Accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa: funzioni del commissario giudiziale e poteri del tribunale nella recente giurisprudenza di legittimità
06 Maggio 2026
Massima Negli accordi di ristrutturazione dei debiti a efficacia estesa ex art. 61 c.c.i.i.: a) il tribunale può attribuire al commissario giudiziale nominato ai sensi dell’art. 40, comma 4, c.c.i.i. il compito di riferire su ogni profilo rilevante ai fini dell’omologazione, anche con riguardo alla veridicità dei dati e alla fattibilità del piano ancorché già attestati dal professionista indipendente ai sensi dell’art. 57, comma 4, c.c.i.i.; b) l’avvenuta pubblicazione degli accordi nel registro delle imprese non esclude il potere del giudice di verificare, se del caso anche d’ufficio, l’effettiva conclusione degli stessi tra debitore e creditori; c) la formazione di categorie di creditori omogenee per posizione giuridica e interessi economici costituisce presupposto necessario per l’estensione degli effetti dell’accordo ai creditori non aderenti, spettando al tribunale verificarne la corretta individuazione. Il caso La pronuncia trae origine dal procedimento promosso da una società che aveva presentato domanda di omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti a efficacia estesa ai sensi degli artt. 40, 54 e 61 del Codice della crisi e dell’insolvenza. Il Tribunale di Torino, nominato il commissario giudiziale, gli aveva attribuito il compito di esprimere un parere sulla veridicità dei dati aziendali e sulla fattibilità del piano. All’esito dell’istruttoria, il commissario aveva evidenziato alcune criticità, sia in relazione alla fattibilità del piano sia con riferimento ai requisiti di ammissibilità dell’accordo. Nonostante l’assenza di opposizioni da parte dei creditori, il tribunale aveva rigettato la domanda di omologazione. La decisione veniva confermata dalla Corte d’appello di Torino, che individuava plurimi profili ostativi:
La società proponeva quindi ricorso per cassazione, articolato in quattro motivi, contestando principalmente il ruolo attribuito al commissario giudiziale, i criteri di verifica del consenso dei creditori e l’interpretazione delle regole sulla formazione delle categorie. La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Le questioni giuridiche e la soluzione La decisione affronta tre questioni di particolare rilievo sistematico nell’ambito degli accordi di ristrutturazione a efficacia estesa. Il ruolo del commissario giudiziale nella fase di omologazione La società ricorrente sosteneva che il commissario giudiziale non potesse svolgere una valutazione sulla veridicità dei dati e sulla fattibilità del piano, trattandosi di attività, a suo avviso, riservata in via esclusiva al professionista attestatore nominato ai sensi dell’art. 57, comma 4, c.c.i.i.. La Corte respinge tale impostazione. Quando il tribunale nomina il commissario giudiziale nel procedimento di omologazione, quest’ultimo opera come ausiliario dell’autorità giudiziaria, potendo riferire su ogni profilo rilevante ai fini della decisione. L’art. 48, comma 4, c.c.i.i. prevede che l’organo giudicante si pronunci all’esito dell’udienza di comparizione delle parti e del commissario giudiziale, nonché, ove necessario, a seguito dell’assunzione dei mezzi istruttori richiesti dalle parti o disposti d’ufficio, dopo aver «sentito il commissario giudiziale». Di conseguenza, il parere del commissario non rappresenta una mera opinione priva di valore, né l’attestazione del professionista indipendente costituisce una prova legale insindacabile. Il giudice conserva un pieno potere di valutazione istruttoria, anche alla luce della direttiva (UE) 2019/1023, che impone all’autorità giudiziaria di verificare la sostenibilità del piano avendo quindi la «facoltà di rifiutare di omologare il piano di ristrutturazione che risulti privo della prospettiva ragionevole di impedire l’insolvenza del debitore o di garantire la sostenibilità economica dell’impresa». La Corte riafferma così il carattere giurisdizionale e non meramente notarile del controllo di omologazione. La prova dell’effettiva conclusione degli accordi Un secondo profilo riguardava la sufficienza della pubblicazione degli accordi nel registro delle imprese ai fini della loro prova quanto alla accettazione degli stessi. La Corte afferma che la pubblicazione non esaurisce i poteri di controllo del giudice: l’esistenza dell’accordo costituisce fatto costitutivo della domanda di omologazione, e pertanto il tribunale può verificare l’effettiva adesione dei creditori. Non è quindi ammissibile una dimostrazione “a campione” dell’avvenuta sottoscrizione degli accordi: la prova deve riguardare l’intera platea dei creditori che risultano aderenti. La conclusione degli accordi, quale fatto costitutivo della domanda di omologazione, deve sussistere nella sua interezza. Secondo la Suprema Corte è infatti proprio il consenso effettivo dei creditori – rilevante ai fini del computo delle maggioranze richieste dalla legge – a costituire l’elemento che consente il passaggio dell’istituto da una dimensione di negozialità ‘pura’ a una forma di negozialità procedimentalizzata, sottoposta al vaglio di omologazione dell’autorità giudiziaria. Tale esigenza assume rilievo ancor maggiore nell’ambito degli accordi a efficacia estesa, nei quali il dissenso dei creditori non aderenti può essere superato in via indiretta, mediante valutazioni officiose di carattere comparativo che finiscono per assumere una funzione sostitutiva della mancata adesione. La decisione valorizza il ruolo del consenso quale elemento fondante dell’istituto, soprattutto quando l’accordo è destinato a produrre effetti anche nei confronti dei creditori non aderenti. La formazione delle categorie negli accordi a efficacia estesa La questione più rilevante riguarda l’interpretazione dell’art. 61 c.c.i.i. e, in particolare, la disciplina delle categorie di creditori. La Corte chiarisce che:
La Corte ammette espressamente il ricorso ai principi elaborati in materia di classi nel concordato preventivo per delineare il contenuto del requisito di omogeneità. In tale prospettiva, (i) per “posizioni giuridiche” si intendono la natura del credito e le sue caratteristiche intrinseche, quali il carattere chirografario o privilegiato, l’eventuale sussistenza di contestazioni o di un titolo esecutivo e, soprattutto, la presenza o meno di garanzie prestate da terzi; (ii) per “interessi economici”, invece, si fa riferimento alla fonte e alla tipologia socio-economica del credito, nonché allo specifico interesse economico – o tornaconto – perseguito dal relativo titolare. L’obiettivo è scongiurare pratiche scorrette (note anche con il termine anglosassone di cd. “gerrymandering”), ossia la creazione artificiosa di categorie eterogenee finalizzate a raggiungere la maggioranza richiesta dalla legge per l’estensione coattiva dell’accordo (75%). Lo scrutinio sulla corretta formazione delle categorie di creditori, effettuato secondo criteri di omogeneità delle posizioni giuridiche e degli interessi economici, costituisce – secondo la Suprema Corte – una “precondizione” espressamente stabilita dall’art. 61, comma 1, del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza. Tale previsione è posta a tutela del diritto dei creditori non aderenti, affinché non siano vincolati a un accordo di ristrutturazione dei debiti non voluto se non in presenza delle chiare condizioni previste dalla legge. Ne consegue che il tribunale è tenuto a verificare d’ufficio la corretta formazione delle categorie, anche in assenza di opposizioni, al pari di tutte le ulteriori condizioni richieste ai fini dell’omologazione ai sensi dell’art. 48, comma 4, del medesimo codice. Effetti degli accordi di ristrutturazione sulla disciplina societaria del capitale La Corte di cassazione dichiara inammissibile anche il quarto motivo di ricorso, con il quale si denunciava la violazione o falsa applicazione degli artt. 61 e 64, comma 1, del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, contestando la rilevanza attribuita dalla corte d’appello al presunto dato negativo del patrimonio netto della società al momento della presentazione del ricorso ex art. 61 c.c.i.i. Secondo la ricorrente, tale circostanza non sarebbe mai stata dimostrata e, anzi, sarebbe emerso il contrario. La Suprema Corte osserva, in primo luogo, che la censura non coglie la ratio decidendi della decisione impugnata. Nella motivazione della corte d’appello, infatti, le perplessità circa il possibile valore negativo del patrimonio netto – ritenute non integralmente superate dalla reclamante – costituiscono soltanto uno degli elementi considerati ai fini della valutazione complessiva di non fattibilità del piano di ristrutturazione dei debiti. Ne consegue che non viene in rilievo la denunciata violazione dell’art. 64, comma 1, c.c.i.i., relativo agli effetti degli accordi di ristrutturazione sulla disciplina societaria, poiché la questione attiene piuttosto a una valutazione di merito concernente il requisito della fattibilità del piano. La Corte evidenzia quindi che tale argomentazione assume un rilievo marginale nell’economia della decisione impugnata, soprattutto alla luce delle più rilevanti questioni affrontate nei primi tre motivi di ricorso. Il rigetto di questi ultimi comporta, pertanto, anche il venir meno dell’interesse a una diversa statuizione sul punto oggetto del quarto motivo. Osservazioni e conclusioni La pronuncia si inserisce nel processo di progressiva definizione giurisprudenziale del regime nel Codice della crisi d’impresa ex d.lgs. 14/2019 degli accordi di ristrutturazione a efficacia estesa che, si ricorda, consentono all’imprenditore in crisi di pervenire ad un’intesa con una maggioranza qualificata (del 75%) di creditori appartenenti alla medesima categoria, potendo, con l’omologazione, ed in presenza dei presupposti previsti al secondo comma dell’art. 61 d.lgs. n. 14/2019, estenderne gli effetti anche ai creditori della stessa categoria che non vi hanno aderito. Tre sono i profili di maggiore interesse. In primo luogo, la Corte valorizza il ruolo attivo del tribunale nella fase di omologazione, chiarendo che l’attestazione del professionista indipendente non limita i poteri di verifica del giudice. Il commissario giudiziale può quindi costituire uno strumento istruttorio rilevante per il controllo della fattibilità del piano. In secondo luogo, la decisione ribadisce che l’accordo di ristrutturazione, pur fondato su una base negoziale, assume con l’omologazione una dimensione procedimentalizzata e pubblicistica, che legittima penetranti verifiche sull’effettività del consenso dei creditori. Infine, la sentenza offre un importante contributo interpretativo sulla disciplina delle categorie. L’assimilazione funzionale alle classi del concordato preventivo appare coerente con la struttura degli accordi a efficacia estesa, nei quali il principio maggioritario consente di vincolare anche i creditori dissenzienti. In questa prospettiva, il controllo giudiziale sulla corretta formazione delle categorie assume una funzione essenziale di garanzia per i creditori non aderenti, impedendo che l’autonomia negoziale del debitore si traduca in una compressione arbitraria delle loro posizioni. La posizione della Suprema Corte cristallizza principi di assoluta rilevanza sistematica e si pone, peraltro, in linea di continuità con la giurisprudenza di merito più recente formatasi in materia. In tali arresti è stato attribuito particolare rilievo: alla valenza della valutazione del commissario quale elemento funzionale alla dimostrazione della sussistenza dei presupposti di cui all’art. 61, comma 2, d.lgs. n. 14/2019; al vaglio del Tribunale in ordine alla coerenza e alla fattibilità del piano di risanamento; alla regolarità formale della documentazione prodotta, con chiara evidenza delle manifestazioni di consenso espresse dai creditori; nonché alla corretta formazione delle categorie creditorie. In tal senso si richiamano, tra le altre, le pronunce di merito rese da Tribunale di Torino 7 novembre 2025; Tribunale di Venezia 24 giugno 2025; Tribunale di Biella 5 giugno 2025. La pronuncia, pertanto, rafforza l’impostazione secondo cui gli accordi di ristrutturazione a efficacia estesa rappresentano uno strumento ibrido, collocato a metà strada tra la negoziazione privata e la procedura concorsuale, nel quale il controllo del Tribunale assume un ruolo centrale per assicurare l’equilibrio tra autonomia privata e tutela dei creditori. |