Inammissibile il ricorso avverso un provvedimento di attuazione di un’ordinanza cautelare del CdS

Redazione Scientifica Processo amministrativo
05 Maggio 2026

È inammissibile il ricorso avverso un provvedimento adottato in attuazione di un’ordinanza cautelare del Consiglio di Stato, poiché ogni questione relativa alla corretta esecuzione della decisione cautelare rientra nella competenza del giudice dinanzi al quale pende il giudizio di merito. 

In caso di impugnazione di un provvedimento di annullamento in autotutela adottato in dichiarata esecuzione di un’ordinanza cautelare del Consiglio di Stato, il ricorso è inammissibile quando le censure riguardano le modalità di esecuzione della misura cautelare, anche se si deduca l’eccesso rispetto ai limiti e la portata dell’ordinanza cautelare. In tali ipotesi, ogni contestazione sulla corretta esecuzione dell’ordinanza cautelare ai sensi dell’art. 113, comma 1, c.p.a., deve essere proposta dinanzi al Consiglio di Stato, ossia innanzi al giudice avanti il quale è pendente il giudizio di merito. 

In sede cautelare sussistono profili di inammissibilità del ricorso per violazione del principio del ne bis in idem, laddove alcune questioni erano già state oggetto di un precedente giudizio definito con sentenza, la cui esecutività è stata sospesa in appello con ordinanza cautelare del Consiglio di Stato, anche ai sensi dell’art. 113, comma 1, c.p.a.  

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