Il Tribunale di Massa, in adesione ad un orientamento del Tribunale di Roma, espone le ragioni per cui può ritenersi che l’art. 55, comma 3, c.c.i.i. consente al giudice di provvedere legittimamente sulla conferma o revoca delle misure protettive senza previa fissazione di udienza.
Di seguito le ragioni esposte dal Tribunale di Massa (che si rifà alle motivazioni rinvenibili in Trib. Roma, sez. XIV, 21 luglio 2022; succ. conf.: Trib. Milano, 4 aprile 2023) per sostenere che il giudice possa conoscere dell’istanza di conferma della misure e provvedere sulla stessa senza previa fissazione di udienza alla quale convocare i controinteressati e comunque senza previa costituzione, in alcun modo, del contraddittorio con gli stessi:
l’art. 55, comma 3, d.lgs. n. 14/2019 non prevede la fissazione di alcuna udienza;
la norma non dispone che la domanda venga portata a conoscenza dei controinteressati;
a differenza di quanto disposto per la composizione negoziata dall'art. 19 d.lgs. n. 14/2019, non detta forme di comunicazione del decreto differenti dalla iscrizione nel registro delle imprese;
mentre la forma del provvedimento giudiziale nell'ipotesi di misura concessa all'esito dell'udienza ex art. 19 d.lgs. n. 14/2019 e della convocazione dei controinteressati è quella dell'ordinanza (forma giuridica normalmente riservata a provvedimenti assunti all’esito della costituzione del contraddittorio), l'art. 55 prevede al contrario la forma del decreto (una forma giuridica coerente con l’emissione dello stesso senza previa fissazione di udienza/instaurazione di contraddittorio);
l’art. 55, comma 2, d.lgs. n. 14/2019impone espressamente al giudice di fissare previamente udienza di costituzione del contraddittorio con i controinteressati, prima di provvedere sull’istanza relativa al provvedimento cautelare, solo «nei casi di cui all’articolo 54, commi 1, 2, terzo periodo, e 3 mediante la locuzione «sentite le parti e omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio» (locuzione che implica la fissazione di un’udienza o comunque la costituzione, altrimenti, del contraddittorio);
la tutela dei controinteressatiè comunque garantita dal diritto, loro attribuito dall’art. 55, comma 3, d.lgs. n. 14/2019., di proporre reclamo ai sensi dell’articolo 669-terdecies c.p.c. avverso il decreto la cui conoscibilità è a sua volta garantita dalla relativa iscrizione nel registro delle imprese (parimenti prevista dall’art. 55, comma 3, d.lgs. n. 14/2019)
Il caso esaminato dal Tribunale di Massa viene ritenuto sussumibile sotto l’art. 54 comma 2 primo periodo d.lgs. n. 14/2019 in quanto il debitore, con successiva domanda rispetto a quella ex art. 40 d.lgs. n. 14/2019, ha formulato richiesta di conferma di misura di protezione del patrimonio consistente nel divieto per i creditori di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore o sui beni e diritti con i quali egli esercita l’attività d’impresa.
In conclusione: «il giudice può conoscere della suddetta istanza di conferma della misura e provvedere sulla stessa senza previa fissazione di udienza alla quale convocare i controinteressati e comunque senza previa costituzione, in alcun modo, del contraddittorio con gli stessi».
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