Cumulo delle domande di separazione e divorzio in caso di ricorso congiunto
06 Maggio 2026
La risposta al quesito non è scontata come potrebbe sembrare. Infatti, ad una prima considerazione di «buon senso», che consiglierebbe di ammettere certamente il cumulo anche in caso di domanda congiunta, sono seguite posizioni diverse, soprattutto in ambito giurisprudenziale. Si è assistito, infatti, a pronunce che hanno negato il cumulo in caso di domanda congiunta e ciò sulla base del fatto che l’art. 473-bis.49 c.p.c., che lo prevede, sarebbe superato da altra norma specificamente dettata per la domanda congiunta che non prevede tale possibilità, nella specie l’art. 473-bis.51 c.p.c. È questo il caso di Trib. Firenze, sez. I, 15 maggio 2023, secondo il quale «In assenza di un'espressa previsione normativa, è improponibile la domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio se formalizzata congiuntamente a quella di separazione in sede non contenziosa». La pronuncia, in motivazione, aveva affermato: «In primo luogo, la circostanza che le due discipline di cui all'art. 473-bis.49 e 473-bis.51 c.p.c. sono state tenute distinte dal legislatore, e che l'art. 473-bis. 51 c.p.c. non contiene alcun richiamo al punto 49, di talché trova applicazione il criterio ermeneutico in base al quale ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit»; inoltre, si sarebbe incorsi in una violazione del principio di indisponibilità dei diritti in materia matrimoniale di cui all'art. 160 c.c. A parere di chi scrive, al contrario, si doveva ritenere preferibile la posizione opposta che ammetteva il cumulo anche in sede di proposizione congiunta della domanda giudiziale, come aveva affermato altra giurisprudenza, secondo la quale «È ammissibile il cumulo delle domande di separazione e di (scioglimento o di) cessazione degli effetti civili del matrimonio, anche in sede non contenziosa, là dove la seconda diviene procedibile una volta decorso il termine di cui all'art. 3, n. 2, lett. b), l. n. 898/1970». (Trib. Milano, sez. IX, 5 maggio 2023, n. 3542), il quale, in motivazione, non rinveniva alcun ostacolo all’applicazione dell’art. 473-bis.49 c.p.c. anche al ricorso congiunto con il quale si chiedessero, cumulativamente, separazione e divorzio, dandone per presupposta la sua applicabilità. Si trattava, a ben vedere, di due opposte pronunce di merito intervenute l’una a ridosso dell’altra e di segno opposto. Proprio per questo la Corte di legittimità, a seguito di rinvio pregiudiziale ai sensi dell’art. 363-bis c.p.c., è intervenuta facendo chiarezza sul problema interpretativo ed ha affermato la possibilità di effettuare il cumulo anche in caso di ricorso congiunto: «Al fine di velocizzare i tempi necessari per giungere al divorzio, l'art. 473-bis.49, comma 1, c.p.c. disciplina la possibilità di contemporanea proposizione di giudizio di separazione giudiziale e di divorzio contenzioso: negli atti introduttivi del procedimento di separazione personale le parti possono proporre anche domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio e le domande a questa connesse, garantendo un'economia dei tempi processuali. È la stessa relazione illustrativa al d.lgs. n. 149/2022 che ci suggerisce di trovare la ratio in un risparmio di «energie processuali», tenuto conto che tra le domande conseguenti proponibili dalla parte in caso di separazione giudiziale o divorzio contenzioso, molte sono tra loro perfettamente corrispondenti e sovrapponibili, e altre, pur distinte, necessitano di analoghi accertamenti istruttori. Per la Suprema Corte la proposizione cumulativa delle domande congiunte di separazione divorzio realizza «un risparmio di energie processuali nel quale consisterebbe una delle ragioni della previsione dell'art. 473-bis. 49 c.p.c.: trovare per le parti a fronte dell'irreversibilità della crisi matrimoniale in un'unica sede un accordo complessivo sia sulle condizioni di separazione che sulle condizioni di divorzio, concentrando in un unico ricorso l'esito della negoziazione delle modalità di gestione complessiva di tale crisi, disciplinando una volta per tutte i rapporti economici e patrimoniali tra loro i rapporti tra ciascuno di essi figli minorenni o maggiorenni non ancora autosufficienti, realizza indubbiamente un risparmio di energie processuali che può indurre le stesse a fare ricorso al predetto cumulo di domande congiunte». (Cass. civ., sez. I, 16 ottobre 2023, n. 28727). Infatti, quanto all’argomento formale fondato sul silenzio dell’art. 473-bis.51 c.p.c., questo viene considerato del tutto debole e non significativo (così come le diverse censure avanzate da alcuna giurisprudenza di merito), ove, al contrario è evidente, nonché in linea con l’intento del legislatore, la realizzazione di un risparmio di energie processuali, cristallizzando, così il principio di diritto secondo il quale «In tema di crisi familiare, nell'ambito del procedimento di cui all'art.473-bis.51 c.p.c., è ammissibile il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio». |