione.

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