Quali limiti all’estensione al garante delle misure protettive e cautelari nella composizione negoziata?

04 Maggio 2026

Il commento alla pronuncia del Tribunale di Parma offre l'occasione per chiarire le funzioni proprie delle misure protettive e cautelari nell'ambito della composizione negoziata della crisi, concentrandosi sulla possibilità di estenderne gli effetti anche al patrimonio del terzo - socio o garante - impegnatosi a sostenere finanziariamente il piano di risanamento.

Massima

La protezione del patrimonio del terzo garante, nella misura in cui sia funzionale al buon esito delle trattative e alla realizzabilità del piano di risanamento, può essere assicurata tramite misure cautelari ad hoc, sussistendone i relativi presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora.

Il caso

Contestualmente alla domanda di accesso alla composizione negoziata della crisi (CNC), l’imprenditore chiede al Tribunale competente di confermare le misure protettive e cautelari richieste e, nel contempo, di «estendere le suddette misure cautelari/protettive anche al garante …, disponendo la sospensione di tutte le procedure esecutive pendenti nei suoi confronti».

All’esito dell’udienza fissata all’uopo, il Tribunale – appurato che il piano predisposto dall’imprenditore si fonda, tra l’altro (e per quanto qui interessa), sull’apporto di nuova finanza da parte dei soci-garanti e preso atto del parere favorevole dell’esperto – conferma le misure, ritenendole funzionali e utili rispetto allo svolgimento delle trattative e all’obiettivo del risanamento dell’impresa, nonché adeguate e proporzionate rispetto al sacrificio imposto ai creditori per mezzo delle stesse.

In particolare, con riferimento all’istanza di estensione delle misure anche a favore del garante, il Tribunale osserva che l’estensione del perimetro delle misure protettive a beni estranei al patrimonio dell’imprenditore non può essere consentita in modo indiscriminato, ma deve ritenersi limitata ai beni che risultino funzionali e concretamente destinati all’esercizio dell’attività d’impresa, in linea con l’obiettivo di preservarne la continuità e la redditività sul mercato; la protezione del patrimonio del garante può essere realizzata attraverso misure cautelari volte a inibire singole iniziative dei creditori, che nel caso concreto appaiano suscettibili di determinare la dispersione delle risorse destinate al risanamento dell’impresa.

La questione

Le funzioni proprie delle misure preventive e cautelari nella CNC

Com’è noto, per definizione dell’art. 2, lettere p) e q), c.c.i.i.:

  • le misure protettive sono «le misure temporanee richieste dal debitore per evitare che determinate azioni o condotte dei creditori possano pregiudicare, sin dalla fase delle trattative, il buon esito delle iniziative assunte per la regolazione della crisi o dell’insolvenza, anche prima dell’accesso a uno degli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza»;
  • le misure cautelari sono «i provvedimenti cautelari emessi dal giudice competente a tutela del patrimonio o dell’impresa del debitore, che appaiano secondo le circostanze più idonei ad assicurare provvisoriamente il buon esito delle trattative, gli effetti degli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza e delle procedure di insolvenza e l’attuazione delle relative decisioni».

Tali misure sono applicabili anche nell’ambito del percorso di composizione negoziata della crisi (CNC), in virtù di quanto previsto dagli artt. 18 e 19 c.c.i.i. In particolare, quest’ultima norma – rubricata «procedimento relativo alle misure protettive e cautelari» – dispone che, «quando l’imprenditore formula la richiesta di cui all’articolo 18, comma 1 [vale a dire: la richiesta di “applicazione di misure protettive del patrimonio”, n.d.r.], con ricorso presentato al tribunale competente …, entro il giorno successivo alla pubblicazione dell’istanza e dell’accettazione dell’esperto, chiede la conferma o la modifica delle misure protettive e, ove occorre, l’adozione dei provvedimenti cautelari necessari per condurre a termine le trattative»; all’udienza fissata a tal fine, il Tribunale «procede agli atti di istruzione indispensabili in relazione ai provvedimenti cautelari richiesti ai sensi del comma 1 e ai provvedimenti di conferma, revoca o modifica delle misure protettive», stabilendo «la durata, non inferiore a trenta e non superiore a centoventi giorni, delle misure protettive e, se occorre, dei provvedimenti cautelari disposti …» ed eventualmente limitando «le misure a determinate iniziative intraprese dai creditori a tutela dei propri diritti o a determinati creditori o categorie di creditori»; il Tribunale, inoltre, «su istanza del debitore o delle parti interessate all’operazione di risanamento, può prorogare la durata delle misure disposte per il tempo necessario ad assicurare il buon esito delle trattative, acquisito il parere dell’esperto», e può, infine, su istanza dell’imprenditore, di uno o più creditori o su segnalazione dell’esperto, «revocare le misure protettive e cautelari, o abbreviarne la durata, quando esse non soddisfano l’obiettivo di assicurare il buon esito delle trattative o appaiono sproporzionate rispetto al pregiudizio arrecato ai creditori istanti».

Di fronte a questo quadro normativo, occorre innanzitutto chiedersi quale sia la finalità delle misure protettive e cautelari nel contesto della CNC.

Stando alle rispettive definizioni:

  • le misure protettive sono rivolte verso «determinate azioni o condotte» poste in essere dai «creditori» e sono funzionali a favorire, «sin dalla fase delle trattative, il buon esito delle iniziative assunte per la regolazione della crisi o dell’insolvenza»;

viceversa,

  • le misure cautelari non sono rivolte necessariamente nei confronti dei soli creditori e sono funzionali ad assicurare provvisoriamente, attraverso la «tutela del patrimonio o dell’impresa del debitore», «il buon esito delle trattative, gli effetti degli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza e … l’attuazione delle relative decisioni».

La combinazione di queste due tipologie di misure, dunque, consente all’imprenditore di perseguire lo scopo di assicurare il buon esito, innanzitutto, delle trattative e, quindi, di riflesso, della soluzione ex art. 23 c.c.i.i. («soluzione idonea al superamento della situazione di cui all'articolo 12, comma 1» che lo ha portato a intraprendere il percorso della CNC).

Occorre poi chiedersi quale sia il perimetro entro il quale l’imprenditore può muoversi nell’individuare le misure di cui invocare l’applicazione per il perseguimento di quelle finalità.

Preliminarmente, è opportuno ricordare che - sul piano della legittimazione attiva - spetta solo all’imprenditore chiedere l’applicazione (ma - come visto - non la proroga, revoca o riduzione) delle misure. Non sono dunque titolati né l’esperto (v. Trib. Pescara 5/5/2022, in ilcaso.it), né altri soggetti, ancorché interessati o coinvolti nel percorso di CNC (quali, ad esempio, i soci illimitatamente responsabili o i garanti: v. Trib. Milano, Sez. II, Ord., 10 febbraio 2025, in Procedure concorsuali e crisi d’impresa (ex Fall.), 2025, . 560); e tantomeno le misure potrebbero essere disposte dal Giudice d’ufficio.

L’imprenditore ha ampia libertà di manovra nel selezionare i soggetti nei confronti dei quali egli può chiedere l’applicazione delle misure; ed infatti:

  • quanto alle misure protettive, l’art. 18 c.c.i.i. ne consente l’applicabilità nei confronti vuoi di tutti i creditori indistintamente, vuoi di alcuni soltanto di essi o di determinate categorie (esclusi i lavoratori), nonché nei confronti di tutte o di determinate iniziative intraprese da costoro a tutela dei propri diritti, tant’è che in dottrina si è parlato di «tutela protettiva su misura» (G. Rana, Le misure protettive e cautelari nella composizione negoziata di cui al d.l. n. 118/2021, in Dir. fall., 2022, 288);
  • quanto alle misure cautelari, la natura stessa di tali misure esclude l’esistenza di limitazioni soggettive, ferma restando la necessità di verificare la sussistenza, nel caso concreto, dei presupposti del fumus boni iuris (da rintracciarsi nelle possibili prospettive di risanamento dell’impresa o, comunque, di superamento dello stato di crisi) e del periculum in mora (inteso come rischio di naufragio delle prospettive di risanamento in caso di aggressioni patrimoniali da parte dei singoli creditori, che potrebbero compromettere il buon esito delle trattative), che ne conferma l’essenza di provvedimenti selettivi.

Sotto il profilo oggettivo, mentre le misure cautelari hanno per loro natura un contenuto innominato, traducendosi in quei provvedimenti che ex art. 19 c.c.i.i. sono «necessari per condurre a termine le trattative» (sui limiti dell’atipicità delle misure cautelari, tuttavia, si vedano: Trib. Genova, Sez. VII civ., 2 dicembre 2025, in dirittodellacrisi.it; Trib. Roma 23 settembre 2025, ibidem), le misure protettive invocabili nella CNC (cui non si applica l’art. 54 c.c.i.i. in tema di misure protettive e cautelari «in pendenza del procedimento per l’accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza, anche nei casi di cui agli articoli 25-sexies e 44, e per l’accesso alla liquidazione giudiziale») sono solo quelle tipiche indicate dall’art. 18 c.c.i.i., che ne detta un catalogo tassativo (v. L. Baccaglini, Le misure protettive e le misure cautelari nella composizione negoziata della crisi, in Trattato di diritto della crisi e dell’insolvenza a cura di M. Arato, G. D’Attorre e M. Fabiani, Torino, 2026, t. I,  311); vale a dire:

  1. divieto per i creditori di acquisire diritti di prelazione se non concordati con l’imprenditore;
  2. divieto per i creditori di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio dell’imprenditore o sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l’attività d’impresa (dunque, anche su beni di terzi concessi all’imprenditore a vario titolo: leasing, locazione, affitto, uso …);
  3. inibitoria ex lege della pronuncia della sentenza di apertura della liquidazione giudiziale o di accertamento dello stato di insolvenza;
  4. divieto per i creditori, compresi le banche e gli intermediari finanziari, nei cui confronti operano le misure protettive, di unilateralmente rifiutare l’adempimento dei contratti pendenti, provocarne la risoluzione, anticiparne la scadenza o modificarli in danno dell’imprenditore oppure revocare in tutto o in parte le linee di credito già concesse per il solo fatto del mancato pagamento di crediti anteriori rispetto alla pubblicazione dell’istanza;
  5. divieto per i creditori bancari di mantenere la sospensione relativa alle linee di credito accordate al momento dell’accesso alla composizione negoziata se non dimostrano che la sospensione è determinata dall’applicazione della disciplina di vigilanza prudenziale.

Ne deriva che, come osservato in dottrina (I. Pagni, Il ‘sistema’ delle misure protettive e cautelari negli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza: note a margine di un provvedimento del Tribunale di Milano, in Fall. 2024, 284), nella CNC le misure protettive atipiche non sono contemplate e ogni bisogno di tutela diverso da quello soddisfatto dalle misure (tipiche) indicate dall’art. 18 c.c.i.i. può essere perseguito attraverso le misure cautelari, tramite le quali l’imprenditore può chiedere altresì di estendere le misure protettive tipiche anche a tutela dei patrimoni di terzi, in quanto “interessati” dal percorso di risanamento dell’impresa (v. Trib. Bologna, Sez. IV civ., 22 settembre 2025, in dirittodellacrisi.it).

La soluzione giuridica

Le misure cautelari e la protezione del garante

Ora, alla luce del quadro di sintesi così tracciato, l’ordinanza qui in commento appare pienamente condivisibile.

Il Tribunale di Parma, infatti, ha correttamente affermato che, pur di fronte all’ampia definizione delle misure protettive offerta dall’art 2, c. 1, lett. p), c.c.i.i., non può essere consentita una indiscriminata estensione degli effetti delle stesse anche al patrimonio del terzo garante; lo strumento previsto dall’art. 18 c.c.i.i., infatti, è finalizzato alla protezione del patrimonio dell’impresa e non può essere esteso al patrimonio di terzi, ancorché costoro si siano impegnati a sostenere finanziariamente il piano di risanamento elaborato dall’imprenditore; l’estensione delle misure protettive oltre il perimetro del patrimonio dell’imprenditore (dunque, a beni di terzi) deve ritenersi limitata ai soli beni comunque destinati all’esercizio dell’impresa (ad esempio: beni concessi in leasing o in locazione), in linea con l’obiettivo di preservarne la continuità e la redditività sul mercato. Viceversa, la protezione del patrimonio del terzo - socio o garante che sia - impegnato nel risanamento dell’impresa può essere realizzata attraverso specifiche misure cautelari, a condizione che ricorrano i presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora, vale a dire: a condizione che «sussista una comprovata e concretamente verificabile funzionalità alla ristrutturazione dell’impresa ed il pericolo, non altrimenti scongiurabile, che il piano di risanamento venga compromesso in esito alle suddette azioni esecutive».

Questa conclusione è condivisa dalla dottrina (L. Baccaglini, op. loc. cit., 312) e dalla giurisprudenza di merito maggioritaria (difforme, invece, sembra Trib. Brescia 17 aprile 2025, in dirittodellacrisi.it, che ha esteso le «misure protettive anche ai terzi garanti …, disponendo la sospensione di tutte le procedure esecutive pendenti nei loro confronti ed elencate … in ricorso»).

A queste condivisibili conclusioni è possibile aggiungere due brevi considerazioni.

Proprio in ragione della natura e della funzione delle misure cautelari, le stesse possono essere richieste dall’imprenditore ogniqualvolta se ne presenti l’esigenza, valutata la sussistenza dei presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora; vale a dire: se e quando esse siano necessarie e funzionali alla conduzione e favorevole conclusione delle trattative in corso e la loro mancata adozione potrebbe comportare l’irrimediabile dispersione dei valori aziendali e vanificare il possibile risanamento dell’attività d’impresa. Le misure cautelari, dunque, possono essere richieste anche in corso di CNC e sebbene, in ipotesi, siano state negate in precedenza con rigetto del ricorso presentato ex art. 19, c. 1, c.c.i.i. (v. Trib. Torino, Sez. VI civ., 5 dicembre 2023, in dirittodellacrisi.it).

Sempre in ragione della loro natura e funzione, le misure cautelari devono essere modulate in modo da contemperare, in un’ottica di proporzionalità, le esigenze dell’imprenditore ad assicurare il buon esito delle trattative e la realizzabilità del piano di risanamento, da un lato, con il diritto del creditore a veder soddisfatte le proprie ragioni, senza dover subire un pregiudizio ingiustificato, dall’altro. Pertanto, qualora – come nel caso deciso dalla sentenza in commento – sia chiesta l’applicazione di misure cautelari a protezione del patrimonio del terzo che si è impegnato a sostenere con apporto di finanza esterna il piano di risanamento dell’imprenditore, pare corretto affermare che dette misure siano disposte tenendo conto, tra l’altro e in primis, dell’entità dell’impegno economico-finanziario del terzo e non siano invece estese all’intero suo patrimonio (diversamente, si offrirebbe il destro a possibili abusi dello strumento protettivo).

Conclusioni

In conclusione, nell’ambito del percorso della CNC l’imprenditore può chiedere che l’ombrello protettivo sia esteso al patrimonio del terzo-garante impegnato a sostenere il piano di risanamento mediante apporto di finanza esterna, ma solo a condizione che le misure cautelari richieste siano funzionali al buon esito delle trattative e alla realizzabilità del piano di risanamento, che sussistano i presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora affinché siano disposte e che siano adeguate e proporzionate rispetto al sacrificio imposto al creditore.

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