La Tabella Unica Nazionale e il suo ambito applicativo: un'evoluzione giurisprudenziale tra limiti normativi e principio di equità

Filippo Rosada
06 Maggio 2026

Come noto, la recente sentenza di Cassazione n. 8630/2026 si è pronunciata per dirimere i quesiti vertenti sulle questioni applicative della TUN, che ha visto il suo nascere con il d.P.R. 12/2025, avente efficacia dal 5.3.2025. Detta sentenza era stata necessitata dal rinvio pregiudiziale proposto dall’allora Presidente della Sezione X del Tribunale di Milano, dott. Damiano Spera.

Le problematiche principali riguardavano:

  1. l’applicabilità della Tabella Unica anche a materie diverse da quelle individuate dal legislatore (responsabilità civile auto e medical malpractice); 
  2. l’applicabilità della Tabella Unica anche ad eventi antecedenti al 5.3.2025, limite temporale prescritto dal legislatore.

Letta la motivazione della sentenza di legittimità, che ha statuito la possibile applicazione della TUN anche a fatti illeciti/inadempimenti antecedenti al 5.3.2025 e anche a materie diverse da quelle indicate dal legislatore, è apparso interessante approntare un documento che confrontasse questo provvedimento con la sentenza della Corte Costituzionale n. 235/2014 che era intervenuta per valutare se l’art. 139 Codice delle Assicurazioni private e la tabella di legge per le lesioni tra l’1 e il 9% rispettasse i principi della nostra costituzione. In quell’occasione, il Giudice delle leggi aveva stabilito l’inapplicabilità della tabella per materie differenti dalla responsabilità civile da circolazione stradale e medica.

Analisi comparata delle sentenze

Le due pronunce, pur affrontando contesti normativi differenti (le lesioni "micropermanenti" per la Corte Costituzionale e le "macropermanenti" per la Cassazione), offrono un quadro evolutivo del diritto vivente in materia di liquidazione del danno alla persona, toccando i temi cruciali dell'efficacia temporale delle norme e dell'uniformità del trattamento risarcitorio.

Il contesto normativo è il seguente:

L'art. 139 del Codice delle Assicurazioni Private (d.lgs. 209/2005) disciplina la liquidazione del danno biologico per lesioni micropermanenti (1-9%) derivanti da sinistri stradali, prevedendo importi tabellari con possibilità di aumento fino al 20%.

L'art. 138 del medesimo Codice, invece, demandava a un successivo d.P.R. la predisposizione di una tabella per le lesioni macropermanenti (10-100%). Tale tabella, come detto, è stata emanata con d.P.R. 12/2025, con efficacia dal 5 marzo 2025 e applicazione espressa ai soli sinistri verificatisi successivamente a tale data.

La questione della retroattività

Entrambe le sentenze si confrontano con il principio generale dell'irretroattività della legge, giungendo a conclusioni apparentemente diverse ma basate su un'attenta distinzione della natura delle norme sopravvenute.

  • a) L'approccio della Corte Costituzionale (sentenza n. 235/2014)

La Consulta era stata chiamata a valutare la legittimità dell'applicazione retroattiva delle modifiche introdotte dall'art. 32 del d.l. n. 1/2012 all'art. 139 del Codice delle Assicurazioni Private.

Ragionamento Giuridico: La Corte ha stabilito che tali disposizioni sono applicabili anche ai giudizi in corso relativi a sinistri verificatisi prima della loro entrata in vigore.

Il fondamento della decisione trova fondamento nella natura della norma. La Corte opera una distinzione fondamentale tra:

  1. Norme che incidono sulla consistenza del diritto al risarcimento (norme sostanziali).
  2. Norme che attengono al momento dell'accertamento del danno (norme probatorie o procedurali).

Secondo la Corte, la conversione in moneta del danno non modifica la sostanza del diritto al risarcimento, ma ne disciplina le modalità di prova in giudizio.

Come si legge nella sentenza: «tali nuove disposizioni - che, in quanto non attinenti alla consistenza del diritto al risarcimento delle lesioni in questione, bensì solo al momento successivo del suo accertamento in concreto, si applicano, conseguentemente, ai giudizi in corso (ancorché relativi a sinistri verificatisi in data antecedente alla loro entrata in vigore)».

La Corte, pertanto, ammette l'applicazione retroattiva della norma in quanto la qualifica come norma di natura probatoria, che regola le modalità di quantificazione e accertamento del danno e non il diritto in sé.

  • b) L'Approccio della Corte di Cassazione (sentenza n. 8630/2026)

La Cassazione ha affrontato il problema dell'applicabilità della Tabella Unica Nazionale (T.U.N.), introdotta con d.P.R. n. 12/2025 per le lesioni macropermanenti, ai sinistri avvenuti prima della sua entrata in vigore (5 marzo 2025).

Ragionamento Giuridico: La Suprema Corte adotta un percorso argomentativo più articolato.

In primo luogo, esclude categoricamente un'applicazione diretta e retroattiva della T.U.N., in quanto impedito da una chiara disposizione legislativa (art. 5 del D.P.R. n. 12/2025 e art. 1 comma 18, della l. n. 124/2017), che limita l'applicazione della T.U.N. ai sinistri successivi alla sua entrata in vigore.

La Cassazione nega la retroattività diretta della T.U.N. ma ne afferma l'applicabilità indiretta come parametro equitativo per tutti i giudizi pendenti, anche per fatti anteriori alla sua vigenza.

Il giudice, per non incorrere in una violazione di legge per disparità di trattamento e irragionevolezza, deve utilizzare la T.U.N. come guida per la liquidazione, salvo motivare scostamenti in base alle peculiarità del caso concreto.

L'applicazione delle Tabelle a materie diverse

Anche su questo punto, le due sentenze riflettono un'evoluzione del pensiero giuridico.

  • a) L'approccio della Corte Costituzionale (sentenza n. 235/2014)

La questione sollevata dinanzi alla Consulta era se la previsione di tabelle specifiche (e potenzialmente meno generose) per i sinistri stradali creasse una disparità di trattamento incostituzionale rispetto ai danni derivanti da altre cause, liquidati secondo le più favorevoli tabelle elaborate dai tribunali.

Ragionamento Giuridico: La Corte ha ritenuto la questione non fondata, giustificando la differenza di trattamento.

I giudici rimettenti lamentavano una violazione del principio di uguaglianza (art. 3 Cost.) e del diritto alla salute (art. 32 Cost.), sostenendo che tale sistema creasse una disparità di trattamento ingiustificata rispetto ai danneggiati per cause diverse dalla circolazione stradale, i quali beneficiavano di risarcimenti potenzialmente più elevati liquidati secondo le tabelle giurisprudenziali (all'epoca, principalmente quelle del Tribunale di Milano).

Il ragionamento della Consulta si fonda sul bilanciamento di valori costituzionalmente rilevanti. La Corte afferma che il diritto all'integrale risarcimento del danno alla persona non è un valore assoluto e intangibile, ma può essere contemperato con altri interessi di pari rango costituzionale.

Nel caso specifico della R.C. Auto, l'interesse contrapposto è individuato nella necessità di garantire la sostenibilità economica e l'efficienza del sistema assicurativo obbligatorio, che persegue anche finalità solidaristiche (come il finanziamento del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada) e risponde all'esigenza sociale di contenere i premi assicurativi a un livello accettabile.

Il controllo di costituzionalità del meccanismo tabellare di risarcimento del danno biologico introdotto dal censurato art. 139 cod. ass. – per il profilo del prospettato vulnus al diritto all’integralità del risarcimento del danno alla persona – va, quindi, condotto non già assumendo quel diritto come valore assoluto e intangibile, bensì verificando la ragionevolezza del suo bilanciamento con altri valori, che sia eventualmente alla base della disciplina censurata.

In sintesi, la Corte Costituzionale ritiene legittima la scelta del legislatore di creare un "sottosistema" risarcitorio per la R.C. Auto, giustificando una potenziale differenziazione (e un risarcimento non necessariamente "integrale" rispetto ad altri ambiti) in virtù delle peculiarità e degli interessi pubblici sottesi a quello specifico settore. La Corte, quindi ha validato la norma di legge che creava questa differenziazione.

  • b) L'Approccio della Corte di Cassazione (sentenza n. 8630/2026)

La Cassazione, nel decidere sull'uso della T.U.N., affronta esplicitamente la sua applicabilità al di fuori dei settori per cui è stata creata (circolazione stradale e responsabilità sanitaria).

Ragionamento Giuridico: La Suprema Corte compie un passo decisivo verso l'unificazione dei criteri risarcitori.  Stabilisce che la T.U.N., pur avendo applicazione diretta solo nei settori menzionati, deve essere utilizzata come parametro equitativo di riferimento anche per le materie diverse. Il fondamento di questa estensione è il principio di parità di trattamento e di prevedibilità delle decisioni giudiziarie.

La T.U.N. non è vista come una mera tabella settoriale, ma come l'espressione normativa del "diritto vivente" in materia di liquidazione del danno alla persona, che ha lo scopo di superare le difformità territoriali precedentemente colmate dalle tabelle milanesi.

La Cassazione promuove la T.U.N. a parametro nazionale per la liquidazione equitativa del danno non patrimoniale in ogni ambito, superando la logica dei "sottosistemi" e perseguendo l'obiettivo di un'uniformità risarcitoria su tutto il territorio nazionale per lesioni di pari entità, a prescindere dalla loro causa.

Sintesi Comparativa

Aspetto

Corte Costituzionale n. 235/2014

Corte di Cassazione n. 8630/2026

Retroattività

Ammessa in via diretta.

 La norma è qualificata come probatoria/procedurale e non sostanziale, quindi si applica ai giudizi in corso.

Negata in via diretta, ma ammessa in via indiretta.

 La T.U.N. non si applica retroattivamente come legge, ma il giudice deve usarla come parametro privilegiato per la liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c. nei giudizi pendenti.

Applicazione a Materie Diverse

Legittima la differenziazione.

Giustifica un trattamento risarcitorio diverso per la R.C.A. al fine di garantire la sostenibilità economica e l'efficienza del sistema assicurativo obbligatorio.

Promuove l'unificazione.

 Estende l'applicazione della T.U.N. come parametro equitativo a tutte le materie, al fine di garantire parità di trattamento e prevedibilità, superando la logica dei sottosistemi risarcitori.

In sintesi, mentre la Corte Costituzionale nel 2014 ha ritenuto di affrontare il problema attraverso la tecnica del bilanciamento dei valori, la Cassazione nel 2026, pur nel rispetto dei limiti posti dal legislatore sull'efficacia temporale della T.U.N., ha trovato una soluzione ermeneutica (l'applicazione come parametro equitativo) presumibilmente ritenendo di raggiungere un duplice obiettivo: garantire l'applicazione dei criteri risarcitori più aggiornati e oggettivi anche ai giudizi pendenti e, unificare a livello nazionale la liquidazione del danno alla persona, a prescindere dalla causa dell'illecito

La conciliazione dei due approcci

La conciliazione tra i due approdi giurisprudenziali risiede nella distinzione tra il piano della legittimità della norma (oggetto del giudizio della Corte Costituzionale) e il piano dell'interpretazione e dell'esercizio del potere equitativo (oggetto del giudizio della Corte di Cassazione).

  1. Diversità di Piani: La Corte Costituzionale ha affermato che il legislatore può legittimamente creare un sistema differenziato per la R.C. Auto, validando una scelta legislativa specifica basata su un bilanciamento di interessi.

La Cassazione, invece, non ha giudicato la legittimità di una legge, ma ha cercato una interpretazione del diritto vivente per garantire l'uniformità del trattamento risarcitorio in tutti i casi in cui manca una norma specifica.

  1. La T.U.N. come Espressione del Diritto Vivente: Nel momento in cui il legislatore, recependo anni di elaborazione giurisprudenziale, codifica una Tabella Unica Nazionale, questa tabella, pur essendo nata in un contesto specifico (R.C. Auto/sanità), diventa l'espressione più autorevole e aggiornata di ciò che l'ordinamento considera un risarcimento "equo" a livello nazionale. Per la Cassazione, sarebbe irragionevole e contrario al principio di uguaglianza continuare a utilizzare parametri diversi (come le vecchie tabelle di Milano) quando esiste un nuovo punto di riferimento "ufficiale" che riflette il bilanciamento di interessi ritenuto congruo dal legislatore.
  2. Il Bilanciamento di Valori: L'approccio della Cassazione, forse, non ignora il bilanciamento di valori evidenziato dalla Corte Costituzionale.  Alla base del ragionamento dei Supremi Giudici, potrebbe ritenersi prevalere il diritto all’eguaglianza nazionale del sistema risarcitorio del danno alla persona, tenuto conto anche di differenze non così accentuate, nella globalità, tra la TUN e la tabella milanese.
  3. Flessibilità del Parametro Equitativo: La chiave di volta della conciliazione sta nel fatto che la Cassazione non impone la T.U.N. come un vincolo normativo assoluto e inderogabile per le materie diverse. Essendo un "parametro della valutazione equitativa", il giudice mantiene il potere-dovere di discostarsene, con adeguata motivazione, qualora le peculiarità del caso concreto lo richiedano. Ad esempio, in un caso di danno da illecito doloso non coperto da assicurazione, il giudice potrebbe motivatamente ritenere non applicabile il bilanciamento di interessi legato alla sostenibilità dei premi assicurativi e liquidare un importo superiore a quello tabellare, personalizzando il risarcimento per garantire la sua piena integralità.

Conclusioni

A parere dello scrivente, la soluzione adottata dai Supremi Giudici potrebbe essere fonte di ulteriori problematiche.

La prima riguarda la possibile lesione del diritto all’integrale risarcimento del danno che, secondo la Corte Costituzionale, viene legittimata solo in presenza di un sistema di obbligatorietà dell’assicurazione.

La seconda concerne la possibilità, di un’ulteriore confusione nella liquidazione del danno alla persona, con Tribunali che riterranno, in considerazione del supremo diritto all’equità, di modulare l’utilizzo delle tabelle di legge e pretorie nella più totale discrezionalità.

Già sono state pubblicate sentenze con applicazione della TUN per la conversione in moneta della invalidità permanente e utilizzo della tabella milanese per la conversione in moneta della inabilità temporanea.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.

Sommario