Diversa e più grave qualificazione del fatto in appello e trasferimento di competenza al tribunale collegiale
29 Aprile 2026
Nel caso in cui in sede di appello sia stata data al fatto, giudicato in primo grado dal tribunale in composizione monocratica, una diversa e più grave qualificazione giuridica, per effetto della quale esso rientri nelle attribuzioni del tribunale in composizione collegiale, la Corte di cassazione, ove il giudice di appello non abbia provveduto in tal senso e l'eccezione di incompetenza risulti proposta con i motivi di impugnazione, deve annullare senza rinvio la sentenza di primo grado e quella di appello e trasmettere gli atti al pubblico ministero, al fine di garantire la verifica dell’imputazione nel contraddittorio dell’udienza preliminare (Cass. pen., sez. V, 5 aprile 2023, n. 19900, Rv. 284784 – 01; nello stesso senso si veda anche Cass. pen., sez. VI, 30 aprile 2024, n. 33854, Rv. 286868 – 01; Cass. pen., sez. VI, 12 dicembre 2019, n. 8141, Rv. 278356 – 01; Cass. pen., sez. VI, 3 maggio 2016, n. 22813, Rv. 267133 – 01; in senso contrario, Cass. pen., sez. VI, 28 aprile 2021, n. 23315, Rv. 281524 – 01, secondo cui «la diversa qualificazione giuridica del fatto data dal giudice di appello, per effetto della quale il reato doveva essere giudicato dal tribunale in composizione collegiale anziché monocratica, non impone l’annullamento della sentenza di primo grado al fine di consentire la celebrazione del giudizio dinanzi all’organo nella corretta composizione, in quanto, dalla lettura coordinata degli artt. 24 e 597, comma terzo, c.p.p., si evince che è consentito al giudice del gravame procedere alla riqualificazione, purchè non sia superata la competenza del giudice di primo grado, mentre a nulla rileva l’inosservanza delle disposizioni sull’attribuzione degli affari al giudice collegiale anziché al giudice monocratico»). |