Decreto sicurezza convertito in legge: furto con destrezza, rapina e nuova procedibilità d'ufficio
05 Maggio 2026
Premessa Il decreto-legge n. 23/2026 è stato convertito con modifiche dalla legge n. 54/2026. Nonostante talune modifiche intervenute in sede di conversione, viene confermata l’impostazione generale del provvedimento, con conseguente conferma dello spostamento delle valutazioni politico criminali tipiche della materia penale dal Parlamento, democraticamente eletto e al cui interno sono rappresentate le minoranze e le maggioranze, al Governo, espressione della sola maggioranza. Ad essere convalidata è dunque l’opinione dottrinale (V. Maiello, "Riserva di codice" e decreto legge in materia penale: un (apparente) passo avanti ed uno indietro sulla via del recupero della centralità del codice, in La riforma della parte generale del codice penale. La posizione della dottrina sul progetto Grosso, a cura di A.M. Stile, Napoli, 2003, 157 ss.) secondo cui il ricorso al decreto-legge, anziché seguire il procedimento di approvazione della legge formale ordinaria che vede coinvolto il Parlamento – dunque un organo con piena legittimazione democratica – può essere criticato sia in relazione alla natura dell’organo deliberante, sia in relazione ai requisiti, stringenti, di necessità e urgenza imposti dal disegno costituzionale. In particolare, è possibile sottolineare che: 1) il decreto legge è fondamentalmente atto del governo, dunque della maggioranza, e che dunque verrebbe ad essere tradita la ratio democratica e di razionalità strumentale ai principi di politica criminale ed al modello di separazione orizzontale dei poteri del principio di legalità nella sua vocazione garantista dialettico/discorsiva, che legittima sacrifici della libertà personale ex art. 13 Cost.; 2) gli stessi presupposti del decreto legge, segnatamente straordinarietà ed urgenza, sono incompatibili con le esigenze di una legge penale che incidendo sulla libertà personale deve essere meditata ed equilibrata; 3) il decreto legge entra in vigore il giorno dopo la sua pubblicazione, non essendo dunque prevista la vacatio legis, funzionale ad esigenze di conoscibilità della norma incriminatrice e pertanto al principio di colpevolezza (cfr. Corte Cost. n. 364/1988). Ne risulta una torsione del principio di legalità penale, una compressione del dibattito parlamentare e, più in generale, una fragilità dell’assetto democratico. Questa visione si pone in tensione con l’idea del diritto penale come extrema ratio, da utilizzare solo quando altri strumenti giuridici non risultano più adeguati a tutelare determinati beni giuridici. Furto con strappo e con destrezza in casi particolari L'art. 3 del d.l. n. 23/2026 amplia la fattispecie di furto con destrezza, facendovi rientrare anche la sottrazione di mezzi di pagamento elettronici, dispositivi informatici e beni di rilevante valore. Si interviene sul titolo autonomo di reato di cui all’art. 624-bis c.p., così sottraendo ulteriori ipotesi al giudizio di bilanciamento, segnatamente del «furto con destrezza in casi particolari», allorchè la condotta sia commessa «con destrezza su mezzi di pagamento anche elettronici, documenti di identità, strumenti informatici o telematici o telefoni cellulari o su denaro o beni di valore tale da determinare un danno patrimoniale di rilevante gravità». Più precisamente, si interviene sull’art. 624-bis c.p. ampliandone l’ambito applicativo mediante l’aggiunta, al secondo comma, di una nuova fattispecie che punisce «chi, per lo stesso fine, agendo con destrezza direttamente su mezzi di pagamento anche elettronici, documenti di identità, strumenti informatici o telematici o telefoni cellulari o su somme di denaro o beni di valore tali da determinare un danno patrimoniale di rilevante gravità, si impossessa di detti beni, sottraendoli a chi li detiene». Il testo previgente dell’art. 624-bis, comma 1, c.p. limitava la fattispecie al furto commesso «in un edificio o in un altro luogo destinato in tutto o in parte a privata dimora o nelle pertinenze di esso» e al furto commesso «su una cosa portata dalla persona», lasciando le condotte borseggio-pickpocketing alla disciplina dell’art. 625, n. 4, c.p., che – a differenza dell’art. 624-bis – non prevedeva la procedibilità d’ufficio né l’arresto facoltativo in flagranza per le ipotesi meno gravi. Il comma terzo dell’art. 624-bis c.p. è sostituito dal seguente: « La pena è della reclusione da sei a dieci anni e della multa da euro 1.500 a euro 2.500 se il reato di cui al primo comma è aggravato da una o più delle circostanze previste nel primo comma dell’art. 625 ovvero se ricorre una o più delle circostanze indicate all’art. 61. Nel caso di cui al secondo comma, si applica la pena della reclusione da cinque a dieci anni e della multa da euro 1.000 a euro 2.500 » La novella legislativa mira dichiaratamente a colmare una lacuna, elevando il borseggio e il furto digitale al rango di fattispecie autonoma, con il connesso inasprimento del regime processuale e sanzionatorio. Si tratta di una nuova ed ulteriore modalità della condotta furtiva, volta a dare risalto tanto alle modalità di realizzazione (‘con destrezza’, appunto), tanto alla classe di beni aggrediti (ovvero, i ‘particolari casi’), duplicando così la condotta “destra” sia in circostanza aggravante di cui all’art. 625, n. 4, c.p., sia in figura autonoma di reato, così radicando una fattispecie sottratta al giudizio di bilanciamento tra circostanze e procedibile d’ufficio. La procedibilità d’ufficio del furto con destrezza in specifiche ipotesi si inserisce in un contesto di ripensamento della politica criminale successiva alla riforma Cartabia, che aveva esteso l’area della procedibilità a querela per finalità prevalentemente deflattive e di razionalizzazione del sistema. L’intervento legislativo recupera l’ufficiosità nei casi in cui la condotta abbia ad oggetto beni particolarmente sensibili: mezzi di pagamento anche elettronici, documenti di identità, strumenti informatici o telematici, telefoni cellulari, nonché denaro o beni di valore tale da determinare un danno patrimoniale di rilevante gravità. Sotto il profilo politico-criminale, la scelta appare comprensibile. Il furto con destrezza che colpisce carte di credito, smartphone o documenti di identità non si esaurisce nella mera sottrazione patrimoniale: esso espone la vittima a una serie di conseguenze ulteriori, spesso più gravi e difficilmente controllabili, come l’accesso abusivo a dati personali, l’utilizzo fraudolento di strumenti di pagamento, la commissione di truffe o la sostituzione di persona. Si tratta, in altri termini, di condotte che assumono una dimensione plurioffensiva e che incidono anche sulla sicurezza digitale e sull’identità personale. In questo senso, la procedibilità d’ufficio rafforza la tutela preventiva e impedisce che la mancata presentazione della querela — talora dovuta a disinformazione, difficoltà linguistiche o condizione di vulnerabilità — si traduca in una sostanziale impunità. Non può tuttavia trascurarsi il profilo sistematico. La riforma Cartabia aveva inteso valorizzare la volontà della persona offesa nei reati contro il patrimonio privi di particolare allarme sociale, perseguendo obiettivi di deflazione del carico giudiziario e di concentrazione delle risorse sui fatti più gravi. Il ritorno all’ufficiosità, seppure circoscritto, rischia di incrinare tale logica e di reintrodurre un ampliamento dell’area dell’azione penale obbligatoria, con possibili ricadute sul funzionamento del sistema. Si pone inoltre un problema di determinatezza laddove si richiami la nozione di «danno patrimoniale di rilevante gravità»: formula elastica che richiederà un’elaborazione giurisprudenziale per evitare applicazioni disomogenee e tensioni con il principio di legalità di cui all’art. 25, comma 2, Cost. L’intervento appare sorretto da una ratio plausibile, legata all’evoluzione delle forme di aggressione patrimoniale nell’era digitale e alla maggiore pericolosità concreta di alcune ipotesi di furto con destrezza. Tuttavia, la sua sostenibilità sistematica dipenderà dalla capacità di mantenere un equilibrio tra esigenze di tutela effettiva e coerenza con l’impianto complessivo della procedibilità, evitando un ritorno indiscriminato a logiche espansive del diritto penale e preservando la funzione selettiva che la procedibilità a querela era chiamata a svolgere. Sul piano della tecnica legislativa, la disposizione cumula in un’unica fattispecie due distinte situazioni che rispondono a logiche differenti: da un lato, il furto con destrezza avente ad oggetto beni specificamente elencati (mezzi di pagamento anche elettronici, documenti di identità, strumenti informatici o telematici, telefoni cellulari), indipendentemente dal valore del bene sottratto; dall’altro, il furto con destrezza su «denaro o beni» diversi da quelli elencati, punibile solo ove il danno patrimoniale risultante sia di «rilevante gravità» (M. Riverditi, I profili penali del «pacchetto sicurezza» 2026: prime osservazioni sul decreto-legge 24 febbraio 2026, n. 23, in www.giurisprudenzapenale.it, 20 aprile 2026). Venendo ai problemi di successione si leggi nel tempo, la nuova fattispecie pone un problema di continuità normativa rispetto alle condotte in precedenza sussunte nell’art. 625, n. 4, c.p. Per il furto con destrezza su beni diversi da quelli tipizzati, in assenza del danno di rilevante gravità, la condotta resta disciplinata dal solo art. 625, n. 4, c.p., mentre le condotte già punite ai sensi dell’art. 625, n. 4, c.p. e che ora ricadono nel nuovo art. 624-bis c.p. soggiacciono ad un trattamento più severo per effetto dell’innalzamento dei limiti minimo e massimo di reclusione: in tali casi, trovando applicazione l’art. 2, comma 4, c.p., il giudice dovrà applicare la norma previgente se più favorevole in concreto, limitatamente ai fatti commessi anteriormente all’entrata in vigore del decreto (M. Riverditi, I profili penali del «pacchetto sicurezza» 2026: prime osservazioni sul decreto-legge 24 febbraio 2026, n. 23, cit.). Il requisito del danno patrimoniale di rilevante gravità opera come elemento costitutivo soltanto nella seconda ipotesi, mentre per gli oggetti tipizzati nella prima parte dell’elenco – mezzi di pagamento, documenti, telefoni, strumenti informatici – il furto con destrezza integra la fattispecie a prescindere dal valore del bene sottratto, con la conseguenza che dove oggetto del furto con destrezza sia uno dei beni tipizzati, non essendo richiesto il requisito del danno patrimoniale di rilevante gravità quale elemento costitutivo, tale circostanza potrà tuttavia essere contestata autonomamente come aggravante comune ai sensi dell’art. 61, n. 7, c.p. (M. Riverditi, I profili penali del «pacchetto sicurezza» 2026: prime osservazioni sul decreto-legge 24 febbraio 2026, n. 23, cit.). Tale evenienza radica, come osservato in dottrina (M. Riverditi, I profili penali del «pacchetto sicurezza» 2026: prime osservazioni sul decreto-legge 24 febbraio 2026, n. 23, cit.), una asimmetria strutturale: per i beni non elencati, il danno di rilevante gravità è elemento costitutivo, con conseguente esclusione dal giudizio di bilanciamento dell’aumento di pena a ciò collegato; per i beni elencati, il medesimo danno opererebbe come aggravante ordinaria, soggetta al bilanciamento (M. Riverditi, I profili penali del «pacchetto sicurezza» 2026: prime osservazioni sul decreto-legge n. 23/2026, cit.). La trasformazione delle aggravanti della destrezza (art. 625, n. 4, c.p.) e di quella del danno patrimoniale di rilevante gravità (art. 61, n. 7, c.p.) in elementi del tipo legale, incide sull’operatività del bilanciamento, con possibili esiti di irrazionalità laddove “mentre il furto aggravato dalla destrezza ex art. 625, n. 4, c.p. è punito con la reclusione da due a sei anni e la multa da 927 a 1.500 euro; il nuovo art. 624-bis, comma 1, prevede la reclusione da quattro a sette anni e la multa da 927 a 1.500 euro, con possibili riflessi sul principio di proporzionalità della pena” (M. Riverditi, I profili penali del «pacchetto sicurezza» 2026: prime osservazioni sul decreto-legge 24 febbraio 2026, n. 23, cit.). Giova a questo punto ricordare l’orientamento giurisprudenziale in tema di destrezza (B. Cusimano, La straordinaria necessità ed urgenza delle (nuove) forme di tutela penale del patrimonio, in www.giustiziainsieme.it), dove si afferma che ai fini della configurazione di una condotta agita con destrezza sarebbe: «sufficiente che il colpevole abbia approfittato di una situazione favorevole alla realizzazione dell’azione, non essendo necessaria una sua particolare abilità» (Cass. pen., sez. V, Sentenza, 06 giugno 2013, n. 43392). Perché si possa parlare di destrezza, bisogna che vi siano delle condotte poste con «particolare abilità e astuzia» (Cass. pen., sez. V, Sent. 4 novembre 2022, n. 41779) e con «ogni ulteriore accorgimento rispetto a quanto essenziale al compimento dell’azione predatoria» (Cass. pen., sez. V, sent. 17 novembre 2022, n. 2236), non essendo invece sufficiente che egli si limiti ad approfittare di situazioni, non provocate, di disattenzione o di momentaneo allontanamento del detentore medesimo, sino alla pronuncia delle Sezioni Unite, le quali aderiscono a tale orientamento più restrittivo (Cass. Sez. Un. 27 aprile 2017, n. 34090). Questione diversa riguarda i casi particolari, individuati dalla nuova ipotesi di reato, i quali necessitano una ricostruzione più ponderata. La relazione che accompagna il disegno di legge di conversione riporta che «la finalità dell’intervento è quella di offrire tutela privilegiata a strumenti che rappresentano l’espressione digitale della persona e della sua vita privata o che contengono dati digitali personali». Di tal modo, possiamo ricavare che la ratio della nuova ipotesi furtiva sarebbe teleologicamente orientata alla tutela di quei beni di uso comune e quotidiano che contengono dati sensibili e, tra essi, in particolare quelli digitali (B. Cusimano, La straordinaria necessità ed urgenza delle (nuove) forme di tutela penale del patrimonio, cit.). Orbene, come si osserva in dottrina «se si considera la condotta furtiva realizzata con destrezza nel senso di materiale sottrazione e impossessamento del bene, occorre osservare come a prima vista, all’infuori della specifica modalità della destrezza, questa "tutela privilegiata" parrebbe elusa» (B. Cusimano, La straordinaria necessità ed urgenza delle (nuove) forme di tutela penale del patrimonio, cit.). La tutela apprestata a tale gamma di beni personali, quali i dati digitali, appare già di suo garantita dalla sola modalità della destrezza, qui in esame e più in generale già incriminata dal legislatore (ex art. 625, n. 4, c.p.) (B. Cusimano, La straordinaria necessità ed urgenza delle (nuove) forme di tutela penale del patrimonio, cit.). Dunque, se la condotta furtiva in quei particolari casi individuati ora dall’art. 624-bis c.p. avviene con destrezza, tale duplicazione di tutela abbia come obiettivo quello di sottrarre tale ipotesi al bilanciamento delle circostanze del reato, conferendole una più pregnante tutela da parte dell’ordinamento, pregnanza che deriverebbe dall’autonomia della figura di reato (B. Cusimano, La straordinaria necessità ed urgenza delle (nuove) forme di tutela penale del patrimonio, cit.). Nel caso in cui il furto con destrezza possa avvenire attraverso modalità dematerializzate, senza quindi la sottrazione e il relativo impossessamento di un oggetto materiale, è opportuno analizzare i possibili rapporti tra la nuova figura autonoma di reato e i delitti di indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti e di frode informatica, di cui rispettivamente agli artt. 493-ter e 640-ter c.p. (B. Cusimano, La straordinaria necessità ed urgenza delle (nuove) forme di tutela penale del patrimonio, cit.). In particolare, «è stato finora riconosciuto come la clonazione di mezzi di pagamento costituisca già il reato di cui all’art. 493-ter c.p., con la particolarità che il successivo utilizzo di tali strumenti clonati integri il diverso reato di frode informatica. Contestualmente, il nostro ordinamento contempla già un richiamo al furto dell’identità digitale quale circostanza aggravante speciale del reato di frode informatica, senza darne però una specifica definizione. Seguendo questa ipotesi, si potrebbe allora interpretare il senso di tale “tutela privilegiata” nell’ottica di apprestare una tutela anticipata di possibili condotte prodromiche ai delitti appena menzionati (ossia dei delitti di cui agli artt. 493-ter e 640-ter c.p.). Tale ricostruzione teleologicamente orientata sarebbe tuttavia sostenibile al netto di tutte quelle altre e ulteriori incriminazioni che puniscono, a vario titolo, accessi e detenzioni abusive di sistemi informatici, ossia dei reati di cui agli artt. 615-ter e 615-quater c.p. (rispettivamente «accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico» e «detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all’accesso a sistemi informatici o telematici»).» (B. Cusimano, La straordinaria necessità ed urgenza delle (nuove) forme di tutela penale del patrimonio, cit.). Quanto al ‘danno patrimoniale di rilevante entità’, lo stesso è una formula elastica che richiederà un’elaborazione giurisprudenziale per evitare applicazioni disomogenee e tensioni con il principio di legalità di cui all’art. 25, secondo comma, Cost. (B. Cusimano, La straordinaria necessità ed urgenza delle (nuove) forme di tutela penale del patrimonio, cit.). Si tratta in ogni casi di un elemento mutuato “dall’elenco delle circostanze aggravanti comuni di cui all’art. 61 c.p. n. 7, tale per cui una interpretazione giurisprudenziale di tale tipo di danno vi è già: ad es., sia in tema di sussistenza della “rilevante gravità” e dei parametri di valutazione della stessa (ad esempio, in relazione alle condizioni economico-finanziarie della persona offesa), sia in tema di valutazione del danno nell’ipotesi di reato continuato” (B. Cusimano, La straordinaria necessità ed urgenza delle (nuove) forme di tutela penale del patrimonio, cit.). La rapina paramilitare Una rilevante novità introdotta dall’art. 3 del decreto è certamente il nuovo art. 628-bis c.p., rubricato «Rapina aggravata commessa da un gruppo organizzato». Viene introdotta una autonoma fattispecie di rapina caratterizzata da modalità paramilitari e diretta contro istituti di credito, uffici postali, sportelli automatici, veicoli portavalori o locali destinati alla custodia di valori, segnatamente «se il fatto di cui all’art. 628, comma 1, è commesso in danno di istituti di credito, uffici postali, sportelli automatici, veicoli adibiti al trasporto di valori o locali attrezzati per il deposito e la custodia di valori, da un gruppo organizzato che scorre in armi le campagne o le pubbliche vie ovvero fa uso di dispositivi esplosivi o comunque micidiali, armi, sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, o impiega ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza o sabotaggio». Si è al cospetto di un intervento di forte impatto simbolico e sistematico nel diritto penale della sicurezza, posto a tutela, oltre che del patrimonio e della persona, dei beni dell’ordine e della sicurezza pubblica, a cui presidio vi sono tuttavia già numerose fattispecie nell’ordinamento penale. La ratio politico-criminale è chiaramente orientata a fronteggiare fenomeni di criminalità organizzata ad elevata capacità offensiva: assalti a portavalori con esplosivi, armi da guerra, tecniche di sabotaggio o azioni coordinate in contesti rurali o urbani. In tali ipotesi, il disvalore del fatto non si esaurisce nell’aggressione al patrimonio, ma investe in modo significativo la pubblica incolumità e l’ordine pubblico. La previsione di una pena base particolarmente elevata (reclusione da dieci a venticinque anni) segnala la volontà di collocare tali condotte in una fascia di gravità prossima ai delitti contro la vita o contro la sicurezza collettiva, valorizzando la dimensione di pericolo diffuso. La tipizzazione autonoma potrebbe avere l’effetto di rendere più chiara la risposta punitiva nei confronti di condotte che presentano una struttura organizzata e un livello di armamento tale da avvicinarle, per modalità esecutive, a vere e proprie azioni di tipo militare. Essa intercetta un salto qualitativo rispetto alla rapina aggravata comune, evidenziando l’elemento dell’organizzazione armata e dell’impiego di mezzi micidiali come fattori centrali del disvalore. Tuttavia, emergono rilevanti criticità sistematiche. La disposizione si inserisce infatti un contesto normativo già caratterizzato da un’articolata stratificazione di fattispecie aggravate: l’art. 628, comma 3, c.p. prevede un ampio catalogo di circostanze aggravanti speciali, che vanno dall’uso di armi, al travisamento o alla partecipazione di più persone riunite (n. 1), alla violenza che pone la vittima in stato di incapacità di volere o di agire (n. 2), fino alle ipotesi legate ai luoghi o alle caratteristiche della persona offesa, quali la commissione del fatto nei luoghi di cui all’art. 624-bis o in luoghi tali da ostacolare la difesa, all’interno di mezzi di pubblico trasporto o in danno di chi stia fruendo di servizi bancari o postali, nonché nei confronti di persone ultrasessantacinquenni (nn. 3-bis, 3-ter, 3-quater e 3-quinquies). Senza considerare la possibilità di contestare il concorso con l’associazione per delinquere (art. 416 c.p.) o con altre fattispecie in materia di esplosivi e armi. Occorre dunque interrogarsi se la nuova incriminazione aggiunga un effettivo disvalore autonomo o determini piuttosto una duplicazione normativa, con possibili problemi di concorso apparente di norme e di frammentazione del sistema. In questo contesto si inserisce l’autonoma fattispecie di rapina paramilitare dotata di una propria autonoma cornice edittale e di un regime processuale distinto. La fattispecie punisce con la reclusione da dieci a venticinque anni e la multa da seimila a novemila euro la rapina propria di cui all’art. 628, comma 1, c.p. commessa in presenza di tre elementi costitutivi cumulativamente richiesti: 1) il primo è rappresentato dall’oggetto materiale o dal soggetto passivo qualificati: la rapina deve essere commessa «in danno» di istituti di credito, uffici postali, sportelli automatici, veicoli adibiti al trasporto di valori, ovvero di locali attrezzati per il deposito e la custodia di valori. L’elenco è tassativo e riprende, ampliandola, la categoria già contemplata dall’art. 628, comma 3, n. 6, c.p. La scelta di limitare la nuova fattispecie alla sola rapina propria – con esclusione della rapina cosiddetta impropria di cui all’art. 628, comma 2, c.p. – è coerente con la logica strutturale della disposizione, che presuppone una pianificazione preventiva incompatibile con la dinamica della rapina impropria, che sorge solo in itinere rispetto all’esecuzione della rapina (M. Riverditi, I profili penali del «pacchetto sicurezza» 2026: prime osservazioni sul decreto-legge 24 febbraio 2026, n. 23, cit.); 2) il secondo elemento costitutivo è la pluralità di autori «tra loro organizzati». A venire in rilievo è dunque la nozione di «gruppo organizzato», che costituisce il principale nodo ermeneutico della nuova fattispecie. Tale definizione non è data dal legislatore, apparendo così necessaria una ricognizione dei possibili significati ordinamentali. Vien così in evidenza l’art. 61-bis c.p., da tenere distinto dal semplice concorso di persone nel reato – che non richiede alcuna preesistente struttura organizzativa – e dall’associazione per delinquere di cui all’art. 416 c.p., che presuppone invece un vincolo associativo stabile dotato di una propria autonomia rispetto ai singoli reati-fine. Sotto tale aspetto, la nozione di gruppo criminale organizzato ricorre in presenza di rapporti stabili tra gli appartenenti, di un’organizzazione, sia pure minimale, non meramente occasionale o estemporanea, e finalizzata alla realizzazione anche di un solo reato, dal quale derivi un vantaggio finanziario o comunque materiale (M. Riverditi, I profili penali del «pacchetto sicurezza» 2026: prime osservazioni sul decreto-legge 24 febbraio 2026, n. 23, cit.). Sulla questione si sono pronunciate le Sezioni Unite, le quali hanno ricostruito il concetto di “gruppo criminale organizzato” a partire dalle indicazioni contenute nell’art. 2, punti a) e c) della Convenzione delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato del 2000 (c.d. Convenzione di Palermo), secondo la quale sarebbe configurabile il gruppo criminale organizzato «in presenza dei seguenti elementi: a) stabilità dei rapporti fra gli adepti; b) minimo di organizzazione senza formale definizione dei ruoli; c) non occasionalità o estemporaneità della stessa; d) costituzione in vista anche di un solo reato e per il conseguimento di un vantaggio finanziario o di altro vantaggio materiale» (Cass. Sez. Un. 31 gennaio 2013, n. 18374). Ed ancora, rileva l’art. 609-octies c.p., dove viene utilizzato il criterio numerico minimo dei correi che, peraltro, è sufficiente siano riuniti, senza perciò solo assumere un ruolo attivo ai fini della commissione del fatto e senza richiedere alcun requisito di organizzazione. Tale definizione, tuttavia, non è estensibile al di fuori dell’ambito in cui è contenuta, stante il principio per cui le definizioni normative hanno efficacia limitata alla disposizione che le ospita (M. Riverditi, I profili penali del «pacchetto sicurezza» 2026: prime osservazioni sul decreto-legge 24 febbraio 2026, n. 23, cit.). Il terzo contesto è quello della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale (Convenzione di Palermo del 15 novembre 2000, ratificata con l. 16 marzo 2006, n. 146), che all’art. 2, lett. a), che definisce il «gruppo criminale organizzato» come «un gruppo strutturato di tre o più persone, esistente per un periodo di tempo e che agisce di concerto con lo scopo di commettere uno o più reati gravi o reati stabiliti dalla presente Convenzione, al fine di ottenere, direttamente o indirettamente, un vantaggio finanziario o un altro vantaggio materiale». Il riferimento a tale definizione convenzionale – pur non vincolante ai fini dell’interpretazione del diritto penale interno – ha influenzato la dottrina nel sostenere che il «gruppo organizzato» richieda quantomeno tre partecipanti, in analogia con le fattispecie associative (M. Riverditi, I profili penali del «pacchetto sicurezza» 2026: prime osservazioni sul decreto-legge 24 febbraio 2026, n. 23, cit.). Muovendo da tale quadro sistematico, la dottrina (M. Riverditi, I profili penali del «pacchetto sicurezza» 2026: prime osservazioni sul decreto-legge 24 febbraio 2026, n. 23, cit.) ha individuato in relazione all’628-bis c.p. almeno quattro questioni interpretative di non semplice soluzione. La prima attiene al numero minimo di partecipanti: «se si accede alla tesi che richiede un minimo di tre persone – sul modello della Convenzione di Palermo e in analogia con le fattispecie associative – il campo applicativo della norma risulta sensibilmente ridotto rispetto alla tesi “minimalista"»; e, soprattutto, diviene necessario precisare se il numero di persone si riferisca ai soli correi materialmente presenti sul posto ovvero all’intero gruppo, compresi i partecipanti che abbiano assunto ruoli di pianificazione o supporto logistico» (M. Riverditi, I profili penali del «pacchetto sicurezza» 2026: prime osservazioni sul decreto-legge 24 febbraio 2026, n. 23, cit.). Altra questione riguarda il livello di organizzazione richiesto, ovvero se l’art. 628-bis esige un’organizzazione stabile e precostituita, o se sia sufficiente una strutturazione anche occasionale e limitata al singolo episodio criminoso, purché caratterizzata da una minima ripartizione di compiti (M. Riverditi, I profili penali del «pacchetto sicurezza» 2026: prime osservazioni sul decreto-legge 24 febbraio 2026, n. 23, cit.). La terza questione concerne il rapporto con il concorso di persone ordinario: la commissione di una rapina da parte di due o più persone riunite già integra, di norma, l’aggravante di cui all’art. 628, comma 3, n. 1, c.p. Sicché per distinguere il semplice concorso dal «gruppo organizzato» di cui all’art. 628-bis c.p. occorrerà individuare un quid pluris che non si esaurisca nella mera pluralità dei concorrenti, ma richieda un elemento organizzativo aggiuntivo e qualificante (M. Riverditi, I profili penali del «pacchetto sicurezza» 2026: prime osservazioni sul decreto-legge 24 febbraio 2026, n. 23, cit.). La quarta, infine, riguarda il rapporto con l’associazione per delinquere di cui all’art. 416 c.p. e con quella di tipo mafioso di cui all’art. 416-bis c.p.: posto che le fattispecie associative presuppongono un vincolo stabile e una struttura destinata alla commissione di una pluralità indeterminata di reati, il «gruppo organizzato» dell’art. 628-bis si colloca in una zona intermedia tra il concorso eventuale e l’associazione stabile, con il rischio concreto di zone di sovrapposizione che potrebbero condurre, in alcuni casi, alla contestazione congiunta dell’art. 628-bis e dell’art. 416 c.p. (o 416-bis c.p.), in potenziale violazione del divieto di bis in idem sostanziale (M. Riverditi, I profili penali del «pacchetto sicurezza» 2026: prime osservazioni sul decreto-legge 24 febbraio 2026, n. 23, cit.). In tale contesto si pone il tema della applicazione del principio di proporzionalità della pena quale criterio selettivo delle condotte riconducibili alla fattispecie che radicano una offensività tale da legittimare l’applicazione della fattispecie (Corte cost. n. 113/2025). Secondo la migliore dottrina «la soluzione ermeneuticamente più equilibrata sembra quella di ricondurre l’art. 628-bis c.p. ad un modello “intermedio”, che, sulla falsariga della definizione offerta dalla Convenzione di Palermo, esiga la presenza di un numero minimo di partecipanti al gruppo, ma non anche una previa organizzazione stabile e strutturata secondo i parametri tipici delle fattispecie associative di cui agli artt. 416 e 416-bis c.p.». In tal modo, da un lato si evita di ridurre il «gruppo organizzato» a un mero concorso di persone occasionalmente riunite, dall’altro si scongiura il rischio di una sovrapposizione integrale con il paradigma associativo, preservando la funzione selettiva e specializzante della nuova aggravante» (M. Riverditi, I profili penali del «pacchetto sicurezza» 2026: prime osservazioni sul decreto-legge 24 febbraio 2026, n. 23, cit.). Il nodo interpretativo potrebbe, ancora, essere risolto attraverso l’individuazione di almeno quattro connotati tipici dei reati plurisoggettivi e associativi: il tipo di vincolo associativo, le finalità del gruppo, il numero di compartecipi e la (eventuale) simultanea compresenza di questi al momento della commissione di un ulteriore delitto. La presenza o meno di alcuni di questi connotati renderebbe siffatto gruppo organizzato appartenente ad almeno una delle due categorie in cui si possono suddividere i reati plurisoggettivi: il gruppo organizzato come reato associativo (con un quid in meno), e il gruppo organizzato come concorso di persone nel reato (con un quid in più). Nella prima categoria, il gruppo organizzato può essere inteso quale reato associativo senza il quid dell’affectio societatis e senza il programma delittuoso della commissione di più reati. Nella seconda categoria, il gruppo organizzato può essere inteso quale forma di concorso necessario di persone nel reato, con il quid pluris di un minimo di organizzazione, ove per esso non si intenda il semplice accordo preventivo di realizzazione di quel singolo reato (B. Cusimano, La straordinaria necessità ed urgenza delle (nuove) forme di tutela penale del patrimonio, cit.). Tale nozione potrebbe corrispondere ad un tertium genus, tra le ipotesi di concorso di persone nel reato e i reati associativi. Tra i primi, «risulta problematica la qualità dell’organizzazione del gruppo, ove essa può essere intesa come una sorta di accordo preventivo “rafforzato”; tra le seconde, difetterebbe quel vincolo associativo stabile e duraturo tipico dei reati associativi, nonché la volontà di realizzazione di più delitti genericamente individuati dalle fattispecie di cui agli artt. 416 e 416-bis c.p., e finalisticamente individuati nei delitti contro la personalità dello Stato, di cui agli artt. 270, 270-bis e 306 c.p.«» (B. Cusimano, La straordinaria necessità ed urgenza delle (nuove) forme di tutela penale del patrimonio, cit.). Del resto, per le Sezioni Unite (Cass. pen., sez. un., 31 gennaio 2013, n. 18374) «“Gruppo organizzato” è, certamente, un quid pluris rispetto al mero concorso di persone, ma è – con pari certezza – un minus rispetto alla associazione per delinquere»; con la precisazione che, accogliendo la ricostruzione di tale nozione a partire dalla definizione contenuta all’art. 2 della Convenzione di Palermo, sarebbe sufficiente la costituzione in vista anche di un solo reato e per il conseguimento di un vantaggio finanziario o di altro vantaggio materiale. La ratio legis sembra tuttavia «diretta verso la qualificazione di siffatto gruppo organizzato come una vera e propria nuova forma di reato associativo. Ciò nondimeno, una più puntuale specificazione del concetto di gruppo organizzato in sede di conversione del decreto-legge appare comunque imprescindibile, dovendosi altrimenti risolvere tale lacuna normativa, circoscritta agli elementi costitutivi del gruppo, in via interpretativa dalla giurisprudenza di legittimità, stante il (verosimile) difetto di determinatezza e tassatività dell’attuale formulazione» (B. Cusimano, La straordinaria necessità ed urgenza delle (nuove) forme di tutela penale del patrimonio, cit.). Va sempre considerato infine che per la Corte Costituzionale quanto più severo è il trattamento sanzionatorio, tanto più stringente e conforme al principio di offensività deve essere l’accertamento degli elementi costitutivi del reato (Corte cost. n. 113/2025). 3) il terzo elemento è dato dalle modalità di operare del gruppo, che deve presentare almeno una delle caratteristiche elencate: «scorrere in armi le campagne o le pubbliche vie»; fare uso di dispositivi esplosivi; impiegare armi; utilizzare sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose; oppure impiegare «ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza o sabotaggio». Non si può non sottolineare la tensione con il principio di tassatività di cui all’art. 25, comma 2, Cost. relativo a tale ultima dicitura. L’inclusione di formule ampie, quali “ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza o sabotaggio”, rischia di introdurre margini interpretativi eccessivamente estesi, con possibili tensioni rispetto al principio di tassatività e determinatezza di cui all’art. 25, comma 2, Cost. In particolare, l’estensione a sostanze chimiche o batteriologiche evoca ambiti contigui ai delitti contro la personalità dello Stato o alla disciplina antiterrorismo, rendendo necessario un attento coordinamento per evitare sovrapposizioni. Altro profilo concerne la proporzionalità della pena. Una cornice edittale da dieci a venticinque anni colloca la fattispecie in una fascia sanzionatoria molto elevata, comparabile a quella prevista per delitti contro la persona di estrema gravità (si pensi che l’omicidio preterintenzionale è punito meno severamente con una pena da 10 a 18 anni). In assenza di evento lesivo (come la morte o gravi lesioni), la scelta punitiva potrebbe sollevare interrogativi in relazione all’art. 27 Cost., sotto il profilo della proporzione tra fatto e sanzione e della coerenza complessiva del sistema penale. Più precisamente, “il confronto con la cornice edittale già prevista per le aggravanti dell’art. 628, comma 3, c.p. evidenzia la straordinaria severità del nuovo trattamento sanzionatorio. La rapina aggravata ai sensi del comma 3 è punita con la reclusione da cinque a venti anni e la multa da 2.000 a 4.000 euro; se concorrono due o più aggravanti di cui al terzo comma ovvero se una di queste concorre con altra fra quelle dell’art. 61 c.p., la pena è della reclusione da sette a vent’anni e della multa da 2.500 a 4.000 euro. Il nuovo art. 628-bis prevede un minimo edittale di dieci anni di reclusione – il doppio rispetto al minimo dell’art. 628, comma 3 – e un massimo di venticinque anni, con una multa minima di seimila euro pari a tre volte quella prevista dalla norma previgente. È dunque una fattispecie che, sul piano sanzionatorio, si avvicina sensibilmente alle pene previste per i delitti più gravi contro la persona, come l’omicidio volontario non aggravato (art. 575 c.p.: reclusione non inferiore a ventun anni) e il sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.: reclusione da venticinque a trenta anni), ponendo un interrogativo non eludibile sulla proporzionalità della risposta sanzionatoria rispetto al disvalore del fatto, alla luce della più recente giurisprudenza costituzionale in materia” (Cfr. Corte cost. n. 113/2025; M. Riverditi, I profili penali del «pacchetto sicurezza» 2026: prime osservazioni sul decreto-legge 24 febbraio 2026, n. 23, cit.). Il concorso di reati La complessità ordinamentale potrebbe dar vita ad un concorso di norme, come nel caso in cui la rapina venga commessa non solo in danno di tali servizi di credito, ma anche nei confronti di persone che ne stiano fruendo, ovvero che ne abbiano appena fruito (l’esempio è di B. Cusimano, La straordinaria necessità ed urgenza delle (nuove) forme di tutela penale del patrimonio, cit.). In tale situazione, il concorso di norme (art. 628, comma 3, n. 3-quater e art. 628-bis c.p.) andrebbe risolto come un concorso apparente, tale per cui il disvalore della condotta lesiva del singolo (quindi art. 628, comma 3, c.p.) viene assorbito nel disvalore più ampio del nuovo art. 628-bis c.p., secondo il rapporto di consunzione, o viceversa si potrebbe ipotizzare un concorso tra circostanze aggravanti. In dottrina (B. Cusimano, La straordinaria necessità ed urgenza delle (nuove) forme di tutela penale del patrimonio, cit.) si afferma che «sarebbe auspicabile risolvere la questione attribuendo un maggiore disvalore alla condotta di cui all’art. 628-bis c.p. e capace di assorbire il disvalore della rapina commessa nei confronti del singolo. Tale assorbimento si può fondare sia in virtù del richiamo alla condotta base della rapina c.d. propria, sia in ragione del più severo regime sanzionatorio previsto ora per l’art. 628-bis c.p. rispetto a quanto stabilito per la rapina aggravata di cui all’art. 628, comma 3, c.p.». Anche in questo caso quanto più severo è il trattamento sanzionatorio, tanto più stringente e conforme al principio di offensività deve essere l’accertamento degli elementi costitutivi del reato (Corte cost. n. 113/2025). Il trattamento sanzionatorio e le disposizioni di coordinamento Il trattamento sanzionatorio dell’art. 628-bis c.p. è particolarmente severo. La pena prevista dal primo comma – reclusione da dieci a venticinque anni e multa da seimila a novemila euro – è elevata. Il comma 1, secondo periodo, introduce poi un meccanismo di aggravamento ulteriore: quando la rapina di gruppo concorra con le aggravanti speciali previste per la rapina di cui all’art. 628, commi 3 e 4, c.p., ovvero con le circostanze aggravanti comuni di cui all’art. 61 c.p., il minimo edittale si innalza da dieci a dodici anni di reclusione e la multa minima da seimila a settemila euro. Si realizza così una struttura a «doppio livello» sanzionatorio che, nei casi di concorso di circostanze aggravanti, avvicina ulteriormente la pena minima irrogabile ai livelli previsti per i delitti più gravi contro la persona (M. Riverditi, I profili penali del «pacchetto sicurezza» 2026: prime osservazioni sul decreto-legge 24 febbraio 2026, n. 23, cit.). Il concorso tra circostanze viene in particolare disciplinato dal comma 2, ove si prevede che: «Se l’aggravante di cui al primo comma concorre con una o più delle circostanze di cui al terzo comma dell’articolo 628 o con altra fra quelle indicate nell’articolo 61, la pena è della reclusione da dodici a venticinque anni e della multa da euro 7.000 a euro 9.000». La formulazione riprende formalmente quanto previsto in tema di concorso di circostanze aggravanti dal comma quarto di cui all’art. 628 c.p., con un simmetrico aumento di pena, sia rispetto all’appena menzionato quarto comma – che prevede un aumento di pena dai sette ai vent’anni di reclusione e una multa da 2.500 a 4.000 euro rispetto alla pena base della reclusione dai cinque ai dieci anni e della multa da 927 a 2.500 euro –, sia rispetto al primo comma della nuova rapina armata, che, invece, come vedremo a breve, prevede un ventaglio edittale della pena della reclusione da dieci a venticinque anni. Il secondo comma dell’art. 628-bis c.p. configura dunque «un’aggravante “a blindatura forte”: le circostanze attenuanti concorrenti, ad eccezione di quelle previste per i minori degli anni diciotto, «si applicano sulla pena prevista dal primo comma». La formula, mutuata dal modello già adottato per i delitti di mafia e terrorismo, esclude l’operatività del giudizio di bilanciamento di cui all’art. 69 c.p., con la conseguenza che le attenuanti – comprese quelle generiche ex art. 62-bis c.p. e l’attenuante del fatto di particolare tenuità ex art. 62, n. 4, c.p. – non possono prevalere né equivalere alla circostanza aggravante costituita dal primo comma, ma si applicano soltanto come riduzioni della pena già determinata in base alla cornice edittale aggravata» (M. Riverditi, I profili penali del «pacchetto sicurezza» 2026: prime osservazioni sul decreto-legge 24 febbraio 2026, n. 23, cit.). Tale tecnica crea tensione in punto di proporzionalità e di collegamento della stessa con il finalismo rieducativo della pena. Il terzo comma dell’art. 628-bis c.p. prevede, invece, il divieto di equivalenza o di prevalenza delle circostanze attenuanti, diverse da quella prevista all’art. 98 c.p., che concorrono con le circostanze aggravanti di cui al terzo comma dell’art. 628 c.p., nn. 3), 3-bis), 3-ter) e 3-quater). «Si applica il quinto comma dell’articolo 628». Tale quinto comma di cui all’art. 628 c.p., di cui la nuova ipotesi di rapina aggravata si limita a richiamarne l’applicabilità, è stato dichiarato incostituzionale nella parte in cui non consente di ritenere prevalente o equivalente la circostanza attenuante prevista dall’art. 89 c.p. (vizio parziale di mente), allorché concorra con l’aggravante di cui al terzo comma numero 3-bis), dello stesso art. 628. Il quarto comma, infine, dell’art. 628-bis c.p. prevede una circostanza attenuante premiale in ipotesi di dissociazione: «Nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l’attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l’autorità di polizia o l’autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l’individuazione o la cattura dei concorrenti o nel recupero dei proventi del delitto o degli strumenti utilizzati per la commissione dello stesso, la pena è diminuita da un terzo a due terzi». La disposizione ricalca il modello normativo delle fattispecie premiali già previste in materia di sequestro di persona a scopo di rapina o estorsione (art. 630, comma 5, c.p.), di terrorismo o eversione (artt. 270-bis.1, comma 3, e 289-bis, comma 4, c.p.) e di associazione di tipo mafioso (art. 416-bis.1 c.p.) e risponde a una logica processuale di incentivazione alla collaborazione che, in un contesto di criminalità organizzata, è stata ritenuta compatibile con i principi costituzionali (M. Riverditi, I profili penali del «pacchetto sicurezza» 2026: prime osservazioni sul decreto-legge 24 febbraio 2026, n. 23, cit.). Si è al cospetto di una ipotesi di collaborazione e dissociazione tipica della criminalità organizzata. Gli interventi di coordinamento La sostanziale riconducibilità del fatto alla criminalità organizzata fonda l’introduzione della fattispecie autonoma di cui all’art. 628-bis c.p. (oltre che del terzo comma dell’art. 628 c.p.) tra i delitti spia della confisca allargata ex art. 240-bis c.p., con conseguente possibilità di confiscare «denaro, beni e altre utilità di cui il condannato non possa giustificare la provenienza e di cui abbia la disponibilità in valore sproporzionato rispetto al proprio reddito» – ampliando la casistica di reati che ne consentono l’applicazione inserendovi il reato di rapina aggravata, ai sensi dell’art. 628, comma 3, c.p., e il reato di nuovo conio della rapina aggravata commessa da un gruppo organizzato, di cui all’art. 628-bis c.p. Da segnalare tra interventi di coordinamento l’ingresso della fattispecie nel contesto dell’aggravante prevista all’art. 648 c.p., nonché all’art. 518-quater c.p. Si estendono pertanto le ipotesi aggravanti previste per il reato di ricettazione (art. 648 c.p.) e per il reato di ricettazione di beni culturali (art. 518-quater c.p.), ai beni provenienti dalla rapina aggravata commessa da un gruppo organizzato. La fattispecie viene attribuita alla competenza distrettuale ex art. 51, comma 3-bis c.p.p. e inserita nel contesto dell’art. 407, comma 2, lettera a), n. 2, con conseguente anche in punto di sottrazione all’interrogatorio preventivo ed alla disciplina delle proroghe di indagine. Sul piano processuale, la nuova fattispecie è quindi inserita nel catalogo dei reati di competenza distrettuale (art. 51, comma 3-quinquies, c.p.p.), con attribuzione della relativa competenza alle Direzioni distrettuali antimafia, e tra quelli per cui è previsto il termine massimo di durata delle indagini preliminari di due anni prorogabile fino a tre (art. 407, comma 2, lett. a, n. 2, c.p.p.). All’art. 13, comma 3-bis, del decreto-legge n. 152/1991, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 203/1991, viene inserito il delitto di rapina aggravata ai sensi dell’art. 628-bis del codice penale, con conseguente applicazione del regime di intercettazione telefonica ed ambientale previsto per la criminalità organizzata e derogatorio rispetto a quello ordinario. Le intercettazioni di conversazioni o comunicazioni sono dunque consentite alle condizioni meno stringenti previste dall’art. 13 decreto legge n. 152/1991 – che non richiede i gravi indizi di reato di cui all’art. 266 c.p.p. ma si accontenta di sufficienti indizi –, con facoltà di intercettare anche mediante captatori informatici (c.d. trojan) ai sensi dell’art. 266-bis c.p.p. A completamento dell’intervento la fattispecie è inserita tra quelle del regime penitenziario di rigore differenziato di cui all’art. 4-bis, comma 1-ter, della legge n. 354/1975. La nuova fattispecie è quindi inoltre inclusa nel catalogo dei reati ostativi ai sensi dell’art. 4-bis, comma 1-ter, ord. penit., con conseguente esclusione dei condannati dai benefici penitenziari – permessi premio, misure alternative alla detenzione, liberazione condizionale – salvo collaborazione con la giustizia ai sensi dell’art. 58-ter ord. penit. ovvero, in forza della giurisprudenza costituzionale più recente, in caso di collaborazione impossibile o irrilevante debitamente accertata. |