Cancellazione della società ed estinzione dell’illecito 231

La Redazione
05 Maggio 2026

La Corte esamina gli effetti della cancellazione della società dal registro delle imprese sul giudizio per responsabilità da reato ex d.lgs. 231/2001, uniformandosi ad un recente orientamento.

La Corte di cassazione, seconda sezione penale, con la sentenza n. 16218 depositata il 5 maggio 2026 ha dichiarato di aderire all’interpretazione da ultimo affermatasi nella giurisprudenza di legittimità (Cass. pen, sez. VI, 13 febbraio 2024, n. 25648), secondo cui in tema di responsabilità da reato degli enti la cancellazione della società dal registro delle imprese determina l'estinzione dell'illecito previsto dal d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, ricorrendo un caso assimilabile alla morte dell'imputato.

A tale orientamento se ne contrappone un altro (Cass. pen, sez. IV, 22 febbraio 2022, n. 9006 e Cass. pen, sez. II, 8 giugno 2023, n. 37655) che tende invece ad escludere che la cancellazione dell'ente dal registro delle imprese determini l'estinzione dell'illecito, previsto dal d. lgs. n. 231 del 2001, commesso nell'interesse e a vantaggio dello stesso. Tale orientamento è stato sostenuto col fine di evitare che cancellazioni "di comodo" paralizzino la risposta punitiva dell'ordinamento.

Il Collegio riprende invece quelle pronunce di legittimità che, valorizzando il disposto dell'art. 2495, comma 2, c.c. a seguito della riforma delle società di capitali e cooperative – con cui la cancellazione ha assunto effetti costitutivi dell'estinzione irreversibile della società anche in presenza di debiti rimasti insoddisfatti e rapporti non definiti – hanno affermato che le formalità della cancellazione dal registro delle imprese comportano il venir meno della persona giuridica, con l'inevitabile conclusione che all’ente si estendono le disposizioni riguardanti l'imputato, ai sensi dell'art. 35 del d.lgs 231 del 2001, e si generano, così, gli stessi effetti della morte del reo.

La sopravvivenza della società cancellata dal registro delle imprese ai soli effetti penali, da un lato, determinerebbe l'applicazione di sanzioni (interdittive o pecuniarie) inattuabili, dall'altro finirebbe per gravare, in sede esecutiva, su soggetti terzi rispetto all'ente responsabile della violazione. La Corte ricorda infatti che, in ossequio ai principi di responsabilità personale e di colpevolezza sanciti dall'art. 27 Cost., di cui l'art. 27, comma 1, d.lgs. 231/2001 costituisce espressione, «estintosi l’ente, non residuano spazi per l'eventuale responsabilità patrimoniale di terzi quali, ad esempio, i soci e i liquidatori, affinché provvedano al pagamento delle sanzioni pecuniarie inflitte alla società».

Inoltre, l'art. 27, comma 1, d. lgs 231 del 2001, nel sancire che dell'obbligazione per il pagamento della sanzione pecuniaria risponde soltanto l'ente con il suo patrimonio o fondo comune, delinea una disciplina di carattere eccezionale ed introduce una norma di stretta interpretazione che, in quanto tale, non consente analogia in malam partem.

Infine, il Collegio ritiene condivisibile anche l’osservazione secondo cui non risulta corretta l'equiparazione della cancellazione dal registro delle imprese al fallimento.

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