Il «nuovo» pacchetto sicurezza

05 Maggio 2026

E’ stato convertito in legge n. 54/2026 - coordinato con un successivo decreto legge (d.l. n. 55) per rispondere alle riserve del Capo dello Stato all’art. 14-ter del testo unico della disciplina sull’immigrazione introdotto in fase di conversione, riguardante la controversa questione del compenso in caso di «rimpatrio volontario assistito (RVA)» - il decreto legge n. 23/2026.

Si tratta di un nuovo provvedimento contenente misure di sicurezza pubblica.

Come emerge dalla struttura, l’intervento si articola in quattro capi che riguardano gli elementi contenuti nella rubrica del provvedimento, in materia di sicurezza pubblica (Capo I: artt. 1-11); disposizioni in materia di indagine dell’autorità giudiziaria, di ordinamento penitenziario e di funzionalità delle forze di polizia (Capo II: artt. 12-25); disposizioni per le forze di polizia e del Ministro (Capo III: artt. 25-27-bis); disposizioni sull’immigrazione e protezione internazionale (Capo IV: artt. 28- 32).

A fianco a novità normative si collocano interpolazioni di discipline esistenti che sono adeguate – in linea con le finalità di questi interventi che si ripetono periodicamente – a quanto emerge in materia dalla quotidianità delle situazioni coinvolte.

Con specifico riferimento alla disciplina penalistica, vanno segnalati, tentando qualche semplificazione, cioè, senza pretesa di completezza, gli aspetti maggiormente significativi, tra i quali si evidenzia comunque il reiterato e costante rafforzamento delle tutele, sotto vari profili, di tutte le forze dell’ordine chiamate a presidiare la sicurezza. Vanno comunque isolati i tre più significativi della materia legati alla giustizia penale.

Con riferimento alle modifiche al codice penale, va segnalata l’introduzione dell’art. 628-bis c.p., relativamente alla rapina aggravata commessa da un gruppo organizzato (inserita anche tra le previsioni che consentono le intercettazioni telematiche in deroga); la disciplina in materia di armi anche relativamente alle lame da taglio (legge n. 110/1975); il divieto di partecipazione a manifestazioni ed assembramenti in luoghi pubblici per i soggetti condannati per manifestazioni analoghe, con obbligo di presentazione, negli uffici o comandi di polizia (art. 10 del d.l. in esame); la modifica all’art. 192 codice della strada che sanziona il comportamento di chi dandosi alla fuga, mette in pericolo l’altrui incolumità.

Per quanto attiene agli aspetti processuali, si segnalano le novità in tema di iscrizione della notizia di reato, qualora sia evidente che il fatto è stato compiuto in presenza di una causa di giustificazione (art. 335 c.p.p.); della conseguente disciplina dell’attività investigativa del pubblico ministero (art. 335-quinquies c.p.p.); l’allargamento dei casi di flagranza differita (art. 382-bis c.p.p.) e quella relativa all’accompagnamento nei propri uffici da parte della polizia (art. 11-bis d.l. n. 59/1978).

In relazione alla disciplina penitenziaria, oltre all’inserimento dell’art. 628-bis c.p. (la nuova ipotesi di situazione aggravata commessa da gruppo organizzato) nell’art. 4-bis ord. penit., è previsto il parere del procuratore nazionale antimafia relativamente ai permessi dei soggetti sottoposti all’art. 41-bis ord. penit., nonché un obbligo di collaborazione nella dichiarazione dei dati processuali relativamente ai detenuti stranieri (art. 32 ord. penit.).

Non mancano anche significativi interventi normativi in materia del contenuto eterogeneo, seppur sempre riconducibile alla logica sicuritaria che è alla base del provvedimento.

Sotto questo aspetto, vanno segnalati lo svolgimento senza autorizzazione dell’attività di parcheggiatore (art. 15-bis del codice della strada); le operazioni sotto copertura per la sicurezza degli istituti penitenziari (art. 9 l. n. 146/2006); la presenza di circostanze che escludono la lieve entità in materia di stupefacenti (art. 73, comma 6, d.p.r. n. 309/1990).

Resta un interrogativo di fondo legato a due profili. Il primo riguarda il valore e l’efficacia di questo costante “inseguimento” della sicurezza legate all’emergere di sempre nuove situazioni anche se non necessariamente destinate a reiterarsi che sembrano richiedere periodici interventi sia sulle fattispecie, sia sulle pene che sono significativamente aggravate.

In modo più pregnante resta l’interrogativo sul costante ricorso alla sanzione penale per colpire situazioni sia preventive, sia repressive, a dimostrazione nella loro reiterazione delle perplessità che le accompagnano in una spirale senza fine.

Fonte: dirittoegiustizia.it

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