Responsabilità da cosa in custodia e obbligo di guard-rail stradali
08 Maggio 2026
Nella responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 c.c., di natura oggettiva, il danneggiato è tenuto unicamente a dimostrare il nesso causale tra la cosa e l’evento dannoso, mentre grava sul custode la prova del caso fortuito idoneo ad interrompere tale nesso. Non può, pertanto, pretendersi che l’attore dimostri una «obiettiva situazione di pericolosità tale da rendere molto probabile se non inevitabile il danno», poiché tale impostazione altera indebitamente il regime probatorio proprio dell’art. 2051 c.c. In tema di strade pubbliche, il proprietario/ente gestore non è esonerato dall’obbligo di valutare in concreto, ai sensi dell’art. 14 cod. strada, se le caratteristiche del singolo tratto (quali la presenza di fossi profondi, margini ridotti della carreggiata, assenza di barriere) integrino un rischio per l’incolumità degli utenti, dovendo adottare le misure idonee a neutralizzarlo. La colpa dell’ente può consistere tanto nella violazione di specifiche norme prescrittive quanto nella violazione delle generali regole di prudenza e perizia. È superata la categoria dell’“insidia” intesa come imprevedibilità e inevitabilità dell’alterazione della cosa: fondare la decisione su tali concetti integra falsa applicazione della disciplina sulla responsabilità del custode e degli obblighi manutentivi ex art. 14 cod. strada. |