Reddito di cittadinanza e protezione sussidiaria: illegittimo il requisito decennale

La Redazione
07 Maggio 2026

La Grande Sezione della Corte di giustizia dell’Unione europea, con sentenza 7 maggio 2026, causa C‑747/22, si pronuncia sul regime di accesso al reddito di cittadinanza per i cittadini di Paesi terzi titolari di protezione sussidiaria in Italia. 

La domanda pregiudiziale, proposta dal Tribunale ordinario di Bergamo, verteva sulla compatibilità con gli articoli 26 e 29 della direttiva 2011/95/UE del requisito, previsto dall’art. 2, comma 1, lett. a), n. 2, d.l. 4/2019, di residenza in Italia per almeno dieci anni, di cui gli ultimi due continuativi, richiesto per l’accesso al reddito di cittadinanza. 

Il giudice del rinvio qualifica il reddito di cittadinanza come misura di contrasto alla povertà e di sostegno all’inclusione lavorativa e sociale, finanziata dalla fiscalità generale, erogata dall’INPS e subordinata a requisiti reddituali e patrimoniali stringenti. Tali elementi conducono a ricondurla, da un lato, all’assistenza sociale ex art. 29 direttiva 2011/95/UE e, dall’altro, ai servizi di consulenza e formazione connessi all’accesso all’occupazione di cui all’art. 26 della stessa direttiva. 

La Corte conferma questa impostazione: il reddito di cittadinanza è una misura “composita”, che include attività di riqualificazione, percorsi personalizzati di inserimento lavorativo e sostegno economico minimo, e rientra quindi nell’ambito di applicazione sia dell’art. 26 che dell’art. 29 della direttiva. Né la natura complessa della misura, né la sua finalità di politica attiva del lavoro possono escluderla dal campo di applicazione delle norme unionali sulla parità di trattamento dei beneficiari di protezione internazionale. 

Sotto il profilo dell’assistenza sociale, la Corte richiama la nozione ampia di “assistenza sociale”, comprensiva dei regimi che assicurano ai soggetti privi di risorse un livello minimo di sussistenza. Il reddito di cittadinanza, espressamente diretto a contrastare povertà ed esclusione sociale e qualificato come “livello essenziale delle prestazioni”, integra una prestazione essenziale ai sensi del considerando 45 della direttiva. Inoltre, l’Italia non ha manifestato in modo chiaro la volontà di avvalersi della deroga dell’art. 29, par. 2, limitando il trattamento dei beneficiari di protezione sussidiaria alle sole prestazioni essenziali. 

Passando al requisito di residenza decennale, la Corte ne rileva la natura di condizione apparentemente neutra ma, di fatto, idonea a colpire in misura sproporzionata i cittadini di Paesi terzi e, in particolare, i beneficiari di protezione internazionale, che per definizione hanno risieduto per parte significativa della loro vita fuori dall’Italia. Tale requisito integra, dunque, una discriminazione indiretta fondata sulla cittadinanza, vietata dagli articoli 26 e 29 della direttiva, letti alla luce del principio di parità di trattamento di cui all’art. 20 della Carta. 

La giustificazione addotta dal governo italiano – l’esigenza di garantire il “radicamento territoriale” e di contenere i costi amministrativi e finanziari della misura – è respinta: l’onere economico delle prestazioni sociali grava in egual modo che il beneficiario sia cittadino o titolare di protezione sussidiaria, e il legislatore nazionale non può introdurre, per ragioni di bilancio, restrizioni aggiuntive non previste dal capo VII della direttiva 2011/95/UE. 

La Corte conclude che gli articoli 26 e 29 della direttiva ostano a una normativa nazionale che subordini l’accesso, per i beneficiari di protezione sussidiaria, a una misura di contrasto alla povertà e di sostegno all’occupazione e all’inclusione sociale al requisito di dieci anni di residenza, di cui gli ultimi due continuativi. Il giudice nazionale è tenuto a disapplicare la disposizione interna contrastante.