Corte costituzionale: il «salario minimo» previsto dalla Regione Toscana è anticoncorrenziale

06 Maggio 2026

La Corte costituzionale, con la sentenza 30 aprile 2026, n. 60, dichiara incostituzionale la norma della Regione Toscana che introduce un criterio premiale nei bandi legato a un minimo salariale.

Il fatto

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato, per violazione dell’art. 117, comma 2, lett. e), Cost., l’art. 1 della l. reg. Toscana n. 30/2025 che, modificando la l. reg. Toscana n. 18/2019, ha introdotto l’obbligo di inserire nei bandi della Regione e dei suoi enti strumentali un criterio qualitativo premiale consistente nell’applicazione di un trattamento economico minimo orario non inferiore a nove euro lordi ai lavoratori impiegati nell’appalto pubblico o concessione. In particolare, il Presidente del Consiglio dei ministri ha lamentato la violazione della competenza statale in materia di «tutela della concorrenza» sotto i seguenti quattro profili: a) la disposizione regionale, introducendo un criterio premiale nelle procedure di evidenza pubblica bandite dalla Regione e dai suoi enti strumentali, avrebbe dovuto ricondursi alla nozione di concorrenza «per il mercato» di competenza legislativa statale esclusiva; b) alcun vuoto normativo avrebbe giustificato la disposizione impugnata, visti i numerosi istituti a tutela dei lavoratori previsti nel vigente codice dei contratti pubblici (d.lgs. n. 36/2023); c) la fissazione di un criterio ex lege avrebbe pregiudicato la discrezionalità delle stazioni appaltanti nella selezione dei criteri premiali; d) il criterio premiale, essendo qualificato testualmente come qualitativo, avrebbe determinato una lesione del principio di separazione tra offerta tecnica e offerta economica vista la sua idoneità a svelare il valore economico dell’offerta medesima.

Il giudizio della Corte

Nozione e latitudine della materia «tutela della concorrenza»

La Consulta ha accolto la questione di legittimità costituzionale ritenendo meritevole di apprezzamento la prima e la seconda delle quattro censure mosse dal Presidente del Consiglio dei ministri (sub lett. a e b). È stato infatti sottolineato come, secondo costante giurisprudenza costituzionale, la nozione di «concorrenza» di cui all’art. 117, comma 2, lett. e), Cost. non potrebbe «non riflettere quella operante in ambito europeo» (così, sentenze nn. 83/2018, 291 e 200 del 2012, 45/2010). Di talché, essa comprenderebbe sia le misure legislative di tutela in senso proprio (intese a contrastare gli atti e i comportamenti delle imprese che incidano negativamente sull’assetto concorrenziale dei mercati) sia le misure legislative di promozione tese ad eliminare limiti e vincoli alla libera esplicazione della capacità imprenditoriale e della competizione tra imprese (c.d. concorrenza «nel mercato»).

Del pari consolidato, poi, sul piano del riparto competenziale interno, il principio secondo il quale la tutela della concorrenza presenterebbe natura trasversale, risultando sprovvista di confini certi (sentenze nn. 401/2007 e 14/2004). Ciò, evidenzia la Corte, non consentirebbe comunque «l’attrazione indiscriminata di ogni intervento legislativo alla competenza esclusiva statale e l’esclusione aprioristica di qualsivoglia intervento regionale».

Sul regime peculiare dei contratti pubblici

In tema di contratti pubblici, tuttavia, i giudici ritengono che l’intreccio tra competenze legislative statali e regionali assumerebbe un assetto peculiare, non risultando definibile né in base alla dimensione territoriale dell’interesse né in base al profilo soggettivo, non potendosi cioè «distinguere le procedure di gara indette da amministrazioni statali da quelle poste in essere da amministrazioni regionali o sub-regionali». Tale ambito, in altri termini, manifesterebbe in maniera più intensa l’esigenza di uniformità di disciplina tesa ad assicurare il rispetto di regole concorrenziali e principi unionali nonché dei principi costituzionali di trasparenza e parità di trattamento. A ciò, poi, andrebbe a sommarsi la funzione strategica dei contratti pubblici, crocevia di altri interessi di rilievo costituzionale quali, per esempio, la protezione sociale, la tutela dei lavoratori, la sostenibilità ambientale. Rispetto a questi, pertanto, spetterebbe al legislatore statale individuare il «punto di equilibrio».

Il criterio premiale lede la concorrenza e non colma alcun vuoto

Ad avviso del Collegio, il criterio premiale oggetto di scrutinio inciderebbe sull’assetto concorrenziale, determinando una potenziale restrizione del mercato in ambiti territorialmente identificati, con conseguente violazione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di «tutela della concorrenza»”. L’opzione regionale, peraltro, non troverebbe giustificazione in alcun vuoto normativo tenuto conto delle molteplici previsioni a tutela dei lavoratori contenute nel codice dei contratti pubblici anche a seguito dei correttivi degli ultimi anni. Sul punto, i giudici hanno citato: (i) la determinazione annuale dei costi della manodopera in apposite tabelle ministeriali sulla base di valori economici definiti dalla contrattazione collettiva nazionale tra le organizzazioni sindacali e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative; (ii) l’incorporazione del CCNL «leader» negli atti di gara, previsto tra i principi generali (art. 11) e che,  ferma la possibilità dell’offerente di applicare un contratto a tutele equivalenti, esprimerebbe una nitida funzione antidumping poiché, senza garantire direttamente una retribuzione minima, attraverso la tecnica del rinvio alla fonte collettiva qualificata, assicurerebbe «che la competizione tra le imprese non avvenga a scapito delle tutele del lavoro».

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