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Il contrasto, come già si evince dalla premessa, trova la sua genesi nella distinzione tra pena illegale e pena illegittima, delineata dalla giurisprudenza di legittimità. La pena è illegale quando non corrisponde, per specie o quantità, a quella prevista dalla legge. E’, invece, illegittima la pena risultante da un errato esercizio del potere discrezionale del giudice nel calcolare la pena, ed è quindi «legale» seppure viziata da errori procedurali o motivazionali (Cass. pen., sez. un., 31 marzo 2022, n. 47182, Savini, Rv. 283818). Mentre la pena illegalecontrasta con il principio di legalità e di rieducazione e consente il ricorso per cassazione anche nei casi in cui sarebbe precluso, collocandosi al di fuori del sistema sanzionatorio, la pena illegittima richiede l'impugnazione nei termini ordinari per essere corretta. Ciò posto, il prevalente orientamento, a cui aderisce la decisione in commento, è contrario all’ammissibilità del ricorso per cassazione per illegittimità della pena avverso sentenza pronunciata ai sensi dell’art. 599-bis c.p.p. Ed invero, il peculiare regime di impugnazione delle sentenze pronunciate in accoglimento di proposte di concordato non deriva dalla presenza di particolari limiti all’impugnabilità delle stesse normativamente imposti, bensì dagli effetti preclusivi connaturati alla rinuncia (parziale) ai motivi di appello sottesa al concordato. Più precisamente, la pena concordata tra le parti e approvata dal giudice non può essere più messa in discussione perché la relativa richiesta e il consenso prestato alla sua applicazione sono espressioni della volontà delle parti di esercitare il potere dispositivo riconosciuto dalla legge e concorrono alla formazione di un negozio giuridico processuale che non può essere unilateralmente modificato da colui che lo ha promosso o vi ha aderito, con l’allegazione di ragioni precluse dall’implicita rinuncia a farle valere contenuta nella proposta di determinazione del trattamento sanzionatorio in una certa misura. D’altra parte, l’orientamento minoritario che ammette la deduzione in sede di legittimità di motivi riguardanti l’illegittimità della pena svaluterebbe l’elemento consensuale e, al contempo, frustrerebbe la funzione deflattiva dell’istituto (tra le altre, Cass. pen., sez. II, 10 settembre 2025, n. 32138, Rv. 288577; Cass. pen., sez. III, 1 aprile 2025, n. 15801, Rv. 287834; Cass. pen., sez. I, 10 novembre 2023, n. 50710, Rv. 285655; Cass. pen., sez. VI, 16 febbraio 2022, n. 23614, Rv. 283284). In altre parole, eventuali errori nel procedimento di dosimetria possono essere dedotti come vizi della sentenza esclusivamente quando abbiano inciso sulla legalità della pena complessiva concordata, determinando una sanzione diversa, per specie, da quella stabilita dalla legge ovvero quantificata in misura inferiore o superiore ai relativi limiti edittali. Per altra impostazione, invece, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa a seguito di concordato in appello con il quale si deduca la violazione del divieto di reformatio in peius nei passaggi intermedi della determinazione della pena finale. In questa prospettiva si evidenzia l’assenza per il concordato in appello - a differenza dell’istituto del patteggiamento - di una disciplina limitativa delle censure di legittimità e l’inestensibilità in via analogica alle sentenze di concordato dei limiti previsti dall’art. 448, comma 2-bis, c.p.p. Ancora, non si possono desumere limiti alla ricorribilità per cassazione avverso una sentenza emessa ai sensi dell’art. 599-bis c.p.p., neppure dalla previsione dell’art. 610, comma 5-bis, c.p.p., che stabilisce esclusivamente una procedura semplificata di dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi avverso sentenze di patteggiamento e sentenze pronunciate in accoglimento di proposte di concordato. La citata disciplina nulla
dispone in ordine ai presupposti di inammissibilità del ricorso per cassazione, che restano regolati, per il patteggiamento dall’art. 448, comma 2-bis, c.p.p. e, per la sentenza di cui all’art. 599-bis, c.p.p., dalle regole generali sull’impugnazione. A conferma di tale ordine di idee si pone l’accento sull’assenza nella legge n. 103/2017 di una disciplina speciale per l’impugnazione delle sentenze di appello che recepiscono un accordo tra le parti ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen. (ex plurimis: Cass. pen., sez. I, 1 aprile 2025, n. 14325, Rv. 287879; Cass. pen., sez. II, 8 maggio 2024, n. 22487, Rv. 286464; Cass. pen., sez. II, 8 maggio 2024, n. 22487, Rv. 286464; Cass. pen., sez. VI, 16 aprile 2025, n. 20300, non mass.).
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