Obbligo di produzione documentale e principio del c.d. once only

05 Maggio 2026

L’obbligo di produzione documentale imposto dalla lex specialis non può essere eluso mediante il richiamo al principio del c.d. once only, il quale non opera nella fase valutativa dell’offerta tecnica, né può tradursi in un onere di ricerca documentale in capo alla Commissione ai fini dell’attribuzione dei punteggi.

Il caso. Il TAR è chiamato a valutare se l’obbligo di produzione documentale imposto dal disciplinare a comprova del criterio dell’«esperienza specifica» dell’operatore economico possa ritenersi superabile mediante il richiamo al principio del c.d. once only, sul presupposto che i lavori dichiarati fossero già stati eseguiti in favore della medesima stazione appaltante. In tale prospettiva, il giudice amministrativo è chiamato a chiarire se detto principio possa operare anche nella fase di valutazione dell’offerta tecnica, ovvero se esso resti circoscritto alla distinta fase di verifica dei requisiti, permanendo in capo al concorrente l’onere di produrre integralmente la documentazione richiesta a pena di mancata valorizzazione dell’offerta.

La soluzione. Il Tribunale evidenzia, in via preliminare, come la lex specialis fosse chiara, con riferimento al sub-criterio «Esperienza specifica», nello stabilire che l’effettiva esecuzione gli interventi, dovesse essere necessariamente comprovata mediante apposita documentazione (CEL, SAL, Certificato di pagamento o documentazione equivalente), a pena di mancata valorizzazione ai fini del punteggio.

A fronte del chiaro tenore di tali disposizioni, sottolinea il TAR, il richiamo al principio del c.d. once only non può essere utilmente invocato per superare tali carenze. La ratio di tale principio – come recepita dall’art. 18, comma 2, della legge n. 241/1990 e dall’art. 99 del codice dei contratti pubblici – è infatti quella di evitare un inutile aggravamento del procedimento amministrativo, impedendo che lo stesso documento, già acquisito e protocollato, debba essere richiesto più volte al medesimo operatore economico. Tuttavia, tale principio opera esclusivamente sul piano della verifica dei requisiti e non può essere esteso alla distinta fase della valutazione delle offerte tecniche.

Ne consegue che l’onere di allegazione e comprova degli elementi rilevanti ai fini dell’attribuzione del punteggio resta integralmente a carico del concorrente, non potendo la commissione giudicatrice sopperire alle carenze dell’offerta mediante attività officiose integrative.

In termini del tutto analoghi, ricorda il T.A.R., il Consiglio di Stato (Cons. St., sez. V, 4 novembre 2025, n. 8567) ha chiarito che l’obbligo di produzione documentale imposto dalla lex specialis non può essere eluso mediante il richiamo al principio del c.d. once only, il quale non opera nella fase valutativa dell’offerta tecnica, né può tradursi in un onere di ricerca documentale in capo alla commissione ai fini dell’attribuzione dei punteggi.

Una diversa conclusione determinerebbe un evidente vulnus ai principi di par condicio, trasparenza e imparzialità, traducendosi in un ingiustificato vantaggio per i concorrenti già in rapporto con la stessa amministrazione, i quali vedrebbero valorizzata un’offerta tecnica incompleta sulla base di elementi non formalmente prodotti, a differenza degli altri operatori, costretti al rigoroso rispetto degli oneri dichiarativi e documentali imposti dalla lex specialis. Ne deriverebbe, altresì, la compromissione del diritto degli altri concorrenti a verificare la correttezza della valutazione della commissione, in assenza di una completa e regolare acquisizione agli atti di gara delle informazioni e della documentazione rilevante ai fini dell’attribuzione del punteggio.

Per altro verso, deve evidenziarsi che, nel caso in esame, l’omessa produzione della documentazione non si configura come una mera carenza formale dell’offerta tecnica, ma ha inciso direttamente sulla correttezza e sulla regolarità della valutazione della Commissione.

In risposta all’ordinanza istruttoria del Tribunale n. 1878 del 2026, infatti, sottolinea il T.A.R., l’Amministrazione ha significativamente mutato la propria linea difensiva: mentre, in una prima fase, aveva sostenuto l’irrilevanza della produzione di un Certificato di regolare esecuzione non pertinente, sul presupposto che i lavori fossero comunque conosciuti dalla stessa stazione appaltante in quanto già eseguiti nei suoi confronti, solo a seguito delle richieste istruttorie ha invece riconosciuto la mancanza di un idoneo certificato riferibile all’intervento dichiarato.

E dunque, pur dando atto della carenza documentale e della non univocità degli elementi prodotti, la Commissione ha comunque valorizzato l’intervento ai fini del punteggio, in violazione delle prescrizioni della lex specialis, che subordinavano l’attribuzione del punteggio alla prova oggettiva dell’effettiva esecuzione.

In conclusione: il T.A.R. ha ritenuto illegittima l’attribuzione del punteggio all’offerta tecnica dell’aggiudicataria nella parte in cui è stato valorizzato un intervento privo della documentazione richiesta dalla lex specialis a comprova dell’effettiva esecuzione. Il richiamo al principio del c.d. once only non è stato ritenuto idoneo a supplire alla carenza documentale nella fase di valutazione dell’offerta tecnica, né poteva assumere rilievo la produzione ex post del certificato mancante. Ne consegue l’annullamento dell’aggiudicazione nei limiti indicati e la necessità di una rinnovata valutazione dell’offerta, previa esclusione dell’intervento non adeguatamente comprovato.

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