Accise sui tabacchi: autonomia rispetto alla classificazione doganale

La Redazione
07 Maggio 2026

Il Tribunale dell’Unione europea, con sentenza 15 aprile 2026, causa T‑190/25, è intervenuto su un tema di forte impatto pratico per operatori economici e autorità fiscali: la qualificazione dei prodotti del tabacco come «tabacco da fumo» ai fini delle accise, in presenza di una parallela disciplina doganale fondata sulla nomenclatura combinata (NC) e sulle relative note esplicative. 

La controversia origina da un procedimento penale in Lituania nei confronti della società «Tabako lapai» UAB e del suo direttore A.K., accusati di aver fabbricato e detenuto, senza licenza, grandi quantitativi di tabacchi lavorati soggetti ad accisa. L’impresa importava foglie di tabacco, le sottoponeva a una trasformazione parziale, senza trinciatura, per poi esportarle verso altri Stati membri. 

Un laboratorio doganale, incaricato di verificare la natura dei prodotti, ha effettuato una prova di fumabilità, trinciando manualmente il campione, inserendolo in un tubetto per sigarette e verificandone l’idoneità ad essere fumato. Tale modalità operativa è però in contrasto con l’allegato A delle note esplicative NC, che vieta di tagliare, spezzare o sbriciolare il campione ai fini della prova. 

Il giudice del rinvio si è quindi interrogato sulla possibilità che lo stesso tabacco sia, da un lato, considerato «tabacco da fumo» ai fini delle accise ai sensi dell’art. 5, par. 1, lett. a), direttiva 2011/64/UE, e, dall’altro, classificato come «tabacco greggio o non lavorato» (voce 2401 NC) ai fini doganali, alla luce di una prova di fumabilità negativa condotta secondo le note esplicative. Da qui i dubbi sulla coerenza del sistema con il principio di certezza del diritto e con il principio di legalità penale di cui all’art. 49, par. 1, Carta.

Il Tribunale afferma, in primo luogo, che la nozione di «tabacco da fumo» della direttiva 2011/64 non può essere interpretata restrittivamente, alla luce degli obiettivi di corretta armonizzazione delle accise e di elevata tutela della salute. È sufficiente che il tabacco sia pronto o possa essere agevolmente preparato, con mezzi non industriali, per essere fumato; semplici manipolazioni manuali non integrano «trasformazione industriale». 

In secondo luogo, viene ribadita l’autonomia dei due quadri normativi: la direttiva accise non rinvia ai codici NC, a differenza di altre direttive settoriali, sicché le note esplicative NC non possono incidere sulla definizione di «tabacco da fumo» ai fini fiscali. In caso di discrepanza, prevale la qualificazione fondata sull’art. 5, par. 1, lett. a), direttiva 2011/64.

Infine, il Tribunale esclude qualsiasi violazione dei principi di certezza del diritto e di legalità penale: la differenza di finalità tra disciplina doganale e disciplina delle accise, nonché l’assenza di rinvio testuale alla NC, consentono agli operatori, specie professionali, di prevedere ragionevolmente l’assoggettamento ad accisa di prodotti che, pur non qualificati come «tabacco da fumo» in ambito doganale, siano facilmente fumabili secondo la direttiva 2011/64.