Sinteticità e chiarezza degli atti giudiziari: giurisprudenza e profili problematici
06 Maggio 2026
Inquadramento Il principio di sinteticità e chiarezza degli atti giudiziari rappresenta uno dei pilastri del nostro ordinamento processuale. La necessità di garantire una giustizia veloce ed efficace, in ossequio ai principi costituzionali di durata ragionevole del processo e del diritto di difesa, ha imposto al legislatore di indicare al giudice e ai difensori delle parti le modalità di redazione degli atti processuali intrudendosi, quindi, nel cuore dell’attività professionale dei magistrati e degli avvocati. Un atto prolisso viene stigmatizzato dal legislatore e sanzionato, seppur nei limiti che si diranno in seguito, con l’inammissibilità dell’atto ovvero incidendo sulla liquidazione delle spese. La giurisprudenza è intervenuta più volte sul tema della chiarezza e della sinteticità degli atti. La disciplina normativa Come noto il D.M. n. 110/2023, che regolamenta i criteri di redazione, i limiti e gli schemi informatici degli atti giudiziari con la strutturazione dei campi necessari per l'inserimento delle informazioni nei registri del processo, è attuativo dell’art. 46 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, relativo ai limiti dimensionali degli atti processuali, che, a sua volta, attua l'art. 121 c.p.c. (come modificato dal d.lgs. n. 149/2022), secondo cui «tutti gli atti del processo sono redatti in modo chiaro e sintetico». La modifica normativa tiene conto, da un lato - come indicato nella Relazione illustrativa al citato d.lgs. n. 149/2022 - delle regole di redazione degli atti proprie del processo civile telematico, che devono essere agilmente consultabili «tramite video, tanto per le parti quanto per i giudici», dall'altro dell'elaborazione giurisprudenziale del principio di sinteticità e chiarezza degli atti del giudice e delle parti (ex multis Cass. n. 8425/2020), «funzionale a garantire il principio di ragionevole durata del processo... e il principio di leale collaborazione tra le parti processuali e tra queste ed il giudice». L’art. 3 del D.M. stabilisce i limiti dimensionali degli atti processuali. In particolare, si prevede che: «il limite massimo di 80.000 caratteri, corrispondenti approssimativamente a 40 pagine nel formato di quell'art. 6, quanto all'atto di citazione e ricorso, la comparsa di risposta e la memoria difensiva, agli atti di intervento e chiamata di terzo, alle comparse e note conclusionali, nonché agli atti dei giudizi di impugnazione; il limite di 50.000 caratteri corrispondenti approssimativamente a 26 pagine nel formato in cui art. 6 quanto alle memorie, alle repliche e in genere a tutti gli altri atti del giudizio; 10.000 caratteri corrispondenti approssimativamente a cinque pagine nel formato di cui all'art. 6, quanto alle note scritte in sostituzione dell'udienza di cui all'art. 127-ter c.p.c., quando non è necessario svolgere attività difensive possibile soltanto all'udienza”. L'art. 5 del d.m. fissa, poi, talune «deroghe ai limiti dimensionali» posti dall'art. 3. In particolare, quando: “la controversia presenta questioni di particolare complessità, anche in ragione della tipologia, del valore, del numero delle parti o della natura degli interessi coinvolti, come pure in caso di proposizione di una domanda riconvenzionale, di una chiamata di terzo, di un atto di integrazione del contraddittorio, di un atto di riassunzione o di un'impugnazione incidentale, anche in tal caso si giustifica il ragionevole superamento dei limiti previsti dall'art. 3». Prosegue il capoverso dell'art. 5 disponendo che, nelle cause particolarmente complesse, «dopo l'intestazione, il difensore inserisce un indice, preferibilmente con collegamenti ipertestuali, e una breve sintesi del contenuto dell'atto» (abstract). La violazione dei limiti dimensionali di cui al D.M. n. 110/2023 si traduce in violazione dei principi di chiarezza e sinteticità espositiva degli atti processuali, principio applicabile, ad esempio, al ricorso per cassazione e che, in linea generale, comporta l'inammissibilità del ricorso quando si risolva in una esposizione oscura o lacunosa dei fatti di causa o pregiudichi l'intelligibilità delle censure mosse alla sentenza gravata, così violando i requisiti di contenuto-forma stabiliti dai nn. 3 e 4 dell'art. 366 c.p.c. (Cass., sez. un., n. 37552/2021). Quando vengono violate queste cogenti prescrizioni redazionali, quindi, oppure si superano i limiti dimensionali dell'atto, la parte, redigendo un atto prolisso e poco chiaro, ostacola, in altre parole, l'esercizio della giurisdizione, rendendo maggiormente gravosa la consultazione del testo. La giurisprudenza Di recente la Cassazione, (Cass. civ., sez. I, sent., 14 gennaio 2026, n. 802), ha affermato che la sola violazione dei limiti dimensionali redazionali di cui al D.M. n. 110/2023, per quanto integrante violazione dei principi di chiarezza e sinteticità, induce soltanto una adeguata modulazione della liquidazione delle spese processuali ex art. 46, comma 6, disp. att. c.p.c. («Il mancato rispetto delle specifiche tecniche sulla forma e sullo schema informatico e dei criteri e limiti di redazione dell'atto non comporta invalidità, ma può essere valutato dal giudice ai fini della decisione sulle spese del processo»). Il ricorso che viola i limiti dimensionali di cui al D.M. n. 110/2023, si traduce, invece, in violazione dei principi di chiarezza e sinteticità espositiva degli atti processuali - principio applicabile al ricorso per cassazione e che, in linea generale, comporta l'inammissibilità del ricorso – «quando si risolva in una esposizione oscura o lacunosa dei fatti di causa o pregiudichi l'intelligibilità delle censure mosse alla sentenza gravata, così violando i requisiti di contenuto-forma stabiliti dai nn. 3 e 4 dell'art. 366 c.p.c. ». Il Tribunale di Firenze, sezione III, con la decisione 12 giugno 2025, n. 2029, ha affermato che le spese di lite vanno poste a carico dell'attrice-opponente, in applicazione dell'art. 91 c.p.c. e dell'art. 46, comma 5, disp. att. c.p.c., in quanto la parte si era profusa in considerazioni inutilmente prolisse, non chiare e non pertinenti, involgenti questioni che debordavano dal thema decidendum. Inoltre, a fronte della semplicità della questione trattata, aveva depositato una mole di documenti spesso inconferenti, di cui era impossibile comprendere pertinenza e utilità. Il Giudice di pace di Verona, Prima Sezione, in un decreto ingiuntivo del 29 settembre 2023, ha disposto, invece, la compensazione delle spese della fase monitoria perché il difensore di parte creditrice non aveva adottato le giuste dimensione dei caratteri ed interlinea imposte dall’art. 6 del D.M. n.110/2023. La Cassazione (Cass. civ., sez. V, 30 aprile 2020, n. 8425), ha affermato che il mancato rispetto del dovere processuale della chiarezza e della sinteticità espositiva espone il ricorrente per cassazione al rischio di una declaratoria d'inammissibilità dell'impugnazione, in quanto esso collide con l'obiettivo di attribuire maggiore rilevanza allo scopo del processo, tendente ad una decisione di merito, al duplice fine di assicurare un'effettiva tutela del diritto di difesa di cui all'art. 24 Cost., nell'ambito del rispetto dei principi del giusto processo di cui all'art. 111, comma 2, Cost., e in coerenza con l'art. 6 CEDU, nonché di evitare di gravare sia lo Stato che le parti di oneri processuali superflui. Alla luce della giurisprudenza anzidetta emerge che l'esponenziale aumento di estensione degli atti di parte, come pure la loro frequente ipertrofica logorrea, ostacola il buon funzionamento del sistema giudiziario e, quindi, non può che essere sanzionato. La Corte di Cassazione, in particolare, anche prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 149/2022 ha affermato la cogenza del principio di chiarezza e sinteticità degli atti processuali. Questo principio è stato qualificato come «principio generale del diritto processuale, destinato ad operare anche nel processo civile», affermandosi pure che la sua inosservanza «espone il ricorrente al rischio di una declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione, non già per l'irragionevole estensione del ricorso (la quale non è normativamente sanzionata), ma in quanto rischia di pregiudicare l'intelligibilità delle questioni, rendendo oscura l'esposizione dei fatti di causa e confuse le censure mosse alla sentenza gravata, ridondando nella violazione delle prescrizioni di cui ai nn. 3 e 4 dell'art. 366 cod. proc. civ., assistite - queste sì - da una sanzione testuale di inammissibilità» (cfr. Cass. civ., sez. II, sent., 20 gennaio 2016, n. 21297, Rv. 641554 - 01; in senso conforme Cass. civ., sez. V, ord., 21 marzo 2019, n. 8009, Rv. 653337 - 01). La giurisprudenza, invece, pur ritenendo il principio di sinteticità e chiarezza un principio generale del diritto processuale non ha mai ritenuto di affrontare la tematica della nullità dell’atto introduttivo prolisso che rende la citazione non «chiara e specifica» (art. 163, n. 4), c.p.c.), così come espressamente previsto dall’art. 164, comma 4, c.p.c. La disposizione anzidetta, a parere di chi scrive, consentirebbe al giudice di rinnovare la notifica dell’atto prolisso e poco chiaro, in caso di mancata costituzione del convenuto, ovvero di integrare la domanda in caso di sua costituzione. Le disposizioni processuali anzidette consentono, quindi, al giudice il potere di invitare le parti a riformulare, in definitiva l'atto, qualora questo abbia un contenuto eccessivamente prolisso o ridondante. Conclusioni Il principio di chiarezza e sinteticità degli atti del processo, introdotto dalla riforma processuale, va coniugato col dovere di «lealtà e probità delle parti e dei difensori» (art. 88, comma 1, c.p.c.) in quanto un processo agile che va subito al «sodo» costituisce esso stesso un valore costituzionale che va preservato a tutti i costi e la cui violazione non può che essere sanzionata ex art. 92, primo comma, c.p.c. ovvero ex art. 96 c.p.c. quando la parte soccombente ha in mala fede utilizzato atti prolissi o ridondanti proprio per agire o resistente in giudizio con dolo o colpa grave creando un incertezza che può debordare nell’abuso del processo e nella lesione del fair play processuale che costituisce un canone necessario per garantire la durata ragionevole del processo. Anche il giudice, nella redazione dei propri atti, è tenuto ad una esposizione concisa e sintetica evitando, quindi, trattati di diritto o esposizioni in fatto inutili. La violazione dei canoni di sinteticità e chiarezza per gli atti dei magistrati può riverberarsi sotto il profilo disciplinare e per il conseguimento delle valutazioni di professionalità dei Magistrati in quanto tra gli indici della capacità del magistrato vi è proprio quello della adeguata motivazione degli atti. |