L’art. 120-bis c.c.i.i. e il divieto di revoca degli amministratori in alcune procedure concorsuali
Valerio Sangiovanni
05 Maggio 2026
Quale organo è competente a chiedere l’accesso alle procedure concorsuali nel caso in cui il debitore coinvolto sia una società? Il contributo affronta questo tema, soffermandosi – ed esaminando anche i più recenti interventi giurisprudenziali - sul (relativo) divieto di revoca degli amministratori nel periodo intercorrente tra la domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e l’omologazione. Nel conflitto tra tutela degli azionisti e tutela dei creditori, l’approccio del nuovo art. 120-bis c.c.i.i. - anche sulla scorta delle indicazioni provenienti dal diritto comunitario - è chiaramente nell’ottica di tutelare i creditori.
L’ambito di applicazione dell’art. 120-bis c.c.i.i.
La competenza a chiedere l’accesso a procedure concorsuali è regolata dall’art. 120-bis, comma 1, d.lgs. n. 14/2019, il quale statuisce che «l’accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell’insolvenza … è deciso, in via esclusiva, dagli amministratori o dai liquidatori… Le decisioni risultano da verbale redatto da notaio e sono depositate e iscritte nel registro delle imprese. La domanda di accesso è sottoscritta da coloro che hanno la rappresentanza della società».
Spetta dunque agli amministratori chiedere l’accesso alle procedure concorsuali.
L’espressione “procedure concorsuali” non è, tuttavia, corretta, in quanto la nozione usata dal Codice della crisi è quella di «strumento di regolazione della crisi e dell’insolvenza». Aiutano a tal riguardo le definizioni contenute nell’art. 2 d.lgs. n. 14/2019; in particolare, la lettera m-bis) definisce come «strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza»: «le misure, gli accordi e le procedure, diversi dalla liquidazione giudiziale e dalla liquidazione controllata volti al risanamento dell’impresa attraverso la modifica della composizione, dello stato o della struttura delle sue attività e passività che, a richiesta del debitore, possono essere preceduti dalla composizione negoziata della crisi».
Va osservato che questa definizione è stata recentemente modificata. Il d.lgs. n. 136/2024 ha difatti aggiunto l’inciso «diversi dalla liquidazione giudiziale e dalla liquidazione controllata».
Sulla questione dell’ambito di applicazione dell’art. 120-bis d.lgs. n. 14/2019è intervenuta, molto di recente, la Corte di cassazione (Cass. 25 novembre 2025, n. 30903). L’amministratore unico di una S.p.A. aveva presentato domanda di liquidazione giudiziale e il Tribunale di Milano aveva accolto la domanda. Veniva tuttavia presentato reclamo presso la Corte d’appello di Milano, sostenendosi la tesi che l’amministratore non avesse validamente presentato la domanda, in quanto la relativa decisione non era stata assunta per atto notarile, come imposto dall’art. 120-bis d.lgs. n. 14/2019 La Suprema Corte è giunta alla conclusione che la decisione degli amministratori della società di accedere alla procedura di liquidazione giudiziale non è assoggettata alla disciplina dell’art. 120-bis d.lgs. n. 14/2019 e non deve pertanto risultare da verbale redatto da notaio né dev’essere come tale depositata e iscritta nel registro delle imprese, essendo sufficiente che la stessa (che è e resta di loro esclusiva competenza) sia sottoscritta da coloro che hanno la rappresentanza societaria.
Sempre al fine di delimitare il corretto ambito di applicazione dell’art. 120-bis d.lgs. n. 14/2019 è di aiuto una recentissima ordinanza del Tribunale di Genova (Trib. Genova 2 dicembre 2025, in ilcaso.it). Una S.p.A. controllante e una S.p.A. controllata si trovavano in una situazione di tensione finanziaria. Per questa ragione avevano intrapreso una composizione negoziata della crisi chiedendo l’adozione di alcune misure cautelari. Tra le misure cautelari richieste al giudice genovese vi era quella di inibire il potere dell’assemblea dei soci di deliberare la revoca degli amministratori in carico. Veniva chiesto, in sostanza, un provvedimento coincidente con il contenuto dell’art. 120-bis, comma 4, d.lgs. n. 14/2019 Il giudice genovese si è chiesto se questa disposizione sia applicabile anche alla composizione negoziata della crisi, giungendo a dare risposta negativa. La collocazione sistematica della norma e il suo tenore letterale fanno ritenere che l’art. 120-bis d.lgs. n. 14/2019 si applichi esclusivamente alle procedure concorsuali di gestione della crisi, quali in particolare il concordato preventivo, i piani di ristrutturazione e gli accordi di ristrutturazione. La composizione negoziata – osserva il Tribunale di Genova – è stata configurata dal legislatore come un percorso volontario e prevalentemente stragiudiziale, finalizzato a facilitare le trattative tra l’imprenditore e i suoi creditori, con l’ausilio di un esperto indipendente. La natura non concorsuale e la minore invasività della composizione negoziata ne giustificano la diversa disciplina rispetto alle procedure concorsuali anche per quanto riguarda la governance societaria. La revoca degli amministratori costituisce una prerogativa fondamentale dell’assemblea dei soci. Comprimere tale diritto mediante una misura cautelare significherebbe alterare l’equilibrio dei poteri interni alla società, in un contesto in cui il legislatore ha scelto di non derogare al diritto comune. Per queste ragioni, la domanda di misura cautelare consistente nel vietare la revoca degli amministratori è stata rigettata.
La competenza a chiedere l’accesso agli strumenti di regolazione
L’art. 120-bis, comma 1, d.lgs. n. 14/2019, come detto, statuisce che la competenza a decidere la domanda di accesso agli strumenti di regolazione della crisi è degli amministratori. Se la società è in liquidazione, la competenza è dei liquidatori. Con questa previsione sono stati superati i dubbi che, potendosi astrattamente ipotizzare una competenza in capo all’assemblea, in passato ci si era posti.
Sottinteso è un conflitto di interessi tra l’assemblea (i soci) e i creditori. I primi potrebbero sperare nel ritorno in bonis dell’attività imprenditoriale e ostacolare l’accesso alle procedure di regolazione della crisi. I secondi hanno invece interesse a una regolazione della crisi che riduca il più possibile il rischio di ulteriori perdite sui crediti. La legge attribuisce ogni decisione agli amministratori, evitando comportamenti ostruzionistici da parte dei soci. Del resto, la scelta del legislatore italiano di assegnare ogni competenza all’organo amministrativo trova la propria base normativa nella direttiva 2019/1023/UE sulla ristrutturazione preventiva. L’art. 12 di questa direttiva afferma che «gli Stati membri provvedono … affinché ai detentori di strumenti di capitale non sia consentito di impedire o ostacolare irragionevolmente l’attuazione di un piano di ristrutturazione».
Se gli amministratori sono una pluralità, dovrà essere raggiunta una decisione da parte della maggioranza degli amministratori, secondo le disposizioni di legge e statutarie che regolano l’assunzione di deliberazioni da parte dell’organo amministrativo. Una volta che la relativa decisione è stata assunta, occorrerà presentare domanda di accesso alla procedura concorsuale.
Il Tribunale di Terni (Trib. Terni 17 settembre 2024, in ilcaso.it) ha recentemente trattato il tema della competenza a chiedere l’accesso a uno strumento di regolazione della crisi. La prima peculiarità del decreto del giudice ternano è che il provvedimento riguarda un accordo di ristrutturazione dei debiti. Si tratta di un procedimento diverso da quelli di liquidazione giudiziale e controllata, esclusi dalla nozione di strumenti di regolazione della crisi. La seconda caratteristica del decreto del Tribunale di Terni è che la società coinvolta ha un amministratore unico. Questi ha deciso di proporre istanza di ristrutturazione dei debiti. Il giudice ternano verifica la sussistenza dei presupposti di legge, il primo dei quali è la legittimazione attiva alla presentazione dell’istanza. La decisione dell’amministratore unico è stata verbalizzata con atto di notaio. Sussistono allora tutti i presupposti previsti dall’art. 120-bis, comma 1, d.lgs. n. 14/2019 In accoglimento della domanda, il Tribunale di Terni fissa il termine di 60 giorni per il deposito della domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione.
Del distinto ruolo di amministratori e soci in relazione alla domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi rende edotti il successivo comma 3 dell’art. 120-bis d.lgs. n. 14/2019, secondo cui «gli amministratori sono tenuti a informare i soci dell’avvenuta decisione di accedere a uno strumento di regolazione della crisi e dell’insolvenza». È sufficiente che i soci vengano informati, non avendo però al riguardo alcun potere.
La revoca degli amministratori
La parte della disposizione che ha avuto maggiore applicazione pratica è il comma 4 del medesimo art. 120-bis d.lgs. n. 14/2019, secondo cui «dall’iscrizione nel registro delle imprese e fino alla omologazione, la revoca degli amministratori è inefficace se non ricorre una giusta causa. Non costituisce giusta causa la presentazione di una domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell’insolvenza in presenza delle condizioni di legge. La deliberazione di revoca deve essere approvata con decreto della sezione specializzata del tribunale delle imprese competente, sentiti gli interessati».
Questa disposizione rappresenta una frattura rispetto ai principi che regolano, in condizioni ordinarie, la revoca degli amministratori.
Il comma 3 dell’art. 2383 c.c. statuisce difatti che «gli amministratori … sono revocabili dall’assemblea in qualunque tempo … salvo il diritto dell’amministratore al risarcimento dei danni, se la revoca avviene senza giusta causa». Si tratta del generale principio – valente nelle società di capitali – della libera revocabilità degli amministratori, senza limiti da parte dell’assemblea. Il principio si lascia spiegare con il rapporto fiduciario che lega gli amministratori alla società. Se detta fiducia viene meno, i soci di maggioranza hanno il diritto di revocare l’amministratore. Questi non gode di tutela reale, dovendo in ogni caso abbandonare la carica. Ciò che può fare l’amministratore è solo chiedere il risarcimento dei danni, risarcimento che non è però automatico. Solo in presenza di una giusta causa, all’amministratore verrà riconosciuto il risarcimento.
La regola di libera revocabilità degli amministratori viene modificata dall’art. 120-bis, comma 4, d.lgs. n. 14/2019 Tra gli atti di amministrazione (per quanto straordinari) rientra infatti anche la domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi, previa verifica che ne sussistano i presupposti. Una delibera assembleare che revochi l’amministratore e ne nomini un altro potrebbe dunque costituire un ostacolo al processo di ristrutturazione; di qui, la necessità dell’intervento del tribunale per verificare la sussistenza della giusta causa. Inoltre, se l’assemblea potesse revocare gli amministratori per il fatto che hanno presentato domanda di accesso, gli amministratori potrebbero avere timore a presentare detta domanda.
L’impostazione del legislatore è che, nel potenziale conflitto di interessi tra azionisti e creditori, devono prevalere questi ultimi.
L’art. 120-bis, comma 4, d.lgs. n. 14/2019 dichiara che la revoca è «inefficace»: dal che consegue che gli amministratori rimangono in carica (contro la volontà assembleare). Tuttavia, se sussiste una giusta causa, l’amministratore può essere revocato lo stesso, anche nel periodo intercorrente tra la domanda di accesso a uno strumento di regolazione e l’omologazione.
Quale ulteriore garanzia a tutela degli amministratori, anche se dovesse sussistere una giusta causa per la revoca, la delibera deve comunque essere approvata dal Tribunale delle imprese. Il tenore della disposizione evoca quello dell’art. 2400, comma 2, c.c. in tema di sindaci. Qui si prevede che «i sindaci possono essere revocati solo per giusta causa. La deliberazione di revoca deve essere approvata con decreto del tribunale, sentito l’interessato». La revoca degli amministratori con intento punitivo, per avere questi domandato l’accesso a uno strumento di regolazione della crisi, mal si concilia con la tutela dei creditori sociali. Ecco allora che il rapporto tra società e amministratori non è più “disponibile”, nel senso che l’assemblea può liberamente revocare gli amministratori; bisogna invece passare per il controllo del tribunale.
Revoca dell’amministratore/liquidatore e sopravvenuta liquidazione giudiziale
Il Tribunale di Ancona (Trib. Ancona 23 luglio 2025, in ilcaso.it) si è occupato di un caso di revoca del liquidatore della società e della conseguente apertura della liquidazione giudiziale sul patrimonio della società.
Un liquidatore aveva presentato domanda di accordo di ristrutturazione. Successivamente il liquidatore aveva assunto una posizione inerte e in particolare non aveva predisposto il piano di liquidazione oltre a non aver avviato trattative con i liquidatori. L’assemblea dei soci adotta dunque, in data 12 giugno 2025, una delibera con la quale revocava il liquidatore. Alla luce dell’art. 120-bis, comma 4, d.lgs. n. 14/2019 i soci del debitore si rivolgono al tribunale affinché questi approvi la deliberazione di revoca. Nelle more la situazione della società debitrice peggiora e, in data 17 luglio 2025, ne viene dichiarata la liquidazione giudiziale. Il Tribunale di Ancona ritiene che la sopravvenuta dichiarazione di liquidazione giudiziale renda inutile una pronuncia in merito alla giusta causa di revoca del liquidatore. Una volta intervenuta la liquidazione giudiziale, il riparto di competenze tra organo gestorio e organo assembleare viene ripristinato, così come viene meno il vaglio giudiziario sulle delibere di revoca degli amministratori. A ciò si aggiunga che, con la sentenza dichiarativa dell’apertura della liquidazione giudiziale, gli organi societari cessano le loro funzioni in conseguenza della nomina del liquidatore giudiziale. In conclusione, il Tribunale di Ancona dichiara l’improcedibilità del ricorso.
Un caso simile è stato oggetto, pochi mesi prima, di un decreto del Tribunale di Catanzaro (Trib. Catanzaro 26 marzo 2025). Una s.r.l. è amministrata da un amministratore unico. Date le difficoltà finanziarie della società, nel gennaio 2024 l’amministratore unico si reca da notaio e fa constatare – con atto notarile – la volontà di accedere a uno strumento di regolazione della crisi e dell’insolvenza. Ad agosto 2024, l’assemblea dei soci dispone la revoca dell’amministratore. Nel febbraio 2025 si apre la liquidazione giudiziale sul patrimonio della s.r.l. La società si rivolge alla sezione specializzata in materia di imprese per ottenere un provvedimento di approvazione della revoca dell’amministratore, ma il Tribunale di Catanzaro dichiara l’improcedibilità per sopravvenuta carenza d’interesse. Il giudice catanzarese osserva difatti che l’irrevocabilità dell’amministratore opera solo per un limitato periodo di tempo: dalla iscrizione della decisione nel registro delle imprese fino alla omologazione. Se lo strumento di regolazione viene omologato, il riparto di competenze tra assemblea dei soci e amministratori torna a essere quello normale. Ciò significa che l’assemblea può liberamente revocare gli amministratori (salvo il diritto al risarcimento del danno se manca la giusta causa). Questo ragionamento vale, a maggior ragione, se lo strumento di regolazione della crisi non funziona e si addiviene alla liquidazione giudiziale. Del resto, con la sentenza dichiarativa dell’apertura della liquidazione giudiziale, gli organi societari cessano le loro funzioni in conseguenza della nomina del liquidatore giudiziale.
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Sommario
L’ambito di applicazione dell’art. 120-bis c.c.i.i.
La competenza a chiedere l’accesso agli strumenti di regolazione
Revoca dell’amministratore/liquidatore e sopravvenuta liquidazione giudiziale